Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27085 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. I, 15/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 15/12/2011), n.27085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 400/2009 proposto da:

F.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA VITE 7, presso l’avvocato MASINI Maria

Stefania, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CAVALLARO MARIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RISTORANTE ROCCA DEL BORGIA DI DI BERARDINO ANNA, PROCEDURA DI

CONCORDATO PREVENTIVO D.B.A.;

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di CAMERINO, depositato il

14/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Camerino, con decreto depositato il 14 novembre 2008, ha respinto l’istanza di revoca del proprio precedente decreto emesso il 1 ottobre dello stesso anno proposta da F.A., che si era doluta della liquidazione del compenso per l’opera da lei svolta nella qualità di commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo dell’impresa Di Berardini Anna che le sarebbe spettato in relazione alla duplice attività svolta, di commissario e di liquidatore della cessio honorum, sostenendone la non reclamabilità.

F.A. ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione in base ad unico motivo articolato in quattro profili, illustrato con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduce violazione del D.M. 28 luglio 1992, n. 570, art. 5, comma 2, della L. Fall., artt. 39 e 165, della L. Fall., art. 182 e vizio di carente motivazione, per denunciare l’erronea unitaria liquidazione dell’importo del compenso per l’opera da essa prestata, meritevole invece di separata retribuzione in relazione alla duplice attività svolta, di commissario della procedura e di liquidatore dei beni oggetto della cessione dei beni.

Il quesito di diritto chiede se “nel caso in cui un unico soggetto svolga le distinte funzioni di commissario giudiziale di procedura di concordato preventivo con cessio honorum e di liquidatore dei medesimi beni, in applicazione corretta del D.M. n. 570 del 1992, art. 5, comma 2 e della L. Fall., art. 182, comma 3, in riferimento al richiamo fattovi della L. Fall., art. 39, spetti o meno al medesimo soggetto la liquidazione di un distinto compenso per le distinti funzioni”.

Il ricorso appare fondato.

Il Tribunale di Camerino ha liquidato il compenso spettante all’odierna ricorrente, commissario giudiziale del concordato preventivo, espressamente applicando il principio enunciato dalle S.U. nella sentenza n. 4670/1997 che ha escluso il raddoppio del compenso previsto dal D.M. n. 570 del 1992, art. 5, siccome illegittimo ed irragionevole, conseguendo ad arbitraria sopravalutazione dell’apporto del commissario rispetto a quello del curatore fallimentare.

L’approdo è affetto dal denunciato errore.

La questione introdotta con l’istanza di liquidazione, che viene in questa sede riproposta, se vi sia concorrenza fra compenso dovuto al commissario giudiziale del concordato preventivo che abbia svolto altresì le funzioni di liquidatore, trae origine da situazione di fatto estranea al tema di discussione esaminato dal citato arresto, assolutamente condiviso dalla successiva giurisprudenza- Cass. nn. – 3691/2000, 16987/2004 ed anche in questa ribadito-, che ha riguardato la spettanza al commissario giudiziale di ulteriore compenso per l’attività di vigilanza delle operazioni svolte dal liquidatore, dunque da altro organo.

Incontroverso nel caso di specie che l’odierna ricorrente ebbe a ricoprire il doppio incarico – prima di commissario giudiziale del concordato e quindi di liquidatore della cessio honorum-, la liquidazione del compenso ad essa spettante non poteva prescindere dal diverso e distinto ruolo assunto e dal conseguente espletamento del suo ufficio, di sicuro astrattamente concorrente, ed in concreto effettivamente eseguito. Secondo quanto si afferma nella recente sentenza di questa Corte n. 15699/2011 cui s’intende dare continuità senza necessità di rivisitazione- pronunciata in un caso in cui il commissario giudiziale era stato incaricato anche dell’espletamento della fase esecutiva della procedura, la nomina del liquidatore ha carattere necessario, non potendo da essa prescindersi in relazione alla liquidazione del compendio attivo che rappresenta attività esorbitante dai compiti istituzionali del commissario giudiziale. La specifica caratterizzazione del corrispondente incarico ne rivela l’ontologica distinzione rispetto all’ufficio del commissario giudiziale, che, laddove la liquidazione sia affidata a diverso soggetto, sul suo espletamento è tenuto a svolgere attività di sorveglianza e controllo. La coincidenza soggettiva, per l’effetto, non incide sulla sfera delle rispettive funzioni, che restano distinte e non assimilabili e per logico corollario meritevoli di istinto compenso.

Il rigetto dell’istanza di liquidazione formulata dalla dottoressa F. è stata pertanto erroneamente disposto dal Tribunale di Camerino facendo applicazione di un principio, corretto in tesi, ma inapplicabile nel caso in esame in quanto ispirato al fine di evitare l’irragionevole vantaggio attribuito dalla doppia liquidazione rispetto al curatore fallimentare al commissario giudiziale cui verrebbe riservato un trattamento più favorevole in ragione dell’esercizio del mero controllo dell’attività liquidatoria, affidata e svolta da altro soggetto. Il richiamo contenuto nella L. Fall., art. 165, per quel che rileva, alla L. Fall., art. 39, comportando l’applicazione al detto organo del criterio di liquidazione del compenso spettante al curatore fallimentare, disapplicata perchè irragionevole- Cost. n. 484/1983- la disposizione contenuta nell’art. 5 del D.M. citato che prevedeva il compenso anche per l’attività successiva all’omologazione, determina il riconoscimento al detto organo di unico compenso, così come per il curatore, secondo quanto premesso, in relazione alla tipica attività esercitata per dare esecuzione a quell’incarico. Vale a dire di controllo della liquidazione nel concordato con cessione dei beni, ovvero di adempimento del concordato, in caso di concordato con garanzia o misto. L’attività, in tal caso, va considerata unitariamente e dunque compensata una sola volta- Cass. Citata e sul suo solco n. 16987/2004-. Proseguita invece in forma d’attività di liquidazione, che è distinta ed autonoma rispetto a quella di sorveglianza connaturata alla funzione del commissario, il suo ulteriore compimento merita evidentemente separata ed autonoma remunerazione.

Il decreto impugnato deve per l’effetto essere cassato con rinvio degli atti al Tribunale di Camerino che liquiderà alla ricorrente il compenso alla stessa dovuto in relazione all’espletamento del doppio distinto incarico svolto con riferimento alla duplice veste ricoperta nell’ambito della procedura, e provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale Camerino in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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