Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27089 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. I, 15/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 15/12/2011), n.27089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24073/2006 proposto da:

F.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA E. MANFREDI 17, presso l’avvocato CONTI

Claudio, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA

COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARZOLO Riccardo,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 49755/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositata il 21/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Signor F.M. ricorre per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Roma in data 21 novembre 2005, non notificata, che ha dichiarato la litispendenza tra il giudizio da lui instaurato contro il Comune di Roma, per il pagamento ex art. 2041 c.c., del corrispettivo di custodia di autovetture, e altro giudizio pendente davanti alla Corte d’appello di Roma, sul presupposto dell’identità dei due giudizi, e dell’insufficienza della rinuncia agli atti del giudizio d’appello prodotta dall’attore, perchè non accettata dall’ente appellato. Il ricorso notificato il 5 settembre 2006, espone un unico motivo di censura, illustrato anche con memoria.

Il Comune di Roma resiste con controricorso.

2. L’unico motivo di ricorso cumula confusamente questioni di violazione di non precisata norma di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, indicando poi il punto decisivo sottoposto alla corte di cassazione nell’esigenza o meno dell’accettazione da parte del comune della rinuncia agli atti del giudizio. In relazione all’indicata composita rubrica sarebbe peraltro da ricordare che l’errata dichiarazione di litispendenza può essere censurata esclusivamente come error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4.

3. Pregiudiziale all’esame del merito è tuttavia la considerazione che il ricorso non contiene una propria adeguata esposizione del fatto, ma è costituito dalla riproduzione del testo della sentenza impugnata.

Si osserva che la sommaria esposizione del fatto, richiesta nel ricorso a pena d’inammissibilità (art. 366 c.p.c.), è opera di sintesi intellettuale di un professionista iscritto in un albo speciale, e ha la funzione di individuare gli elementi della fattispecie sostanziale dedotta in giudizio e delle vicende del processo, quale premessa indispensabile all’illustrazione dei motivi di ricorso, che quegli elementi presuppongono. In relazione a questa funzione, le sezioni unite di questa corte hanno affermato il principio, al quale il collegio ritiene di doversi uniformare, che la prescrizione contenuta nell’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale. Nella presente fattispecie il ricorrente si limita a riprodurre l’esposizione del fatto contenuto in sentenza, privo di riferimenti alla decisione censurata e, soprattutto, ai motivi di ricorso, i quali muovono da premesse non coincidenti, rendendo problematica l’identificazione della stessa censura e contravviene così allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (cfr. Sez. un. 17 luglio 2009 n. 16628).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA