Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27085 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 26/11/2020), n.27085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2311-2015 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALANO e LORELLA

FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono;

– ricorrenti –

contro

TRAVERTINO TOSCANO S.P.A., IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SALARIA 332, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE MAJO,

rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORIO BECHI;

– controricorrente –

nonchè contro

EQUITALIA GERIT, S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1403/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/01/2014 r.g.n. 343/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. BUFFA FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GIANDOMENICO CATALANO;

udito l’Avvocato VITTORIO BECHI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 14.1.14, la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza del 14.1.01 del Tribunale di Siena, che aveva accolto l’opposizione a cartella di pagamento con la quale l’INAIL aveva chiesto differenze premi in ragione di diverso inquadramento contributivo aziendale.

2. In particolare, la corte territoriale -premesso che l’impresa svolge attività di lavorazione da blocchi per il 93% e da lastre provenienti da terzi per il 7%, ha ritenuto che l’attività di segagione di blocchi di marmo e quella di lavorazione delle lastre costituissero lavorazioni distinte e autonome, sicchè, qualificata la lavorazione aziendale come unica lavorazione aziendale complessa, sulla base del D.M. 12 dicembre 2000, art. 6, ha applicato per ciascuna attività la voce corrispondente di tariffa, e dunque la tariffa 7262 per la lavorazione da lastre e la tariffa 7261 per la lavorazione da blocchi di cava, così respingendosi la prospettazione dell’Istituto volta all’applicazione dell’unica -e più onerosa- tariffa 7261 ex art. 4 del citato decreto.

3. Avverso tale sentenza ricorre l’INAIL con un articolato motivo, cui resiste il datore con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con unico motivo di ricorso si deduce – ex art. 360, comma 1, n. 3, – violazione del D.M. 12 dicembre 2000, artt. da 1 a 6, in relazione al D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 1, 40 e 41, per errata applicazione della tariffa 7262 e mancata applicazione della tariffa 7261. In particolare, il ricorrente Istituto pretende di applicare all’intera attività aziendale un’unica voce tariffaria (7261), in quanto la lavorazione è unica e ricomprende come tale citato D.M. ex art. 4, anche le attività complementari e sussidiarie effettuate in luoghi diversi.

5. Il motivo è fondato.

6. Questa Corte ha già affermato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12909 del 22/06/2016, Rv. 640393 – 01), che, con riguardo al sistema tariffario per la determinazione dei premi dovuti all’INAIL, ove un’impresa svolga più attività (nella specie, segagione di blocchi di marmo e lavorazione delle lastre dagli stessi ricavate) e non sia possibile estrapolare dal risultato finale i singoli cicli di operazioni di cui la complessiva lavorazione concettualmente si compone, le diverse attività vanno unitariamente considerate ed assoggettate ad un’unica tariffa (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto entrambe le suddette attività riconducibili alla voce 7261, concorrendo l’attività di trasformazione delle lastre a realizzare la “produzione di manufatti o semilavorati a partire da blocchi di cava”, irrilevante la circostanza che le lavorazioni fossero svolte in locali diversi e con personale adibito a ciascuna di esse in via esclusiva).

7. Se infatti le tariffe prevedono due distinte voci per la “Produzione di manufatti o semilavorati a partire da blocchi di cava” e la “Produzione di manufatti a partire da lastre o altri semilavorati”, si è sottolineato che la lavorazione descritta nella voce di tariffa n. 7261 è tale da includere nella sua orbita anche quella descritta nella voce di tariffa n. 7262, ricomprendendo anche le attività di trasformazione che dal semilavorato pervengano alla realizzazione di un prodotto finito; si tratta infatti di un unico ciclo di lavorazione, all’interno del quale non è possibile scomporre le diverse lavorazioni, tutte ordinate finalisticamente al risultato finale costituito dalla “produzione del manufatto” (v. Cass. Sez. L, ordinanza n. 15163 del 4/6/2019; Cass. Sez. L, ordinanza n. 15079 del 21/7/2016).

8. La previsione di due voce separate infatti tiene conto del ciclo tecnologico, il quale, se viene svolto a partire da blocchi di cava, rientra nella previsione della voce n. 7261, mentre, se procede esclusivamente a partire da lastre o altri semilavorati, ricade nell’ambito della voce n. 7262. Comprendendo l’attività di cui alla voce n. 7261 anche quella della voce n. 7262, qualora un’azienda effettui la segagione e la successiva lavorazione di blocchi di cava andrà classificata alla sola voce n. 7261, ancorchè le diverse fasi operative vengano attuate in reparti distinti.

9. In tal senso, la classificazione con applicazione delle voce 7261 relativa alla “produzione di manufatti o semilavorati a partire da blocchi di cava” non può che essere operativa con riferimento all’intero ciclo produttivo, essendo questo di per sè unitario (dal taglio alla lavorazione dei blocchi) ed essendo questo rilevante per l’individuazione della grande voce dell’attività aziendale a fini di inquadramento contributivo, restando per converso irrilevante la provenienza del semilavorato da terzi.

10. Non essendosi la Corte di merito attenuta al superiore principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla medesima Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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