Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27085 del 28/12/2016

Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 09/09/2016, dep.28/12/2016),  n. 27085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3379-2012 proposto da:

ALTOPIANO SERVIZI SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BENACO 5, presso lo

studio dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentato e difeso

dall’avvocato UMBERTO SANTI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CONCO;

– intimato –

Nonchè da:

COMUNE DI CONCO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE AVEZZANA 1, presso lo studio

dell’avvocato LORENZO SCIUBBA, rappresentato e difeso dagli avvocati

RUGGERO MOLLO, ANTONIO MOLLO giusta delega in calce;

– controricorrente incidentale –

contro

ALTOPIANO SERVIZI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 112/2011 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata l’08/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/09/2016 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito per il ricorrente l’Avvocato SANTI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto incidentale e

deposita una cartolina A/R;

udito per il controricorrente l’Avvocato RUGGERO MOLLO che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento ricorso incidentale.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La società Altopiano Servizi S.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento notificati dal Comune di Conco per gli anni dal 2002 al 2007 riguardanti l’Ici dovuta per un immobile di proprietà della società stessa e censito al catasto fabbricati nella categoria D/1. L’immobile era pervenuto in proprietà della società a seguito di trasformazione, in data 2 febbraio 2002, del Consorzio Acqua e Servizi dell’Altopiano dei Sette Comuni in società a responsabilità limitata in attuazione della L. 28 dicembre 2001, n. 448, che prevedeva che gli enti locali dovessero trasformare in società di capitali le aziende speciali ed i consorzi di cui al D.Lgs n. 267 del 2000, n. 448, che gestivano i servizi. Sosteneva la società di non essere tenuta al pagamento dell’Ici in quanto aveva diritto all’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a, poichè la società, cosiddetta ” in house “, si configurava come un’articolazione organizzativa riconducibile all’amministrazione pubblica di riferimento sicchè vi era una sostanziale identità tra la società ricorrente ed i comuni dei quali era emanazione e con i quali sussisteva un rapporto di rappresentanza interorganica. Inoltre la società espletava un servizio pubblico, quale era il servizio idrico. Contestava, poi, la società l’attribuzione della categoria catastale, che avrebbe dovuto essere non D/1 ma E, e la debenza delle sanzioni. La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza accoglieva il ricorso limitatamente all’Ici dovuta per il 2002, essendo incorso il Comune di Conco in decadenza, e rigettava il ricorso nel resto. Proposto appello da parte della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto riformava parzialmente la sentenza impugnata applicando il cumulo giuridico delle sanzioni previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5 e confermava, nel resto, la sentenza stessa.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società Altopiano Servizi S.r.l. svolgendo cinque motivi illustrati con memoria. Si è costituito in giudizio il Comune di Conco, il quale ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. a. Sostiene la ricorrente che l’esenzione di cui all’art. 7 citato spetta in quanto l’immobile di cui si tratta è destinato alla gestione di un servizio pubblico locale ed è di proprietà di società patrimoniale a compagine sociale esclusivamente comunale costituita per obbligo di legge.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8, ed al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. b. Sostiene la ricorrente che l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. b, spetta non solo per i fabbricati classificati nella categoria catastale E ma anche per quelli comunque classificabili in tale categoria e l’immobile di cui si tratta era, in considerazione delle sue caratteristiche, classificabile in categoria E.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, numero 3, in relazione al D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8, ed al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. b. Assume la ricorrente che l’immobile di cui si tratta, in quanto impiegato per la gestione di un servizio pubblico locale e detenuto da società patrimoniale a compagine esclusivamente comunale costituita per obbligo di legge, dovrebbe essere censito nella categoria catastale E in quanto, per la singolarità delle sue caratteristiche, non può rientrare in classi omogenee.

6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 102 c.p.c. e nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la C.T.R. avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b, poichè non era stato integrato il contraddittorio nei confronti dell’agenzia del territorio, la quale era litisconsorte necessario.

7. Con il quinto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14, ed al D.Lgs. n. 472 del 1997, posto che le sanzioni non erano dovute in quanto il Comune di Conco era socio della società Altopiano Servizi S.r.l. e, nonostante la sua posizione nell’ambito della compagine sociale, non aveva contribuito ad informare la contribuente della obbligatorietà della dichiarazione e del pagamento dell’Ici.

8. Con il primo motivo di ricorso incidentale il Comune di Conco deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, e la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161. Sostiene il Comune che la CTR ha errato nel confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui era stato ritenuto che il Comune fosse incorso in decadenza con riguardo alla pretesa impositiva per l’Ici del 2002. Ciò in quanto il D.Lgs. n. 504 del 1892, art. 10, comma 4, prevede l’obbligo per i soggetti passivi di dichiarare gli immobili posseduti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio e, secondo le istruzioni relative alla dichiarazione Ici 2003, la dichiarazione stessa doveva essere presentata laddove, nel corso dell’anno 2002 si fossero verificate modificazioni nella soggettività passiva. Ne conseguiva che la società, in quanto costituitasi nel 2002, avrebbe dovuto presentare la dichiarazione Ici nell’anno 2003. Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, dispone, poi, che il Comune provvede all’accertamento, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata ovvero nel quale avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell’imposta. Ne conseguiva che l’avviso di accertamento, notificato il 29 dicembre 2008, doveva ritenersi tempestivo anche con riguardo all’anno di imposta 2002.

9. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5. Sostiene il controricorrente che la CTR ha errato nel ritenere il cumulo giuridico delle sanzioni previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12 in quanto si trattava di ripetute violazioni sostanziali derivanti dal mancato pagamento dell’imposta mentre si doveva considerare che le violazioni continuate in progressione tra loro ed il concorso formale omogeneo o eterogeneo non possono trovare applicazione in materia di Ici.

10. Osserva la Corte che il primo motivo del ricorso principale è infondato. La questione controversa concerne la esenzione ICI di cui la società ricorrente, la quale gestisce il servizio idrico per i comuni soci, pretende di beneficiare. Come più volte affermato dalla Corte di legittimità, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a, reca una elencazione tassativa dei soggetti esenti da ICI ed una società di capitali, ancorchè costituita tra enti pubblici territoriali e non territoriali, non può fruire dell’esenzione, non rientrando tra i soggetti esenti e non essendo possibile una interpretazione analogica della norma agevolativa, trattandosi di norma eccezionale. Ancorchè l’immobile della società sia destinato a scopi istituzionali, quale l’erogazione dell’acqua ai comuni che sono soci della società stessa, l’esenzione da ICI non può essere estesa anche alla società medesima perchè la norma non lo prevede (Cass. n. 8869 del 04/05/2016; Cass. n. 7037 del 26/03/2014; Cass. n. 15025 del 17/07/2015).

11. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. Essi sono infondati.

Ciò in quanto questo collegio intende dare continuità al principio affermato dalla Corte di legittimità secondo cui l’accertamento dei requisiti di un immobile in difformità dalla attribuita categoria catastale non può essere incidentalmente compiuto dal giudice tributario che sia stato investito della questione afferente l’Ici dovuta dal contribuente. Il classamento, infatti, è, rispetto alla pretesa tributaria concretamente opposta, l’atto presupposto e in ragione del carattere impugnatorio del processo tributario, avente un oggetto circoscritto agli atti che scandiscono le varie fasi del rapporto d’imposta, e nel quale il potere di disapplicazione del giudice è limitato ai regolamenti ed agli atti amministrativi generali, legittimati a contraddire in merito all’impugnativa dell’atto presupposto possono essere unicamente gli organi che l’hanno adottato, ossia prima l’UTE ed ora l’Agenzia del Territorio (Cass. n. 6386 del 2006; 15449 del 2008). Tra la controversia relativa all’ICI e quella relativa al classamento vi è un rapporto di pregiudizialità che esclude il litisconsorzio necessario fra l’Agenzia del territorio ed il Comune, privo di autonoma legittimazione nella causa relativa alla rendita catastale. Il provvedimento di attribuzione della quale, una volta divenuto definitivo, vincola non solo il contribuente, ma anche l’ente impositore, tenuto ad applicare l’imposta unicamente sulla base di quella rendita, costituente il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per tutta l’imposizione fiscale che la legge a tale dato commisura (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18565 del 21/08/2009; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19872 del 14/11/2012).

12. Il quinto motivo di ricorso principale è inammissibile.

Invero si legge nella parte narrativa del ricorso che la contribuente, nel giudizio di primo grado, si è doluta della illegittimità della reiterazione del provvedimento di irrogazione delle sanzioni in tutti gli anni di imposta accertati e dell’erronea quantificazione di esse. Dunque la questione dell’insussistenza della colpa, derivante dall’aver omesso il Comune impositore, il quale è altresì socio della società, di informare la stessa dell’obbligo di presentare la dichiarazione e versare il tributo Ici, che escluderebbe la debenza delle sanzioni a norma del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, costituisce questione nuova inammissibilmente introdotta in questo giudizio.

13. Il primo motivo di ricorso incidentale (che riproduce il contenuto dell’appello incidentale svolto sul punto) è fondato per le ragioni esposte nel motivo stesso, posto che il termine quinquennale per l’emissione dell’avviso di accertamento scade, a norma del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo in a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata ovvero nel quale avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell’imposta. La società era tenuta a presentare la dichiarazione Ici nel 2003, secondo il paragrafo 1 delle istruzioni per la dichiarazione Ici 2003 afferente l’anno 2002, in quanto era mutata nell’anno 2002 la soggettività passiva relativa all’immobile.

14. Il secondo motivo di ricorso incidentale è infondato.

La Corte di legittimità, dopo avere riconosciuto l’applicabilità all’ICI della disciplina del cumulo giuridico obbligatorio (Cass. n. 19650/2008), ha espressamente affermato che: “In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, il principio della continuazione, sancito dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12, comma 5, secondo il quale quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata della metà al triplo, è applicabile anche all’ICI” (Cass. n. 26077/2015; Cass. n. 3265/2012; Cass. n. 15554/2009) ed ha, pure, chiarito che la richiesta di applicazione del regime del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all’art. 12 citato, può essere riproposta anche in sede di legittimità (Cass. n. 26457/2014, n. 28354/2005).

Il ricorso principale ed il secondo motivo di ricorso incidentale vanno, perciò, rigettati. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale discende l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla CTR per la rideterminazione delle sanzioni, tenuto conto del mancato versamento dell’Ici relativamente all’anno di imposta 2002, e per le spese anche di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale ed il secondo motivo di ricorso incidentale, accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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