Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27086 del 03/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 27086 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso 20592-2012 proposto da:
DE MAIO LUISA(DMELSU40M48F694D) elettivamente domiciliata
in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avv. FERRANTE MARIANO, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587 in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

Data pubblicazione: 03/12/2013

- controricorrente –

avverso il decreto nel procedimento R.G. 50088/09 della CORTE
D’APPELLO di ROMA del 4.4.2011, depositato il 15/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

GIORGIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO
SGROI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Roma, con decreto depositato in data 15
febbraio 2012, ha rigettato il ricorso per equa riparazione proposto ai
sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89 da De Maio Luisa con riguardo ad
un procedimento iniziato innanzi al Giudice del Lavoro di Nola con
ricorso del 19 gennaio 2004, e concluso con sentenza dell’H gennaio
2008, avente ad oggetto il riconoscimento a carico dell’INPS della
pensione di invalidità.
La Corte di merito, premesso che la durata ragionevole di un processo
va verificata in concreto secondo i criteri stabiliti dal secondo comma
dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, ha rilevato la complessità del
processo presupposto, che aveva anche richiesto l’espletamento di una
consulenza tecnica per la valutazione del grado di invalidità della
ricorrente: complessità che, ad avviso del giudice di merito, rendeva
ragionevole la durata di quattro anni del processo stesso.
Per la cassazione di tale decreto ricorre la De Maio sulla base di sette
motivi. Resiste il Ministero della Giustizia con controricorso.

Ric. 2012 n. 20592 sez. M2 – ud. 03-05-2013
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03/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella
redazione della sentenza.
I motivi del ricorso, in parte ripetitivi, si sostanziano nella
contestazione della durata congrua del processo presupposto quale

ai principi elaborati dalla giurisprudenza europea in tema di durata
ragionevole dei processi in materia previdenziale, il processo di cui si
tratta avrebbe dovuto avere la durata di due anni, in mancanza di prova
di elementi da cui scaturisse la ragionevolezza di una durata maggiore;
nonchè nella denuncia della mancata compensazione delle spese del
giudizio ex legge Pinto.
Le censure sono immeritevoli di accoglimento.
Ed infatti, quanto alla denuncia della pronuncia della Corte capitolina
nella parte relativa alla ritenuta ragionevolezza della durata di quattro
anni del processo presupposto, deve rilevarsi che il superamento, nella
misura di un anno, del termine triennale di durata del procedimento, è
stato giustificato dal giudice di merito con riferimento ai tempi richiesti
dall’espletamento di una consulenza specialistica sulla persona della
parte, necessaria al fine di pervenire ad una decisione conforme alla
esigenza del giusto processo.

individuata dalla Corte di merito, pari a quattro anni, laddove, in base

Quanto alla contestazione della statuizione sulle spese, come questa
Corte ha già in precedenza statuito (tra le tante, Cass., Sez. II, 28
febbraio 2013, n. 5066), i giudizi di equa riparazione per violazione
della ragionevole durata del processo, proposti ai sensi della Legge n.
89 del 2001, non si sottraggono in tema di spese processuali alla
disciplina dell’art. 91 cod. proc. civ., e segg. con la conseguente
applicabilità del principio della soccombenza e della compensabilità
delle spese in presenza di giusti motivi, sulla base
Ric. 2012 n. 20592 sez. M2 – ud. 03-05-2013
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&

di congrua motivazione.
Nella specie, la Corte di merito ha fatto corretto uso del proprio potere
di regolamento delle spese del giudizio applicando il principio della
soccombenza.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In applicazione del

liquidano come da dispositivo, devono essere poste a carico della
ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 500,00 oltre alle
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta —
Sottosezione Seconda – della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio
2013.

principio della soccombenza, le spese del presente giudizio, che si

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