Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27084 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. I, 15/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 15/12/2011), n.27084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7576/2009 proposto da:

C.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 111, presso l’avvocato

D’AMATO DOMENICO, rappresentato e difeso dall’avvocato SALANITRO

Niccolo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.S.V., CURATELA DEL FALLIMENTO CA.

R.;

– intimati –

nonchè da:

CURATELA DEL FALLIMENTO DI CA.RA., in persona del

Curatore Avv. G.S.V., elettivamente

domiciliata in ROMA, Via PIEMONTE 32, presso l’avvocato SPADA

GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato SALLEMI SEBASTIANO,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1048/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 06/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

principale e quello incidentale, in subordine rigetto del ricorso

principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 829 del 7 maggio 1998, il Tribunale di Ragusa, provvedendo sulla domanda proposta nei confronti di C. G. del curatore del fallimento Ca.Ra. per ottenere la revoca a mente della L. Fall., art. 67, comma 1, del contratto di compravendita di un immobile in (OMISSIS), acquistato dall’acquirente ad un prezzo notevolmente sproporzionato rispetto al suo effettivo valore, dichiarava l’inefficacia del trasferimento e condannava il convenuto al pagamento della somma di L. 713.450.000, pari all’effettivo valore dell’appartamento, prendendo atto del mutamento della domanda che, dopo il fallimento dell’alienante, ma prima dell’introduzione del giudizio, aveva ceduto in favore di un terzo.

La Corte d’appello di Catania, investita del gravame proposto dal C., confermava la decisione con sentenza n. 547 del 28 luglio 2001 che, impugnata dal predetto con ricorso per cassazione, veniva cassata con sentenza di questa Corte n. 18570/2004 in relazione all’attribuzione degli interessi da rivalutazione ed in ordine a criterio di determinazione del valore dell’immobile, comprensivo anche delle opere di completamento eseguite dal C..

Pronunciando in sede di rinvio, con sentenza n. 1048 depositata il 6 febbraio 2008, la Corte d’appello di Catania ha rideterminato il valore del cespite controverso, espungendo da esso quello degli interventi posti in essere dal C., che ha quindi condannato a pagare la minor somma di Euro 299.728,34, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

Avverso quest’ultima decisione C.R. ha proposto ricorso per cassazione in base a tre motivi resistiti dal curatore fallimentare intimato con controricorso contenente ricorso incidentale articolato in tre motivi ai quali non ha replicato il ricorrente principale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Viene disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa decisione.

Col primo motivo il ricorrente principale denuncia vizio d’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Lamenta che la Corte del merito avrebbe immotivatamente disatteso l’eccezione d’omessa dimostrazione da parte del curatore fallimentare della sproporzione tra il prezzo pagato per l’acquisto dell’immobile controverso rispetto al suo effettivo valore, non desumibile dalla relazione depositata in atti dal c.t.u., ed avrebbe scorporato dal valore accertato in causa l’importo di L. 90.000.000, pari al prezzo delle opere di completamento del manufatto, sull’assunta errata intangibilità della statuizione in ordine allo squilibrio tra le prestazioni verificato dal consulente tecnico, la cui indagine non è certo suscettibile di divenire cosa giudicata. Ad ogni modo, il detto ausiliare neppure ha accertato il valore dell’immobile allo stato rustico e, stante l’impossibilità di tale verifica, ha indicato un prezzo dichiaratamente incompleto ed arbitrario.

Il resistente deduce l’infondatezza del motivo rilevando che non è certo l’accertamento del c.t.u. passato in giudicato, ma la decisione del Tribunale di Ragusa di condividerne le risultanze e farle proprie.

Il motivo è inammissibile.

La deduzione del vizio d’insufficiente motivazione su punto essenziale della controversia non è accompagnata, in violazione dell’art. 366 bis c.p.c., dal prescritto momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) contenente la chiara illustrazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume inidonea (Cass. S.U. 20603/2007). Nella sua complessiva articolazione il quesito è altresì generico.

Col secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. Fall., artt. 67 e 70.

Ascrive alla Corte del merito errore consistito nell’aver qualificato illecito l’atto sottoposto a revocatoria, e quindi il debito di restituzione di valore e non di valuta, disponendo per l’effetto la rivalutazione del controvalore dell’immobile nella percentuale del 90%, indicata dal giudice di primo grado.

Il quesito chiede di affermare se l’atto di disposizione oggetto di azione revocatoria fallimentare sia da considerare un atto illecito e se in caso d’accoglimento della domanda il conseguente debito di restituzione vada determinato con riferimento al valore del bene al momento della dichiarazione di fallimento o a quello incrementato per effetto della svalutazione monetaria intervenuta.

Il controricorrente replica deducendo la correttezza dell’esegesi applicata dalla Corte distrettuale.

Il motivo espone censura corretta e merita perciò accoglimento.

Premessa l’inapplicabilità dell’orientamento richiamato dal C. – Cass. nn. 690/98, 8703/98 e 699/997, perchè formatosi in relazione all’ipotesi prevista dalla L. Fall., art. 7, comma 2, il giudice di rinvio ha rivalutato il controvalore del bene controverso, applicandovi il tasso di svalutazione del 90%, dalla data di stipula dell’atto.

L’approdo collide con l’orientamento consolidato di questa Corte, cui s’intende dare continuità perchè pienamente condiviso, secondo cui nelle ipotesi previste sia al comma 1 che al comma 2, art. 67 della L. Fall., l’atto controverso è originariamente valido e, a prescindere dalla consapevolezza dei soggetti, la certezza della sua inefficacia difetta sul piano oggettivo, emergendo solo a seguito dell’accoglimento della revocatoria. La sopravvenienza di tale connotazione va ricondotta solo alla sentenza di accoglimento della domanda di revoca, e “in ragione della natura di azione costitutiva di quest’ultima, avente ad oggetto l’esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito”, l’obbligazione restitutoria pecuniaria nascente dalla revocatoria stessa, in dipendenza della natura dell’atto revocato, non ha ad oggetto un debito di valore, ma un debito di valuta. – S.U. n. 427/2000 e sul suo solco tra le tante- n. 887/2006, n. 4709/2006, n. 12736/2001. In parte qua la sentenza si discosta irragionevolmente dall’enunciato e deve pertanto essere cassata.

Il terzo motivo denuncia omessa motivazione in relazione agli artt. 1256 e 2056 c.c.. L’immotivata applicazione dell’indice di svalutazione, viola altresì le disposizioni richiamate.

Questo motivo, al pari del primo, difetta di sintesi conclusiva ed è pertanto inammissibile.

E’ invece assorbita la disamina del ricorso incidentale con cui la curatela fallimentare si duole del governo delle spese processuali, a suo avviso erroneamente compensate.

La decisione impugnata deve pertanto essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello che dovrà determinare l’importo del debito di restituzione dell’acquirente, odierno ricorrente, pari alla differenza tra il prezzo pagato ed il valore effettivo dell’immobile controverso alla data della stipula del contratto controverso, applicando sulla somma corrispondente gli interessi legali dalla data della domanda, salvo la prova, se fornita dall’attore, del maggior danno, e provvederà altresì a liquidare le spese della presente fase di legittimità.

PQM

La Corte:

riunisce i ricorsi. Accoglie il secondo motivo del ricorso principale e rigetta il primo ed il terzo. Dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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