Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27086 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 09/09/2016, dep.28/12/2016),  n. 27086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4526-2012 proposto da:

REGIONE VENETO in persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI

5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ANTONELLA CUSIN, EZIO ZANON giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BATTAGLIA TERME in persona del Sindaco pro tempore,

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO

CHIARELLO (avviso postale ex art. 135) giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2011 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 26/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/09/2016 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito per il ricorrente l’Avvocato CALDERARA per delega dell’Avvocato

MANZI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CHIARELLO che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per il rigetto dei motivi da 1 a 4

del ricorso, assorbiti i motivi 5 e 6;

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La regione Veneto impugnava gli avvisi di accertamento Ici per gli anni dal 2002 al 2007 emessi dal Comune di Battaglia Terme relativamente ad un complesso immobiliare denominato “Stabilimento termale D.P.”. La Commissione Tributaria Provinciale di Padova accoglieva i ricorsi riuniti. Proposto appello da parte del Comune di Battaglia Terme, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto dichiarava illegittimi gli avvisi di accertamento e, relativamente alle sanzioni, mandava al Comune di calcolare le sanzioni e gli interessi secondo il criterio del cumulo giuridico di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12. Osservava la CTR che la pretesa della Regione Veneto di beneficiare della esenzione dall’Ici prevista al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a, era infondata in quanto non era sufficiente che l’immobile posseduto dalla Regione fosse destinato al conseguimento della funzione istituzionale ma era necessario, altresì, il concreto utilizzo di esso in relazione allo svolgimento del compito istituzionale. E la Regione Veneto, sulla quale incombeva il relativo onere, non aveva provato di aver concretamente adibito l’immobile al conseguimento dei fini istituzionali.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la Regione Veneto affidato a sei motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso il Comune di Battaglia Terme.

3. Con il primo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene la ricorrente che i giudici di appello non hanno motivato la decisione con riguardo ad alcuno dei motivi di doglianza svolti e, quanto alla ritenuta l’applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a, nessun cenno è stato fatto alle attività svolte in concreto dalla Regione. Invero la Regione, a seguito dell’approvazione del piano di rilancio dello Stabilimento Termale D.P. per la riqualificazione del patrimonio, aveva acquisito l’immobile al fine di promuovere, con idonei provvedimenti, l’incentivazione, il sostegno e la qualificazione del patrimonio idrico termale, così come disposto dalla L. n. 323 del 2000, art. 1. Non si comprendeva, dunque, quale avrebbe dovuto essere il diverso concreto utilizzo del bene necessario al fine di realizzare la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a, posto che la funzione di incentivazione, sostegno e qualificazione del patrimonio idrotermale e quella di rilanciare e sviluppare l’attività degli stabilimenti non presupponeva la gestione diretta degli stessi. Si doveva considerare, inoltre, che lo stabilimento termale di cui si tratta era già direttamente ed immediatamente adibito allo svolgimento dei compiti istituzionali e, dato il vincolo ad esso imposto, non era possibile un diverso utilizzo rispetto alla sua naturale destinazione volta al rilancio del settore termale.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a, in combinato con la L. n. 323 del 2000, art. 5, comma 4, e la L. n. 59 del 1997, art. 22. Sostiene la ricorrente che la CTR ha travisato la ratio delle disposizioni in base alle quali era stato trasferito alla Regione il complesso immobiliare denominato Stabilimento Termale D.P. e, conseguentemente, ha applicato in maniera erronea la norma di cui al Decreto n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a. Lo stabilimento termale di cui trattasi era stato trasferito alla Regione Veneto in concomitanza ed a causa del trasferimento alla stessa delle funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali ed era stato approvato il piano contenente il progetto per la riqualificazione e ristrutturazione dello stabilimento termale, fermo restando l’attività in essere di utilizzazione dell’acqua delle concessioni esistenti al fine di tenere in maturazione i fanghi. La destinazione immediata del bene ai compiti istituzionali non era mai stata contestata dal Comune di Battaglia Terme il quale, anche nell’accordo stipulato con la Regione Veneto, aveva assicurato l’esenzione dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili riconoscendo la sussistenza del presupposto della norma agevolativa.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 206 del 2006, art. 1, commi 161 e 162, ed la L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7. Sostiene la ricorrente che la decisione della Commissione Tributaria Regionale ha disatteso, totalmente ignorandoli, i rilievi svolti nei giudizi di merito a sostegno dei ricorsi essendosi essa limitata a negare l’applicabilità delle disposizioni e dei principi invocati.

