Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27084 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 26/11/2020), n.27084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 283-2015 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALANO e LORELLA

FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

C.A.F. – CONSORZIO AUTOFFICINE FIORENTINE SOCIETA’ COOPERATIVA

A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo

studio dell’avvocato CARLO ROMEO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCO CORUZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1443/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/12/2013 r.g.n. 702/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. BUFFA FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GIANDOMENICO CATALANO;

udito l’Avvocato CARLO ROMEO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 19.12.13, la Corte d’Appello di Firenze, confermando sentenza del tribunale della stessa sede del 13.1.12, ha – per quel che qui rileva- parzialmente condannato il consorzio in epigrafe a pagare maggiori premi in misura conseguente a variazione del tasso relativo per riclassificazione aziendale.

2. In particolare, valutate le prove offerte e rilevata l’esposizione dei lavoratori a rischio ambientale -correlato all’utilizzo di attrezzature meccaniche che consentono la movimentazione manuale di carichi (c.d. transpallet)- ha classificato l’attivittella sede principale come “vendita nei magazzini con attrezzature meccaniche” in ragione della presenza di un transpallet elettrico, ed ha per converso escluso tale classificazione nella sede secondaria (ove era in uso un transpallet ad azione manuale, ritenendo non essere questo una “attrezzatura meccanica”).

3. Avverso tale sentenza ricorre l’INAIL per un motivo, cui resiste il consorzio con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con unico motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione del D.M. 12 dicembre 2000, artt. da 1 a 6, il D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 69 e 168, e art. 12 prel. c.c., per erronea applicazione del codice tariffa premio, conseguente a mancata considerazione della rilevanza della attrezzatura meccanica nella sede secondaria aziendale.

5. Il motivo è fondato.

6. Le parti essenzialmente controvertono sull’incidenza dell’uso di un transpallet ad azione manuale sulla tariffa premio aziendale, questione risolta dalla corte territoriale ritenendo che il transpallet non fossattrezzatura meccanica” in quanto governato solo da forza umana e non automatico.

7. La discriminante tra l’attrezzatura meccanica e non meccanica non va ricercata nel tipo di energia necessaria per utilizzarla, ma nelle caratteristiche delle attrezzature in relazione alla relativa pericolosità.

8. Invero, da un lato, anche il transpallet ad azione manuale ha quale propria funzione la meccanizzazione della movimentazione dei carichi e reca quali propri componenti della parti meccaniche; dall’altro lato, l’uso del transpallet ad azione manuale comporta un rischio maggiore ambientale, ossia un rischio non solo per il lavoratore addetto alla macchina ma anche per chi frequenta l’ambiente rispetto ai magazzini privi di attrezzature meccaniche (tra le altre, Cass. Sez. L, Sentenza n. 5148 del 12/03/2004, Rv. 571092 – 01).

9. Ne deriva che anche nella sede secondaria dell’impresa l’attività iva qualificata come “vendita nei magazzini con attrezzature meccaniche” in ragione della presenza del detto transpallet ad azione manuale.

10. La sentenza impugnata deve conseguentemente essere casssata e la causa va rinviata alla stessa corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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