Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27089 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 09/09/2016, dep.28/12/2016),  n. 27089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2345-2012 proposto da:

AGRICOLA BERICA COOPERATIVA SOCIETA’ in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANLUCA RIZZARDI

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONTEGALDA in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE AVEZZANA 1, presso lo

studio dell’avvocato LORENZO SCIUBBA, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONIO MOLLO, RUGGERO MOLLO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2010 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 16/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/09/2016 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato BORRELLI MOLLO per delega

dell’Avvocato RIZZARDI e Avvocato CALDERARA per delega dell’Avvocato

MANZI che si riportano agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato RUGGERO MOLLO che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

La Agricola Berica Soc.Coop. propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 87/16/10 del 16 dicembre 2010 con la quale la commissione tributaria regionale di Venezia – Mestre, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento, per ICI 2002, notificatole dal Comune di Montegalda (6) in relazione a due fabbricati in sua proprietà, e da essa utilizzati per lo svolgimento di attività agricola (allevamento avicolo, lavorazione, macellazione e vendita di prodotti avicoli conferiti dai singoli soci).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto dovuta l’ICI sugli immobili in questione, atteso che i medesimi appartenevano ad un soggetto – persona giuridica diverso dai proprietari del fondo agricolo (le persone fisiche dei soci); e che, inoltre, al sopravvenuto disposto di cui alla D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, conv. in L. n. 14 del 2009 non poteva attribuirsi, per ragioni sistematiche e costituzionali, efficacia retroattiva.

Resiste il Comune di Montegalda con controricorso.

La cooperativa ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Con il primo motivo di ricorso la cooperativa lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione e falsa applicazione del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, commi 3 e 3 bis, conv. in L. n. 133 del 1994 e successive modificazioni; per avere la commissione tributaria regionale omesso di considerare quanto stabilito da Cass. SSUU 18565/09 in ordine alla irrilevanza, ai fini dell’esenzione da ICI dei fabbricati rurali, della coincidenza soggettiva tra proprietario del fabbricato e proprietario del fondo. Principio, quest’ultimo, che era stato del resto richiamato da tre sentenze della S.C. intervenute tra le parti in relazione ai medesimi fabbricati, ed a diverse annualità di imposizione (Cass. nn. 14539-14540-14541/10).

Con il secondo motivo di ricorso la cooperativa lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, relativo alla sussistenza in concreto, nella specie, dei presupposti di ruralità di cui all’art. 9, comma 3 bis cit.; presupposti che, trattandosi di immobili non iscritti al catasto fabbricati, dovevano essere accertati dal giudice tributario sulla base di elementi attestanti pacificamente il fatto che essi svolgessero funzioni strumentali all’attività di allevamento avicolo e connesse.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, conv. in L. n. 14 del 2009; per avere la commissione tributaria regionale erroneamente negato a tale disposizione un’efficacia retroattiva (in quanto di natura non innovativa ma interpretativa) che le era invece stata riconosciuta sia dalla S.C. nella menzionata sentenza delle SSUU, sia dalla Corte Costituzionale nella sentenza 227/09.

Con il quarto motivo di ricorso, di natura subordinata al mancato accoglimento dei motivi precedenti, si deduce insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, relativo alla illegittimità delle sanzioni applicate; vertendosi nella specie di materia controversa e connotata da oggettiva incertezza interpretativa.

p. 2. Sono fondate, con effetto assorbente della quarta censura, le prime tre doglianze.

Va premesso che i due fabbricati in oggetto non risultavano censiti, nell’anno di imposizione qui dedotto, nel catasto fabbricati; tanto che lo stesso avviso di accertamento qui opposto ha ritenuto di determinare la base imponibile con riguardo non già alla rendita catastale (non attribuita), bensì al valore contabile di bilancio dei cespiti come stabilito, per i fabbricati non censiti, dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3. Ed è sempre su tale presupposto che la Cooperativa ha, per contro, ritenuto di poter assolvere l’obbligazione ICI sulla base della rendita dominicale conseguente all’iscrizione catastale dei (soli) terreni sui quali i fabbricati in questione insistono.

La circostanza del mancato censimento nel catasto fabbricati viene indicata come pacifica non soltanto dalla Cooperativa, ma anche dallo stesso Comune in controricorso.

Ebbene, su tale presupposto la commissione tributaria regionale ha regolato il caso mediante una non corretta applicazione del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, conv. in L. n. 222 del 2007, come introdotto dal D.L. n. 159 del 2007, art. 42 bis, conv. in L. n. 222 del 2007, secondo cui: “ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c. e in particolare destinate: (…) i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 1, comma 2; (…)”. Norma richiamata, con esplicita funzione interpretativa ed effetto retroattivo, dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, conv. in L. n. 14 del 2009, art. 23, comma 1 bis, secondo cui: “Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni”.

Su tale presupposto normativo, si poneva dunque il problema di verificare la sussistenza, in concreto, del carattere di ruralità dei fabbricati della Cooperativa in oggetto, così come legislativamente definito. Incombenza, quest’ultima, già individuata – proprio per le ipotesi di fabbricati non iscritti in catasto – dalla citata sentenza Cass. SSUU 18565/09 cit., secondo cui: “in tema di ICI, l’applicabilità dell’esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 – bis, convertito con modificazioni nella L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), è subordinata, per i fabbricati non iscritti in catasto, all’accertamento dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994 e successive modifiche, accertamento questo che può essere condotto dal giudice tributario, investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, su cui grava l’onere di dare la prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità fra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative agricole che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci”.

In materia, l’orientamento di legittimità è andato consolidandosi (Cass. nn. 7102/10; 8845/10; 20001/11; 19872/12; 5167/14; 16737/15 e più recentemente, tra le altre, 7930/16) nel senso di ritenere dirimente ai fini dell’esenzione ICI – per i fabbricati iscritti in catasto – l’inserimento dell’immobile in categoria catastale di ruralità (A6 se abitativo, D10 se produttivo); fermo restando che – per i fabbricati non iscritti – è invece demandato al giudice tributario di accertare in concreto (con onere probatorio a carico del contribuente, ove si tratti di giudizio di rimborso) il carattere di ruralità sulla base dei principi evincibili dalla normativa testè riportata, come ricostruita dalla citata sentenza delle SSUU: asservimento dell’immobile allo svolgimento di attività agricola ex art. 2135 c.c., indipendentemente dalla coincidenza soggettiva della proprietà del fabbricato e del fondo, così come del fatto che il primo risulti in proprietà di una persona giuridica, ed il secondo di una persona fisica.

Va qui aggiunto che l’orientamento giurisprudenziale su riportato è ormai consolidato anche in ordine alla efficacia retroattiva del disposto normativo risultante dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, conv. in L. n. 222 del 2007, come introdotto dal D.L. n. 159 del 2007, art. 42 bis, conv. in L. n. 222 del 2007, art. 42 bis e richiamato dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, conv. in L. n. 14 del 2009.

Disposizione, quest’ultima, di chiara natura interpretativa, avendo con essa il legislatore inteso porre fine a dubbi applicativi e contrasti giurisprudenziali sulla non assoggettabilità ad ICI dei fabbricati di proprietà delle cooperative esercenti attività agricole; a tal fine specificando che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrano i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9.

Già le SSUU (18565/09 cit.) ebbero a stabilire che “la norma, mediante il richiamo alla L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 2, è dichiarata espressamente disposizione di interpretazione autentica, ed è quindi applicabile retroattivamente. Invero, secondo l’orientamento già espresso da queste Sezioni Unite, “la qualificazione di una disposizione di legge come norma di interpretazione autentica – al di là del carattere effettivamente interpretativo della previsione – esprime univocamente l’intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in applicazione del canone ermeneutico che impone all’interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che la disposizione possa essere intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina solo per il futurò (Cass. S.U. n. 9941 del 2009). Si tratta in ogni caso di una norma che ha effettivamente carattere interpretativo, intervenendo su una materia oggetto di differenziati orientamenti interpretativi, sia in giurisprudenza che in dottrina, per chiarire definitivamente, dopo tante incertezze, che i fabbricati rurali non sono soggetti ad ICI: e lo fa colmando una lacuna avvertita da tutti gli interpreti, stabilendo cioè un diretto collegamento tra riconoscimento della ruralità e normativa ICI, definendo il senso della disposizione fondamentale in materia circa il concetto di ‘fabbricatò il cui possesso è presupposto dell’imposizione”.

Non solo, ma la retroattività della disciplina sopravvenuta (Cass. 10355/15; 16973/16) trova argomento logico – giuridico anche nella valutazione offerta – sebbene con riguardo ad una diversa disposizione del regime ICI – dal giudice delle leggi; con elementi idonei a fugare anche i dubbi di legittimità costituzionale qui rappresentati dal controricorrente.

