Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2709 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. II, 30/01/2019, (ud. 23/10/2018, dep. 30/01/2019), n.2709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24950-2017 proposto da:

C.C., E.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA SANNIO 61, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ANTONIO LA

CORTE, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2066/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 20/07/2017, R.G.n. 6597/2012, V.G., Cron.n. 4602/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere LORENZO ORILIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 La Corte d’appello di Perugia, con decreto 20.7.2017 ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di E.A. e C.C., della somma, rispettivamente di Euro 6.250,00 e – di Euro 1.416,00 a titolo di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89 per l’irragionevole durata di un giudizio civile conclusosi in appello con sentenza 8.11.2012.

Secondo la Corte d’Appello la complessità ordinaria del giudizio giustificava una durata ragionevole di cinque anni complessivi per i due gradi, mentre invece esso – detratto il tempo eccedente quello necessario per proporre impugnazione – si era protratto per anni 17 e mesi 6 per E. (che aveva promosso il giudizio con citazione 16.3.1994) e per anni 7 e mesi 10 per la C. (che si era costituita in primo grado con atto 11.12.2003). Pertanto, sempre secondo la Corte d’Appello, il periodo di durata irragionevole andava fissato in anni 12 e mesi sei per E. e anni 2 e mesi 10 per la C.. Sulla base dei suddetti parametri, l’indennizzo è stato determinato in Euro 500,00 per ciascun anno di durata irragionevole. Il compenso professionale è stato poi liquidato in Euro 550,00.

2 Per la cassazione di questo decreto E. e C. hanno proposto ricorso con tre motivi illustrati da memoria mentre il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Con il primo motivo si deduce violazione e/o erronea applicazioni della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 1 – omesso esame di fatto fatto decisivo ai fini della determinazione del quantum, rimproverandosi alla Corte d’Appello di avere errato nell’indicare in anni due e mesi dieci la durata irragionevole complessivamente “ascrivibile alla sig.ra C.C.”.

Il motivo è infondato.

La Corte d’Appello, infatti, ha giustamente considerato la durata globale del processo (conclusosi in appello con sentenza 8.11.2012), evidenziando che la C. era intervenuta nel giudizio di primo grado in data 11.12.2003, e altrettanto giustamente ha sottratto il termine per impugnare, in conformità all’orientamento di questa Corte secondo cui non può essere addebitato all’amministrazione della giustizia il lasso di tempo di stasi processuale, nel quale nessun giudice è incaricato della trattazione del processo, come quello relativo al decorso del termine (nella. specie, c.d. “lungo”) per proporre impugnazione Sez. 6 – 2, Sentenza n. 26833 del 22/12/2016 Rv. 641923; v. anche Sez. 1, Ordinanza n. 11033 del 06/05/2010 Rv. 612857).

2 Con il secondo motivo la parte ricorrente deduce la violazione e/o errata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 bise 3 nella versione previgente la novella di cui al D.L. n. 83 del 2012 convertito in L. n. 134 del 2012. Assenza di motivazione su un punto decisivo del contendere, dolendosi del criterio di liquidazione del danno non patrimoniale adottato dalla Corte territoriale. Richiamando i parametri indennitari elaborati dalla CEDU e alcune massime di questa Corte, i ricorrenti ritengono dovuto un indennizzo di Euro 750,00 annui per i primi tre anni di durata irragionevole e di Euro 1.000,00 annui per quelli successivi. Rimproverano alla Corte perugina una motivazione palesemente standardizzata e illogica.

Il motivo è infondato.

Va premesso che la domanda di equa riparazione è stata proposta il 10.9.2012, quindi prima della entrata in vigore della novella del 2012 (v. la norma transitoria contenuta nel D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 2): pertanto nel caso in esame non trova applicazione la L. n. 89 del 2012, art. 2 bis che ha codificato la misura dell’indennizzo e che è stato introdotto proprio con la citata novella.

Sempre in via preliminare va rilevato che, per effetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 le censure sulla motivazione non sono più consentite, salvo i casi estremi di violazione dei “minimi costituzionali” SU n. 8053/2014) che però qui non ricorrono.

