Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27091 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. I, 15/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 15/12/2011), n.27091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 27843 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2009, proposto da:

C.M.A., C.S.N. e C.

T., elettivamente domiciliati in Roma, Via XX Settembre n. 4,

presso l’avv. DELL’ERBA Franco, che li rappresenta e difende, per

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro in carica, ex lege

domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato e da questa rappresentato e difeso;

– controricorrente –

avverso il decreto, emesso, nel procedimento n. 135/07 del R.V.G.

della Corte di appello di Salerno del 16 aprile – 11 giugno 2009.

Udita, all’udienza del 9 novembre 2011, la relazione del cons. Dr.

Fabrizio Forte e sentito il P.M. Dr. SORRENTINO Federico, che

conclude per l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A., S.N. e C.T., quali eredi di C.P., con ricorso del 13 marzo 2007, hanno chiesto alla Corte d’appello di Salerno di condannare il Ministero della Giustizia a corrispondere loro, nella qualità, l’equa riparazione per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dalla irragionevole durata del processo iniziato dinanzi al Tribunale di Catanzaro, di scioglimento della comunione ereditaria di C. N. e divisione dell’eredità, con citazione dell’ottobre 1973 nei confronti di altri coeredi e del loro padre P., rimasto contumace nel processo presupposto e deceduto nell’aprile 1996, causa proseguita fino al riconoscimento della integrazione della legittima e alla attribuzione delle quote ereditarie con la sentenza dell’adito giudicante del 18 luglio 2005.

In decreto si afferma che la domanda di equo indennizzo è stata proposta dagli attori nella qualità di eredi di C.P. e che il processo presupposto è durato complessivamente anni 31 e mesi 9, nei quali il dante causa degli istanti era stato contumace dall’ottobre 1973 fino alla sua morte nell’aprile 1996 e all’originario convenuto erano subentrati gli odierni ricorrenti quali suoi eredi, senza costituirsi mai in giudizio.

La Corte d’appello di Salerno, con decreto del 10 giugno 2009, ritenuta tempestiva la domanda proposta nei sei mesi dal passaggio in giudicato della citata sentenza del 2005 che aveva definito il processo presupposto, ha negato fosse attribuibile all’apparato dello Stato e ai giudici una parte della durata di esso, da addebitare a comportamenti dilatori delle parti costituite che avevano ottenuto rinvii ingiustificati per anni otto e mesi nove che dovevano detrarsi dal computo dei tempi del giudizio.

Dei residui anni di durata del processo, sei si sono ritenuti ragionevoli, essendosi la causa definita in primo grado, per cui ingiustificati erano solo diciassette anni dei tempi del processo presupposto, per i quali era dovuto l’equo indennizzo per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle parti.

Ritenuti non provati i danni patrimoniali, la domanda è stata accolta solo per quelli non patrimoniali e il Ministero è stato condannato a pagare Euro 1.000,00 all’anno agli attori C., nella qualità di eredi, e in complesso Euro 17.000,00 in proporzione delle rispettive quote ereditarie, oltre alla metà delle spese del processo.

Per la cassazione di tale decreto, i C. hanno proposto ricorso di quattro motivi, notificato il 15 dicembre 2009 presso l’Avvocatura generale dello Stato, cui replica il Ministero della giustizia con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, in relazione all’art. 6, par. 1 e art. 13, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e della L. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6, che l’ha ratificata per l’Italia, dell’art. 111 Cost. e dell’art. 2056 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente la Corte ha imputato all’apparato giudiziario e allo Stato un ritardo irragionevole del processo presupposto di soli 17 anni, invece che quello di circa 32 anni dalla citazione del 1973 alla sentenza del 2005.

Sia il loro dante causa che i ricorrenti non si sono costituiti nel giudizio del cui ritardo si lamentano e non possono imputarsi loro i rinvii apoditticamente ritenuti dilatori fissati in decreto in anni 8 e mesi 9 e aggiunti ai sei anni di giusta durata dell’unico grado del giudizio, di cui s’è giustificato il tempo di anni quattordici e mesi nove e si sono definiti nel merito irragionevoli solo i residui diciassette anni della durata fino al 2005.

Prima e dopo la morte del dante causa dei ricorrenti nell’aprile 1996, il decreto attribuisce i rinvii analiticamente richiamati alle pagg. da 6 ad 8, per due terzi a colpa delle parti e nel resto all’apparato dello Stato, giungendo a calcolare in dodici anni il tempo del processo connesso a rinvii ingiustificati e da imputare alle parti costituite in giudizio, ritenendo i danni provocati nei due terzi di tale tempo non indennizzabili dallo Stato.