La Corte Costituzionale (sentenza 227/09) ha infatti sancito che “è costituzionalmente illegittimo, in relazione all’art. 3 Cost. (con assorbimento delle questioni ulteriori), la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 4, il quale prevede l’irripetibilità di quanto versato a titolo di ICI per le annualità precedenti al 2008 da tutti i soggetti destinatari delle disposizioni di cui al cit. art. 9, comma 3 bis, lett. i), ivi comprese le cooperative agricole cui la citata normativa fa espresso riferimento. La disposizione è stata ritenuta irragionevole per la chiara contraddizione in cui cade il legislatore il quale, avendo provveduto nel senso della insussistenza dei presupposti per l’insorgere della obbligazione, interviene, sia pure con diversa norma, onde limitare gli effetti della precedente, nel senso di rendere irripetibile quanto già, peraltro sine causa, versato; ma la stessa è anche incompatibile col rispetto del principio di eguaglianza, in quanto fonte di ingiustificata disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali, venendo a determinare un trattamento deteriore di chi abbia erroneamente pagato un’imposta non dovuta rispetto a quello di chi, versando nella medesima situazione, non abbia invece effettuato alcun pagamento”.

Da tale pronuncia non si evince alcun argomento a sostegno dell’illegittimità costituzionale del regime di retroattività risultante dall’art. 23, 1 bis cit. e norme richiamate; escludendo essa, anzi, la irripetibilità anche di quanto pagato “sine causa” negli anni pregressi, anche in forza del carattere di ruralità riconoscibile ai fabbricati in via retroattiva.

In ogni caso, il dedotto dubbio di legittimità costituzionale del D.L. n. 207 del 2008, cit. art. 23, – ex artt. 3 e 53 Cost., e per violazione del principio di ragionevolezza – appare manifestamente infondato in ragione della non equiparabilità, quale situazione di partenza, del fabbricato rurale a quelli abitativi o industriali, con conseguente legittimità di un diverso trattamento fiscale di presupposti d’imposta oggettivamente diversi. Tanto più considerando che il carattere di ruralità viene assunto dal legislatore, nell’ambito della sua discrezionalità impositiva, quale fattore speciale di favore. E ciò in accordo con innumerevoli e più ampi interventi di vantaggio ed incentivo del settore agricolo; ancorchè anch’esso produttivo di reddito, ed eventualmente connotato dalla presenza di fabbricati che restano strumentali, nel senso che si è detto, indipendentemente dalla loro intrinseca valorizzazione commerciale e reddituale. E’ poi nello stesso ambito di discrezionalità legislativa che si pone l’opzione interpretativo – retroattiva di cui si è dato conto, volta ad ampliare, e non a restringere, la sfera della non-imposizione di settore; con effetto, questo sì, perequativo.

Va da ultimo considerato come la soluzione qui accolta (non debenza dell’ICI sui fabbricati asserviti all’attività agricola della cooperativa) non venga meno per effetto dell’abrogazione del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis conv. in L. n. 14 del 2009, da parte del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14, lett. d) conv. in L. n. 214 del 2011; posto che tale abrogazione decorrente, per espressa previsione normativa, dal 1 gennaio 2012 – non è di per sè in grado di precludere l’interpretazione della disciplina ICI così come già in precedenza delineatasi nella evoluzione giurisprudenziale di legittimità.

E, nemmeno, tale soluzione potrebbe ritenersi in contrasto con la corretta applicazione del D.L. n. 159 del 2007 cit., art. 42 bis, al cui inciso “anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 1, comma 2” deve parimenti attribuirsi portata non innovativa, ma di mera esplicitazione e chiarimento dei limiti di esenzione da ICI dei fabbricati rurali delle cooperative. Così da poter essere interpretativamente riferito anche alle annualità precedenti alla sua entrata in vigore.

Dall’inquadramento giuridico della fattispecie così stabilito si evince pertanto l’effettiva fondatezza dei tre motivi di ricorso in esame.

Ne segue la cassazione della sentenza qui impugnata.

Sussistono inoltre i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante positivo accertamento della ruralità dei fabbricati in oggetto (come detto, demandato, per gli immobili non censiti al catasto fabbricati, al giudice tributario) e, pertanto, della effettiva esenzione dei medesimi da Ici per l’annualità in oggetto.

Va infatti considerato che gli stessi – come è pacifico tra le parti in causa, e come risulta anche dalla stessa sentenza qui impugnata (pag. 1) con affermazione non censurata – sono destinati ad uso strumentale di attività agricola, insita nell’allevamento avicolo, incubazione e schiusa delle uova, macellazione, lavorazione e vendita dei prodotti avicoli conferiti dai soci.

Le spese dell’intero giudizio vengono compensate in ragione della delicatezza della questione interpretativa, di per sè attestata dalla non lineare evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia.

PQM

La Corte:

– accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dalla cooperativa avverso l’avviso di accertamento Ici dedotto in giudizio;

– spese compensate;

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 9 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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