Lette queste precisazioni – resesi necessarie per il riferimento, contenuto a pag. 6 del ricorso alla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis e per l’espresso richiamo alla motivazione (definita “standardizzata e illogica”) – si osserva che secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 2, Sentenza n. 22772 del 2014; Sez. 6 – Sentenza n. 9651 del 2015), in tema di equa riparazione conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, la valutazione equitativa dell’indennizzo a titolo di danno non patrimoniale è soggetta, per specifico rinvio contenuto nella L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848), al rispetto delle Convenzione medesima, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo; tale rispetto non concerne, però, anche il profilo relativo al moltiplicatore della base di calcolo dell’indennizzo, essendo peraltro il giudice nazionale vincolato al rispetto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non toccando tale diversità di calcolo la complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001, ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (Cass., sez. 1, 22 agosto 2011, n. 17440; Cass. n. 23154 del 2012; Cass. n. 4973 del 2013). Si è altresì precisato che, siffatto approdo non collide con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, la quale – nei precedenti Martinetti e Cavazzuti c. Italia del 20 aprile 2010, Delle Cave e Corrado c. Italia del 5 giugno 2007 e Simaldone c. Italia del 31 marzo 2009 – ha osservato che il solo indennizzo, come previsto dalla Legge Italiana n. 89 del 2001, del pregiudizio connesso alla durata eccedente il ritardo non ragionevole, si correla ad un margine di apprezzamento di cui dispone ciascuno Stato aderente alla CEDU, che può istituire una tutela per via giudiziaria coerente con il proprio ordinamento giuridico e le sue tradizioni, in conformità al livello di vita del Paese, conseguendone che il citato metodo di calcolo previsto dalla legge italiana, pur non corrispondendo in modo esatto ai parametri enunciati dalla Corte EDU, non è in sè decisivo, purchè i giudici italiani concedano un indennizzo per somme che non siano irragionevoli rispetto a quelle disposte dalla CEDU per casi simili (Cass., sez. 1, 11 gennaio 2011, n. 478).

Si è ritenuta, del pari, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, aggiunto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, convertito dalla L. n. 134 del 2012, nella parte in cui limita l’importo liquidabile dal giudice a titolo di equa riparazione ad una somma di denaro non inferiore a 500,00 Euro e non superiore a 1.500,00 Euro, atteso che la stessa Corte Europea ha riconosciuto possibile derogare agli ordinari criteri di liquidazione dell’indennizzo su base annua (v. anche cass. 317/2016; cass. 22973/2017; v. altresì Corte Cost. n. 96/2015 sui rapporti tra CEDU e ordinamento giuridico interno), e che questa Corte, anche nella vigenza della precedente disciplina dell’equa riparazione da irragionevole durata del processo, aveva avuto modo reiteratamente di affermare che il criterio di 500,00 Euro per anno di ritardo non può ritenersi, di per se, irragionevole e inidoneo ad assicurare un adeguato ristoro alla parte interessata.

Tali considerazioni vanno ribadite anche nel caso in esame – sottoposto alla vecchia disciplina della L. n. 89 del 2001 – non offrendo il ricorso nessun valido argomento per metterne in discussione la portata.

3 Con il terzo motivo, deducendo la violazione e/o errata applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, nonchè carente e/o inesistente motivazione al riguardo, il ricorrente si duole dell’entità della liquidazione delle spese del procedimento (ritenuta “visibile”), rilevando che la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare la natura contenziosa del procedimento e considerare il diverso scaglione tariffario applicabile in ragione della effettiva entità del danno riconosciuto.

Questo motivo è inammissibile sia perchè denunzia il vizio di motivazione (v. sopra), sia per difetto di specificità.

Sotto quest’ultimo profilo, premesso che non è dato comprendere da quali elementi il ricorrente abbia desunto che la Corte territoriale abbia considerato il procedimento come non contenzioso (stante l’assenza di riferimenti nel decreto impugnato), osserva il Collegio che secondo un principio generale costantemente affermato da questa Corte è onere del ricorrente in cassazione, a pena d’inammissibilità del ricorso, specificare analiticamente le voci tariffarie e gli importi in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, nonchè le singole spese contestate o dedotte come omesse, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (v. tra le tante, Sez. 6 3, Ordinanza n. 24635 del 19/11/2014 Rv. 633262; Sez. 1, Sentenza n. 14542 del 04/07/2011 Rv. 618601).

In tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, è stato poi affermato che il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento, purchè ne dia apposita e specifica motivazione (v. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 11601 del 14/05/2018 Rv. 648532; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017 Rv. 642544; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18167 del 16/09/2015 Rv. 636692).

Nel caso che ci occupa il motivo è completamente scarno, mancando qualunque riferimento a parcelle, a specifiche attività difensive svolte o a immotivate liquidazioni al di sotto dei minimi e pertanto, difetta dei requisiti minimi di specificità.

L’esito sfavorevole del giudizio comporta addebito di spese alla parte soccombente, ma non l’obbligo) di pagamento del doppio contributo unificato (v. D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 e S.U. 28.5.2014, n. 11915).

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.200,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA