Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27084 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 09/09/2016, dep.28/12/2016),  n. 27084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5649-2012 proposto da:

CONSORZIO FRA CASEIFICI ALTOPIANO DI ASIAGO SCARL in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato PIERO

FRATTARELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LUCA PANGRAZIO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ASIAGO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio

dell’avvocato PIERO D’AMELIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIA STEFANIA MASINI giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 119/2011 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 14/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/09/2016 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO;

udito per il ricorrente l’Avvocato FRATTARELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato SCIACCA per delega

dell’Avvocato D’AMELIO che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto motivi 1 e 2, inammissibilità del 3 motivo, rigetto del 4

motivo di ricorso.

Fatto

IN FATTO

Il Consorzio fra i caseifici dell’Altopiano di Asiago scarl impugnava gli avvisi di accertamento per omessa denuncia Ici n. 16867 e n. 16868, per gli anni d’imposta 2002 e 2003, emessi dal Comune di Asiago, sostenendo l’inesistenza della notifica dei predetti avvisi, in quanto privi della relata dell’ufficiale notificatore, il difetto di motivazione degli stessi, con conseguente violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del Contribuente), e l’infondatezza nel merito della pretesa dell’ente territoriale, trattandosi di fabbricati strumentali alle attività rurali.

Resisteva il Comune di Asiago, contestando la fondatezza delle doglianze del contribuente.

La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, con la sentenza n. 104/9/09, condividendo la tesi del Consorzio, in punto di giuridica inesistenza della notifica degli avvisi di accertamento, accoglieva il ricorso ma la decisione veniva riformata dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia – Mestre che, in accoglimento del gravame proposto dal Comune e respinto l’appello incidentale del Consorzio, dichiarava la legittimità degli impugnati avvisi accertamento e compensava le spese di giudizio.

Il Consorzio ricorre per la cassazione della sentenza d’appello con quattro motivi.

Resiste l’intimato Comune di Asiago con controricorso e con memoria.

Diritto

IN DIRITTO

Con il primo motivo il Consorzio ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente, la L. n. 890 del 1982, art. 14, artt. 137, 148 e 149 c.p.c., stante la giuridica inesistenza della notifica di ciascuno degli avvisi di accertamento, non eseguita da agente notificatore e priva della relata di notifica, elemento essenziale al perfezionarsi del procedimento notificatorio, trattandosi di vizio non sanabile con la proposizione del ricorso avanti al giudice tributario da parte del destinatario dell’atto.

La censura è infondata atteso che, come questa Corte ha avuto modo di precisare, in tema di ICI, per la notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, – nel testo applicabile “ratione temporis” – prevede il ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così escludendo l’applicabilità degli artt. 137 e seguenti c.p.c. (Cass. n. 270/2012), ed in caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo, eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, concernono esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., per cui non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15351/2014).

Qualora, dunque, la notifica sia effettuata, come nel caso di specie, a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall’attività dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione), contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico, sicchè, qualora all’atto sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3, non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse (Cass. n. 14245/2015).

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente, la L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto nella prima pagina di entrambi gli avvisi di accertamento impugnati viene fatto riferimento agli “estratti catastali degli immobili di proprietà della Ditta in indirizzo”, alla “deliberazione con la quale è stato nominato il funzionario responsabile della gestione dell’imposta Comunale sugli immobili”, alla “deliberazione n. 321 del 18/12/2001”, nonchè a varie pronunce della Suprema Corte di Cassazione, senza che nessuno dei predetti atti venisse allegato.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, nonchè carenza di motivazione, stante l’impossibilità di individuare esattamente gli immobili assoggettati a tassazione, mancando l’allegazione degli estratti catastali delle unità immobiliari distinte rispettivamente al Foglio (OMISSIS) – Numero (OMISSIS) – Subalterno (OMISSIS), al Foglio (OMISSIS) – Numero (OMISSIS) – Subalterno (OMISSIS), ed al Foglio (OMISSIS) Numero (OMISSIS) – Subalterno (OMISSIS), le prime due neppure iscritte la catasto urbano.

Le censure, che possono essere scrutinate congiuntamente essendo fra loro connesse, sono infondate.