Analizzati alle pagg. 8-14 gli stessi rinvii che si sono ritenuti imputabili alle parti dalla Corte d’appello e negata la loro imputabilità alle parti contumaci, quali erano stati i ricorrenti e il loro dante causa, i C. ritengono errato il calcolo della durata ritenuta ingiusta del processo e concludono il motivo con un quesito di diritto che chiede di affermare se debbano esaminarsi i rinvii ai fini di liquidare l’indennizzo, a differenza di quanto accaduto nel caso, “attraverso una ponderazione dell’effettiva attività di udienza espletata, delle richieste delle parti, delle decisioni del giudice che dirige il processo e di tutta l’attività ed i comportamenti posti in essere da parte di ogni autorità chiamata a concorrervi e ad aiutare il giudice nella decisione”.

1.2. Il secondo motivo del ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione delle stesse norme indicate nel primo motivo, per non essere analiticamente e dettagliatamente motivata l’imputazione di ciascun rinvio alle parti del processo e non essendosi tenuto conto dalla Corte d’appello di tutti i criteri di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, così pervenendo a individuare come ragionevole una misura eccessiva della durata del processo, nell’ambito di quella complessiva di oltre 31 anni del processo presupposto.

1.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione della L. n. 89 del 2001, art. 3 e degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non avere liquidato il dovuto come chiesto a ciascuno dei ricorrenti e avere condannato al pagamento della somma liquidata come indennizzo agli stessi ricorrenti in proporzione delle loro quote ereditarie.

La Corte ha deciso leggendo la domanda come proposta dai ricorrenti in qualità di eredi di C.P. e non in proprio, così giungendo a una errata liquidazione del dovuto.

1.4. Anche il quarto motivo di ricorso lamenta l’erroneità della condanna unitaria in favore dei tre ricorrenti, senza considerare che gli stessi agivano in proprio e non solo come eredi di C. P., insistendo per la condanna del Ministero controricorrente a pagare, a ciascuno di loro, Euro 66.000,00 per l’intera durata del processo presupposto, totalmente irragionevole.

2. Il ricorso è infondato e non può essere accolto.

2.1. Sul piano logico vanno esaminati preliminarmente gli ultimi due motivi di ricorso, che censurano il decreto per avere erroneamente interpretato la domanda proposta nel merito, ritenendo che l’equo indennizzo fosse stato chiesto dai C. in qualità di eredi di C.P. e non in proprio, con connessa esigenza di determinare la durata del processo nei circa trentadue anni dalla citazione alla sentenza e non per il tempo di vita di C. P. e di proporzionare alle rispettive quote ereditarie l’indennizzo. Negli ultimi due motivi di ricorso, si deduce pertanto una errata lettura della domanda nel provvedimento impugnato, che è il presupposto per rilevare l’eventuale arbitrarietà della valutazione dei rinvii come dilatori e che è significativa per il tempo in cui i ricorrenti erano stati parti contumaci del processo presupposto dopo la morte del padre dall’aprile 1996, non avendo essi agito in proprio (primo motivo).

Anche la censura sulla non corretta determinazione della natura di tali rinvii estesa all’intero processo e alla fase in cui i ricorrenti potevano considerarsi parti contumaci del processo non può rilevare se la domanda è stata proposta dai ricorrenti solo in qualità di eredi di C.P. e per il tempo in cui il defunto era stato parte (secondo motivo). Il terzo motivo di ricorso è infondato, risultando dal decreto e dalla lettura stessa dell’atto introduttivo del giudizio di merito del marzo 2007 che M. A., S.N. e C.T. hanno chiesto l’equo indennizzo, solo nella qualità di eredi di C. P., nessun riferimento facendo “in proprio” alla loro posizione di parti contumaci della fase del processo presupposto successiva alla morte del loro genitore.

Anche se il decreto non è coerente alla lettura in esso data della domanda, in quanto poi computa l’intera durata del processo di anni trentuno e mesi nove invece che i soli primi ventitre anni di esso fino alla morte di C.P., agli attori, nella qualità di eredi di quest’ultimo, spetta solo l’indennizzo per i danni sofferti dal loro dante causa, limitati alla durata della vita di lui, non avendo essi agito in proprio, e dovendosi di conseguenza liquidare l’indennità per i danni sofferti dal dante causa degli attori e in proporzione alle quote ereditarie, non avendo agito in proprio le parti ricorrenti.

