Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27086 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 26/11/2020), n.27086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4364-2015 proposto da:

SOCIETA’ COOPERATIVA TOP LABOR, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 39-F,

presso lo studio dell’avvocato EMANUELE CARLONI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MICHELE TONINELLO;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALANO e LORELLA

FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 853/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/11/2014 r.g.n. 1224/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. BUFFA FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato GIANDOMENICO CATALANO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza 24.11.14, la Corte d’Appello di Torino, in riforma della sentenza del 21.5.13 del tribunale di Cuneo, ha dichiarato fondata la pretesa contributiva INAIL relativa a cartella esattoriale per premi, per importo di oltre Euro 7974 (somme peraltro corrisposte nelle more del giudizio di primo grado).

2. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che l’INAIL ha dimostrato la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro, sulle cui retribuzioni ha commisurato i premi. La corte territoriale ha tenuto conto di vari parametri (in particolare facendo riferimento al numero di imprese associate, ai lavoratori occupati, alla diffusione territoriale, al numero dei contratti stipulati, al numero dei verbali di revisione e alla rappresentatività delle confederazioni di riferimento in ambito nazionale), ritenendo la rappresentatività delle suddette organizzazioni prevalente rispetto alle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto applicato dal datore di lavoro.

3. Avverso tale sentenza ricorre il datore per quattro motivi, cui resiste con controricorso l’INAIL.

4. Con il primo motivo si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del Decreto n. 338 del 1989, art. 1, convertito in L. n. 389 del 1989, dell’art. 12 prel. c.c., art. 2697 c.c. e del contratto collettivo, per avere utilizzato dati nazionali non di categoria e relativi a periodi successivi per determinare la maggiore rappresentatività delle oo.ss..

5. Con il secondo motivo si deduce si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto irrilevante la distinzione tra cooperative di consumo e cooperative di produzione e lavoro, applicando contratto sottoscritto da organizzazioni di entrambe al datore ricorrente che è solo una cooperativa di produzione e lavoro.

6. Con il terzo motivo si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2729 c.c., art. 116 c.p.c., nonchè – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata fatto riferimento a dati numerici acquisiti dagli ispettori ai fini della rappresentatività, senza richiamarli e contraddittoriamente riferendosi poi a dati successivi e diversi.

7. Con il quarto motivo si deduce -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 1362 c.c., 20 contratto collettivo e 11 e 42 del contratto collettivo confederazione coop, per avere la sentenza impugnata ritenuto coicindenti le declaratorie contrattuali dei diversi contratti in questione e per averle prese a base del determinazione dei premi dovuti.

8. I quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Essi sono infondati.

9. Intanto, va evidenziato che non sussistono le violazioni delle disposizioni richiamate, atteso che la sentenza impugnata ha correttamente fatto riferimento ai contratti delle organizzazioni più rappresentative come prescritto dalle leggi invocate dal ricorrente (nel rispetto delle indicazioni di Cass. Sez. L, Sentenza n. 7622 del 10/07/1991, Rv. 473040 – 01; Sez. L, Sentenza n. 4218 del 18/07/1984, Rv. 436170 – 01; Sez. L, Sentenza n. 1320 del 01/03/1986, Rv. 444757 – 01), ha applicato correttamente le regole sull’onere della prova dell’Istituto in ordine al contratto applicabile (in linea con Cass. Sez. L, Sentenza n. 16764 del 17/07/2009, Rv. 609737 – 01; Sez. L, Sentenza n. 5872 del 11/03/2010, Rv. 612072 – 01) ed ha altresì correttamente applicato la norma sulla presunzione (nel rispetto di quanto precisato da Cass. Sez. L, Sentenza n. 15296 del 21/07/2005, Rv. 582868 – 01, e da Sez. L, Sentenza n. 12584 del 27/08/2002, Rv. 557142 – 01).

10. La sentenza è anche adeguatamente motivata, avendo i giudici spiegato perchè hanno ritenuto corretta l’applicazione da parte degli ispettori INAIL del ccnl del settore distribuzione e non di quello della produzione, fermo restando che, individuato il contratto applicabile, lo stesso va applicato in tutti i suoi elementi.

11. Sostanzialmente la parte -pur lamentando violazioni di legge e vizi motivazionali- contesta un accertamento in fatto della maggiore rappresentatività sindacale e mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, cosi però andando al di là dei limiti consentiti dal nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v., tra le tante, Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690 – 01).

12. Il ricorso deve dunque essere rigettato.

13. Spese secondo soccombenza.

14. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 2500 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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