Con riguardo alla motivazione degli atti impositivi, i giudici del gravame hanno puntualmente rilevato che gli avvisi appaiono adeguatamente motivati e che essi furono preceduti dalla nota Prot. N. 16732 del 12/12/2007, con la quale il Comune di Asiago aveva richiesto al Consorzio chiarimenti, per gli anni 2002/2007, indicando chiaramente gli estremi catastali degli immobili, in tal modo procurando un’ anticipata conoscenza e delimitazione di tutte le ragioni che l’Amministrazione avrebbe potuto dedurre ed opporre in eventuale sede giudiziaria, mentre gli altri atti richiamati negli avvisi di accertamento erano facilmente conoscibili dal contribuente, sicchè non hanno pregio del deduzioni circa l’incerta individuazione degli immobili assoggettati a tassazione.

Ora, l’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni alla base dell’atto impositivo stesso, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto.

Ne deriva che sono esclusi dall’obbligo dell’allegazione gli atti che si rivelano irrilevanti per il raggiungimento della detta funzione e gli atti, in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali, giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione (Cass. n. 13105/2012; Cass. n. 25371/2008).

In proposito, questa Corte ha avuto modo di chiarire che per la “motivazione degli avvisi di accertamento, l’obbligo dell’Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell’avviso (L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7) va inteso in necessaria correlazione con la finalità “integrativa” delle ragioni che, per l’Amministrazione emittente, sorreggono l’atto impositivo, secondo quanto dispone la L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3.

Il contribuente, infatti, ha diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell’atto impositivo e sol perchè ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore “narrativo”), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell’atto impositivo) sia già riportato nell’atto noto.

Pertanto, in caso di impugnazione dell’avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l’esistenza di atti a lui sconosciuti cui l’atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova – nel caso di specie non fornita – che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell’atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione (Cass. n. 26683/2009).

I giudici di appello, del resto, hanno fatto puntuale applicazione del principio giurisprudenziale, affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione, secondo cui il dedotto difetto di motivazione della cartella esattoriale “non può… condurre all’astratta dichiarazione di nullità della medesima, allorchè la stessa sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia, da un lato, dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione puntualmente contestandoli e, dall’altro, non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell’atto abbia determinato al suo diritto di difesa (Cass. Sez. U. n. 11722/2010), cosa che, a ben vedere, il ricorrente neppure ha fatto.

Con il quarto motivo il Consorzio deduce insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, violazione di legge, segnatamente, D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni nella L. n. 14 del 2009, eccesso ed abuso di potere, avendo la Commissione Tributaria Regionale di Venezia – Mestre, per un verso, riconosciuto trattarsi di fabbricati rurali e, per altro verso, affermato la sottoposizione di essi a tassazione Ici sul presupposto dell’insussistenza, nella normativa vigente, di una disposizione che esoneri detta tipologia di immobili dal pagamento del tributo, nonostante il chiaro tenore del succitato D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, norma di interpretazione autentica applicabile retroattivamente.

Anche tale ultima doglianza va disattesa.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che “in tema di ICI, per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), per cui l’immobile che sia stato iscritto come “rurale”, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis (conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a; ne consegue che qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, nella specie D/1, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi, altrimenti, quest’ultimo assoggettato e, allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta” (Cass. Sez. Un. n. 18565/2009; Cass. n. 16737/2015; Cass. n. 5167/2014; Cass. n. 19872/2012; Cass. n. 20001/2011).

Pertanto, solo per i fabbricati non iscritti in catasto “l’accertamento della “ruralità” può essere direttamente e immediatamente compiuto dal giudice che sia investito dalla pretesa del contribuente di conseguire il rimborso dell’ICI pagata per il fabbricato al quale ritenga spetti il riconoscimento come “fabbricato rurale”; trattandosi, in questo caso, di domanda fondata su una pretesa esenzione dall’imposta, spetta al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti indicati nel D.L. n. 557 del 1993, art. 9, commi 3 e 3 bis”.

Orbene, la CTR di Venezia – Mestre, nel riformare la sentenza di primo grado, anche se ha fatto riferimento ad una pluralità di ragioni, tuttavia, ha posto in evidenza che i fabbricati dei quali qui si discute, sia quello destinato ad uso abitativo, sia gli altri “dotati di rendita catastale parzialmente rideterminata su un immobile,… regolarmente censiti in cat. D/1”, sono beni assoggettati a tassazione non esistendo una disposizione esonerativa in ragione della dedotta ruralità degli stessi, aggiungendo che “Vici è comunque dovuta trattandosi di opifici nei quali viene svolta una attività che travalica la potenzialità del fondo ed offre beni che non hanno alcuna connessione con il fondo agricolo in quanto trattasi di vasto supermercato di generi alimentari di ogni tipo e marca e non solo di vendita di prodotti derivanti dalla lavorazione del latte e produzione di carne” e, infine, che “il consorzio… produce reddito di impresa e non reddito agrario secondo le previsioni delle società commerciali regolate dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55”.