Pertanto gli ultimi due motivi del ricorso sono infondati per la parte in cui deducono una errata lettura della domanda e un errore conseguente nel dispositivo del decreto, avendo esattamente la Corte di merito rilevato che l’atto introduttivo proveniva dai tre ricorrenti nella qualità di eredi e disposto la liquidazione dell’indennizzo in proporzione alle rispettive quote ereditarie degli attori.

2. In tale contesto, devono dichiararsi inammissibili i primi due motivi di ricorso, presupponendo entrambi che il periodo di durata del processo debba computarsi per l’intera sua durata e non fino all’aprile 1996, epoca della morte di C.P. dante causa degli odierni ricorrenti, e potendo calcolarsi ai fini dell’indennizzo solo il tempo in cui tale soggetto deceduto in corso di causa ha subito sofferenza e ansia per il tardivo esito del processo, una volta che si è accertato che gli attori hanno agito come eredi e solo per la fase del giudizio di divisione in cui il loro padre era rimasto contumace e non per quella successiva in cui essi potevano subentrare nel medesimo processo.

I primi due motivi di ricorso, a fronte dei soli ventitrè anni da computarsi e dei sei anni di giusta durata del primo grado del processo solo genericamente impugnati, sono da ritenere inammissibili, non rilevando nel predetto computo i rinvii richiamati alla pag. 7 del decreto non più necessari a giustificare la durata del processo oltre il periodo rilevante in rapporto alla qualità di eredi con cui i C. hanno agito nel merito, per la quale deve ritenersi giustificata la durata irragionevole riconosciuta in decreto di anni diciassette indipendentemente dalla esistenza di ingiustificati rinvii dilatori chiesti dalle parti.

L’ansia dell’esito del processo dell’originario soggetto dante causa dei ricorrenti, cui si riferisce la domanda delle parti che hanno agito quali eredi subentranti al loro genitore nel diritto al solo indennizzo allo stesso spettante, non può ecceduto la data della morte di C.P. e deve ritenersi terminata nell’aprile 1996, allorchè vi fu il decesso di questo, essendo iniziata nel 1973. In genere, allorchè la domanda sia proposto dalle parti in proprio e quali eredi di un danneggiato, si è affermato che può delinearsi anche in modo unitario il diritto all’equa riparazione da liquidare in relazione alle due fasi del processo svoltesi con parti differenti (Cass. 6 ottobre 2005 n. 10431), salvo a non ritenere necessaria la riassunzione e costituzione nel processo presupposto degli eredi quale condizione per chiedere l’equo indennizzo (Cass. 10 luglio 2009 n. 16284); nel caso peraltro l’azione risulta proposta solo nella qualità di eredi e il tempo del processo computabile per l’indennizzo non può che essere solo quello fino alla morte del dante causa degli istanti.

Irrilevante è quindi la circostanza che il ritardo sarebbe derivato dalla condotta delle sole parti costituite del processo presupposto, essendo rimasto contumace il dante causa dei ricorrenti, in quanto comunque non può attribuirsi all’apparato dello Stato il danno sofferto dal de cuius oltre il tempo riconosciuto nel merito di diciassette anni che con i sei anni ritenuti ragionevoli copre l’intera durata rilevante per la causa del giudizio di scioglimento e divisione ereditaria a base della domanda.

Mancando un ricorso incidentale sulla liquidazione del dovuto, che in astratto, potrebbe essere anche minore di quella decisa nel merito in rapporto al minor tempo del processo presupposto da computare fino al 1996, resta incerto lo stesso concreto interesse ad agire dei ricorrenti in ordine alla durata irragionevole sulla quale computare l’indennizzo (art. 100 c.p.c.), per cui i primi due motivi di ricorso non possono che essere dichiarati inammissibili, facendo riferimento anche ad un indennizzo mai chiesto, che sarebbe spettato ai ricorrenti in proprio per il periodo successivo alla morte del loro dante causa (Cass. 7 febbraio 2008 n. 2983 e 15 dicembre 2006 n. 26931).

3. In conclusione, gli ultimi due motivi di ricorso sono infondati e i primi due sono inammissibili; l’impugnazione deve quindi rigettarsi, ponendosi per la soccombenza, a carico dei ricorrenti in solido, le spese del giudizio di cassazione nella misura che si liquida in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a pagare al controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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