Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2709 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2709 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TORRICE AMELIA

ORDINANZA

sul ricorso 18213-2012 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C.F. 8018440587, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI,
12;
– ricorrente contro

2017
4169

CLAPS POMPEA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 317/2011 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 14/07/2011 r.g.n. 45/2011.

Data pubblicazione: 05/02/2018

N.R.G. 18213 2012

RILEVATO

che il Tribunale di Brescia aveva accolto il ricorso proposto da Claps Pompea,
dipendente del Ministero della Giustizia con la qualifica di operatore giudiziario presso

economica B2, volto alla condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle
differenze retributive correlate all’avvenuto svolgimento delle mansioni proprie del
superiore profilo B3 dal 1.1.2005 al 31.10.2007
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Brescia, adita dal
Ministero, ha confermato detta sentenza;
che la Corte territoriale ha ritenuto che: i compiti svolti dalla Tunno (verifica delle
presenze giornaliere, calcolo mensile dei ritardi e dei recuperi dell’orario di lavoro,
controllo delle istanze del personale dipendente; verifiche per l’attribuzione dei buoni
pasto, del compenso per il lavoro straordinario, del trattamento accessorio, del
compenso per il servizio di assistenza all’udienza del personale inquadrato nel profilo
B2; gestione e ricerca del registro protocollo, redazione degli elenchi delle richieste per
la liquidazione delle trasferte a carico dell’erario, stampa e custodia dei registri
cronologici, redazione dei mandati di pagamento delle indennità di trasferta,
preparazione, svolgimento e documentazione delle fasi delle procedure concorsuali per
l’assunzione degli operatori giudiziari B2 a tempo determinato, cura dei rapporti con i
fornitori e con gli altri uffici , informatizzazione dell’Ufficio) erano stati svolti durante
l’intero orario di lavoro ed in completa autonomia; siffatte attività erano riferibili a quelle
proprie del profilo di operatori giudiziari B3, ai sensi dell’art. del CCI del 25.2.1999;
poiché era stato domandato il pagamento di differenze retributive e non anche
l’inquadramento nel superiore profilo era irrilevante la circostanza che nella pianta
organica dell’Ufficio non fosse prevista la figura dell’operatore Giudiziario B3;
che avverso tale sentenza il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione
affidato ad un unico articolato motivo;
che Pompea Clacs non si è costituita in giudizio;

CONSIDERATO

1

l’UNEP della Corte d’appello di Brescia inquadrata in area funzionale B posizione

N.R.G. 18213 2012

che con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 5
c.p.c., motivazione insufficiente su un fatto controverso e decisivo e/o, ai sensi dell’art.
360 c. 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del D. Lgs n. 165 del
2001;
che il ricorrente deduce che i D.M. del 31.12.2000, del 6.4.2011, del 2.8.2002 e del

che era stata introdotta per la prima volta dal CCI del 5.4.2000;
che in via preliminare, quanto alla regolarità del contraddittorio, deve rilevarsi che il
Ministero non ha dato prova dell’avvenuto completamento della procedura notificatoria
nei confronti della Claps, la quale non ha svolto alcuna difesa;
che, nondimeno, dovendo essere la causa decisa nel merito con dichiarazione di
inammissibilità del ricorso, per quanto di seguito si osserva, può omettersi la pronuncia
di provvedimenti interlocutori volti all’acquisizione della documentazione relativa alla
effettiva ricezione da parte della resistente del ricorso, avviato per la notifica attraverso
la consegna del plico al servizio postale in data 12.7.2012, e tanto in applicazione del
principio processuale processuale della “ragione più liquida” ;
che siffatto principio, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., consente al giudice
esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio
anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. S.U. n. 9936 del 2014, Cass.
12002 del 2014)
che il motivo nei diversi profili in cui è articolato è inammissibile perchè tutte le censure
sono formulate con riferimento a decreti Ministeriali ed al CCI del 5.4.2000, atti che non
sono stati riprodotti nel ricorso’, quanto meno nelle parti significative e rilevanti, non
risultano allegati al ricorso stesso e nemmeno ne è stata specificata la sede di
produzione processuale, in violazione dell’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 2,
n. 6, e dall’ art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. SSUU 8077/2012 e 22726/2011; Cass.
13713/2015, 19157/2012, 6937/2010);
che, quanto ai decreti ministeriali, va osservato che avendo essi natura di atti
amministrativi sono sottratti al principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 c.p.c., da
coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 preleggi, che non
comprende, appunto, tali decreti tra le fonti del diritto (Cass. SSUU 9941/2009; Cass.,
15065/2014);
che quanto al Contratto Collettivo Integrativo, rispetto al quale viene solo indicata la
data di sottoscrizione e nessun altro elemento che ne consenta la precisa identificazione,
2

3.2.2004 non avevano previsto negli Uffici UNEP la figura dell’operatore giudiziario 83,

N.R.G. 18213 2012

va data continuità al principio reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui
l’esenzione dall’onere di depositare il contratto collettivo del settore pubblico su cui il
ricorso si fonda deve intendersi limitata ai contratti nazionali, con esclusione di quelli
integrativi, atteso che questi ultimi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie
e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure

ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato
rispetto al comparto e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi
nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui all’art. 47, ottavo comma, del d.lgs.
n. 165 del 2001. (Cass. 5745/2014, 19227/2011, 8231/2011, 28859/2009);
che sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile;
che non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio in quanto la resistente
non ha svolto alcuna attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte
Dichiara l’inammissibilità del ricorso
Nulla per le spese
Così deciso in Roma nella Adunanza Camerale del 25 ottobre 2017
Il Presidente
dott. G. Napoletano
d
t in

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa

negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in

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