6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2. Sostiene la ricorrente che la norma prevede che presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati a qualsiasi uso destinati. La CTR ha ignorato tale disposizione non considerando che nell’anno 2002 la Regione Veneto non aveva mai avuto il possesso del bene costituente l’ex stabilimento termale, posto che la concreta disponibilità dello stesso era stata conseguita solo in data 12 maggio 2003.

7. Con il quinto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 162, ed alla L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7 e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene la ricorrente che la CTR ha inopinatamente disatteso le doglianze svolte in primo ed in secondo grado afferenti il vizio di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati. In particolare, con riguardo agli avvisi di accertamento per gli anni 2002 e 2007 il Comune, dopo aver fatto riferimento alla normativa che avrebbe dovuto esentare la regione dall’imposta, con un salto logico incomprensibile aveva accertato al contrario che l’imposta era dovuta.

8. Con il sesto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a, all’art. 97 Cost., alla L. n. 212 del 2000, artt. 10 e 11, alla L. n. 212 del 2000, art. 6, commi 2 e 5, nonchè vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene la ricorrente che, con l’accordo del 12 maggio 2003 stipulato tra il Comune di Battaglia Terme e la Regione Veneto, era stato stabilito che, in considerazione dell’acquisizione del complesso immobiliare per la realizzazione di compiti istituzionali, la Regione sarebbe andata esente dall’imposta comunale Ici ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a. Il Comune, nell’esigere il pagamento dell’Ici, aveva violato il principio del legittimo affidamento del contribuente, principio immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico.

9. Osserva la Corte che il primo ed il secondo motivo di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica.

Costituisce principio più volte affermato dalla Corte di legittimità quello secondo cui l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”, spetta soltanto se l’immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di tali compiti previa verifica che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale (Cass. n. 14226 del 08/07/2015; Cass. n. 15025 del 17/07/2015; Cass. n. 4502 del 21/03/2012).

Ora, mette conto considerare che il Comune fa derivare la debenza, da parte della Regione, dell’Ici sull’immobile di cui la stessa è divenuta cessionaria dal fatto che per il periodo in contestazione (dal 2002 al 2007) lo stabilimento termale non è stato destinato ai compiti istituzionali, con ciò intendendo che in esso non sono state svolte le attività cui esso era destinato volte all’incentivazione, al sostegno ed alla qualificazione del patrimonio idrico termale, così come disposto dalla L. n. 323 del 2000, art. 1.

Sennonchè la norma di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), deve essere interpretata nel senso che l’immobile è destinato ai fini istituzionali non solo quando nello stesso vengono esercitate le attività sue proprie ma anche quando esso si trova nella fase in cui vengono espletate le necessarie attività preparatorie, quali l’ottenimento di permessi o concessioni o l’indizione di gare d’appalto.

La CTR è, dunque, incorsa in errore di diritto per aver ritenuto che l’espletamento, da parte della Regione, di attività propedeutiche all’inizio dell’attività istituzionale valesse ad escludere la destinazione dell’immobile all’attività stessa, pur risultando provato dai documenti prodotti dalla Regione stessa, e non oggetto di contestazione: a) che nell’anno 2001 la Giunta regionale aveva approvato il programma di rilancio dello stabilimento termale ” D.P.” incaricando il dirigente regionale della direzione geologia e ciclo dell’acqua a trasmettere il programma al Ministero rinviando a successivo atto l’individuazione del capitolo di spesa; b) che nel 2003 aveva avuto luogo la consegna degli edifici alla Regione; c) che sempre nel 2003 la Regione ed Comune si erano accordati affinchè il Comune, comproprietario dell’area in ragione del 10%, utilizzasse parzialmente l’area stessa per fini istituzionali suoi propri; c) che nel 2007 era stato pubblicato da parte della Regione il bando di gara per la riqualificazione dello stabilimento termale. Nel periodo in contestazione, dunque, la Regione non era rimasta inattiva, sì da potersi ritenere che all’immobile non fosse stata data la destinazione concordata all’atto della cessione, ma ha dato corso alle attività preparatorie connesse all’utilizzo dello stesso con la scansione temporale propria dell’attività amministrativa.

10. L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso determina l’assorbimento degli altri.

11. Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e il ricorso originario della contribuente va accolto. Le spese dell’intero giudizio si compensano in considerazione della novità della questione trattata.

PQM

La Corte accoglie il ricorso della Regione Veneto, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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