I giudici di appello, in buona sostanza, si sono uniformati all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il requisito della ruralità, ai fini qui considerati, è legato all’iscrizione nella categoria D/10 o A/6 (per le abitazioni), tanto più che gli immobili rurali strumentali ben possono rientrare anche in categorie ordinarie (C/6, C/2, D/1 o D/7).

Nè vale richiamare il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis, (convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14), ai fini dell’invocato trattamento esonerativo per dimostrato possesso del requisito di ruralità dei fabbricati, in quanto, come questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha chiarito, “la norma interpretativa sostanzialmente conferma che la “ruralità” del fabbricato direttamente e immediatamente rileva ai fini della relativa classificazione catastale, ma pur sempre ricollega a questa conseguita classificazione l’esclusione del “fabbricato (catastalmente riconosciuto come) rurale” dalla (stessa) “nozione” di “fabbricato imponibile” (ai fini ICI)… con la conseguenza che il fabbricato che sia stato classificato “rurale”, con attribuzione della relativa categoria, perchè in possesso dei requisiti indicati dalla richiamata norma, sarà automaticamente escluso dall’area di imponibilità ai fini ICI, per effetto della disposizione di interpretazione autentica più volte ricordata”.

Ciò significa che, “qualora un “fabbricato” sia stato catastalmente classificato come “rurale” (categoria A/6 per le unità abitative, categoria D/10 per gli immobili strumentali alle attività agricole) resta precluso ogni accertamento, in funzione della pretesa assoggettabilità ad ICI del fabbricato in questione, che non sia connesso ad una specifica impugnazione della classificazione catastale riconosciuta nei riguardi dell’amministrazione competente… (prima l’UTE, ora l’Agenzia del Territorio)” ed ancora, che “l’accertamento dei predetti requisiti in difformità della attribuita categoria catastale non può… essere incidentalmente compiuto dal giudice tributario” atteso che “il classamento … è rispetto alla pretesa tributaria concretamente opposta, l’atto presupposto e in ragione del “carattere impugnatorio del processo tributario, avente un oggetto circoscritto agli atti che scandiscono le varie fasi del rapporto d’imposta, e nel quale il potere di disapplicazione del giudice è limitato ai regolamenti ed agli atti amministrativi generali,… legittimati a contraddire in merito all’impugnativa dell’atto presupposto (possono essere) unicamente gli organi che l’hanno adottato” (cfr. Sez. Un. n. 18565 del 2009).

Ne discende, quindi, la palese infondatezza delle deduzioni del Consorzio perchè non investono il nucleo essenziale della decisione che, come si ricava dalla motivazione della impugnata sentenza, concerne “l’inopponibilità al Comune di qualsivoglia questione che incida sulla classificazione catastale del fabbricato e/o sulla rendita attribuita allo stesso, come, in specie, della sua “ruralità” ai sensi del D.L. n. 557 del 1993, art. 9: tale disposizione, come le modifiche e le integrazioni ad essa apportate (con il D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139 e, successivamente, con l’art. 42 bis introdotto dalla L. 29 novembre 2007 n. 222, di conversione del D.L. primo ottobre 2007 n. 159), infatti, hanno influito (per così dire, “a monte” dell’ Ici) sui criteri della classificazione catastale e dell’ attribuzione della rendita ma non hanno importato il non assoggettamento all’ Ici del fabbricato qualificato “rurale”. L’esclusione dall’ Ici di un fabbricato “rurale” può discendere, infatti, solo dalla eventuale non attribuzione allo stesso di una rendita catastale perchè agli effetti dell’ imposta in esame l’iscrizione nel catasto dei fabbricati e l’attribuzione della rendita costituiscono presupposti necessari e sufficienti per l’assoggettamento dell’ immobile all’ imposta stessa” (Cass. n. 25371 del 2008).

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 7.000,00, oltre, rimorso spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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