Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27085 del 03/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 27085 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso 20591-2012 proposto da:
LA MONTAGNA FILOMENA (LMNFMN64M47B905J,)
elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. FERRANTE
MARIANO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (8018440587)in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che 1o rappresenta e difende, ope legis;

Data pubblicazione: 03/12/2013

- controrkorrente avverso il decreto nel procedimento R.G. 50646/09 della CORTE
D’APPELLO di ROMA del 16.5.2011, depositato il 14/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

GIORGIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO
SGROI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Roma, con decreto depositato in data 15 giugno
2011, ha rigettato il ricorso per equa riparazione proposto ai sensi della
L. 24 marzo 2001, n. 89 da La Montagna Filomena con riguardo ad un
procedimento iniziato innanzi al Giudice del Lavoro di Noia con
ricorso del 29 dicembre 2003, e concluso con sentenza del 21
novembre 2007, avente ad oggetto il riconoscimento a carico
dell’INPS della pensione di inabilità.
La Corte di merito, premesso che la questione sottoposta all’esame del
Tribunale non era di particolare complessità, ha rilevato che dal
periodo di durata complessiva del processo, pari a 3 anni, 10 mesi e 21
giorni doveva essere escluso il periodo compreso tra 11 25 gennaio 2006
e il 17 gennaio 2007 per un rinvio chiesto dal procuratore della
ricorrente, e che, calcolata tale detrazione, non poteva considerarsi
irragionevole la durata del processo.
Per la cassazione di tale decreto ricorre la La Montagna sulla base di
sette motivi. Resiste il Ministero della Giustizia con controricorso.

Ric. 2012 n. 20591 sez. M2 – ud. 03-05-2013
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03/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella
redazione della sentenza.
I motivi del ricorso, in parte ripetitivi, si sostanziano nella
contestazione della durata congrua del processo presupposto quale

dalla giurisprudenza europea in tema di durata ragionevole dei processi
in materia previdenziale, secondo i quali il processo di cui si tratta
avrebbe dovuto avere la durata di due anni, in mancanza di prova di
elementi da cui scaturisse la ragionevolezza di una durata maggiore;
nonchè nella denuncia della mancata compensazione delle spese del
giudizio ex legge Pinto.
Il primo ordine di censure è fondato nei limiti che saranno di seguito
esposti.
Ai fini dell’accertamento della durata ragionevole del processo, a fronte
di una cospicua serie di differimenti chiesti dalla parte, o non opposti,
e disposti dal giudice istruttore, si deve distinguere, come impone la L.
n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, tra tempi addebitabili alle parti e tempi
addebitabili allo Stato per la loro evidente irragionevolezza e pertanto,
salvo che sia motivatamente evidenziata una vera e propria strategia
dilatoria di parte, idonea ad impedire l’esercizio dei poteri di direzione
del processo, propri del giudice istruttore, è necessario individuare la
durata irragionevole comunque ascrivibile allo Stato, ferma restando la
possibilità che la frequenza ed ingiustificatezza delle istanze di
differimento incida sulla valutazione del paterna indotto dalla durata e,
conseguentemente, sulla misura dell’indennizzo da riconoscere (v., da
ultimo, Cass., sent. n. 5075 del 2013).
Nella specie, la Corte di merito ha tratto il convincimento della non
spettanza alla ricorrente del diritto all’equa riparazione ex legge n. 89
Ric. 2012 n. 20591 sez. M2 – ud. 03-05-2013
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individuata dalla Corte di merito, in difformità dai parametri elaborati

del 2001 unicamente dalla considerazione del risultato della
decurtazione dalla durata complessiva del processo presupposto del
periodo di stasi processuale dovuto al rinvio concesso dal giudice su
richiesta dell’attuale ricorrente, senza porsi il problema se tale stasi
fosse comunque ascrivibile all’apparato giudiziario.

ordine di censure l’esame della doglianza attinente al regolamento delle
spese operato dal giudice di merito.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto nei limiti sopraindicati.
Il decreto impugnato deve essere cassato, e la causa rinviata ad altro
giudice — che viene individuato nella Corte d’appello di Roma in
diversa composizione, cui è demandato altresì il regolamento delle
spese del presente giudizio — che la riesaminerà alla stregua del
principio di diritto dianzi enunciato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa il decreto
impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte
d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta —
Sottosezione Seconda – della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio
2013.

Resta assorbito dall’accoglimento, nei limiti sopraindicati, del primo

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