Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27082 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 09/09/2016, dep.28/12/2016),  n. 27082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14970-2011 proposto da:

LATTERIA DI SOLIGO SAC in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI 48,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARLO AMATO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MARENO DI PIAVE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 48/2010 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 15/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/09/2016 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO;

udito per il ricorrente l’Avvocato RENATO MARINI per delega

dell’Avvocato GIUSEPPE MARINI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO

La Latteria di Soligo s.a.c. impugnava gli avvisi di accertamento per omessa denuncia Ici n. 294/2007 e n. 295/2007, per gli anni d’imposta 2002 e 2003, emessi dal Comune di Mareno di Piave, in relazione ad un fabbricato sociale accatastato in categoria D/7, sostenendo la non assoggettabilità al tributo di un cespite in possesso dei requisiti necessari per essere considerato rurale, trattandosi di bene strumentale all’attività agricola dei soci della Cooperativa, sicchè la corretta categoria catastale sarebbe dovuta essere quella D/10. Lamentava, altresì, la nullità degli avvisi per mancanza di motivazione e la violazione della normativa in materia di comminazione delle sanzioni tributarie.

Resisteva il Comune di Mareno di Piave contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, con la sentenza n. 89 del 7/7/2008, condivideva la tesi del contribuente circa il carattere di ruralità dell’immobile oggetto di controversia, in quanto da ritenersi strumentale all’attività agricola, ma la decisione veniva riformata dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia – Mestre che, con sentenza n. 48 del 16/3/2010, depositata il 15/4/2010, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune, dichiarava la legittimità degli impugnati avvisi di accertamento in ragione del classamento dell’immobile, per gli anni d’imposta, in categoria D/7 (concernente “Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”), e compensava le spese di giudizio.

La Cooperativa ricorre per la cassazione della sentenza d’appello con tre motivi.

L’intimato Comune di Mareno di Piave non ha svolto attività difensive.

Diritto

IN DIRITTO

Con il primo motivo la Cooperativa ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente, il D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 39, D.M. 11 gennaio 1991, art. 2, comma 3 bis, D.P.R. n. 139 del 1998, art. 113 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sussistendo i requisiti di ruralità dell’immobile strumentale, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, per esservi effettivamente svolta attività agricola, consistente nella trasformazione, conservazione ed alienazione del latte proveniente dagli animali di proprietà della Cooperativa e dei soci, e da questi ultimi conferito in misura superiore al 50% del prodotto lavorato, come richiesto dall’art. 29 TUIR, con conseguente impossibilità di assoggettamento ad Ici, non dovendosi fare esclusivo riferimento, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appello, alla mera classificazione catastale della costruzione ed essendo del tutto contraria al principio di economicità dei processi l’affermazione, pure contenuta nella sentenza di secondo grado, che l’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale avrebbe dovuto essere specificatamente impugnata dal contribuente.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che “in tema di ICI, per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), per cui l’immobile che sia stato iscritto come “rurale”, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis (conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a; ne consegue che qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, nella specie D/1, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi, altrimenti, quest’ultimo assoggettato e, allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta” (Cass. Sez. Un. n. 18565/2009; Cass. n. 16737/2015; Cass. n. 5167/2014; Cass. n. 19872/2012; Cass. n. 2001/2011).

Pertanto, solo per i fabbricati non iscritti in catasto “l’accertamento della “ruralità” può essere direttamente e immediatamente compiuto dal giudice che sia investito dalla pretesa del contribuente di conseguire il rimborso dell’ICI pagata per il fabbricato al quale ritenga spetti il riconoscimento come “fabbricato rurale”; trattandosi, in questo caso, di domanda fondata su una pretesa esenzione dall’imposta, spetta al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti indicati nel D.L. n. 557 del 1993, art. 9, commi 3 e 3 bis.

La CTR veneta, nel riformare la sentenza di primo grado, ha puntualmente rilevato che “l’immobile in questione è classificato in categoria D/7 e che “per esso non risulta richiesto e, se in possesso dei prescritti requisiti, ottenuto l’accertamento in categoria D/10, essendo stata detta categoria istituita nel 1998 e cioè circa 4 anni prima degli anni d’imposta in contestazione”.

I giudici del gravame si sono uniformati all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il requisito della ruralità, ai fini qui considerati, è legato all’iscrizione nella categoria D/10 (o A/6 per le abitazioni), tanto più che gli immobili rurali strumentali ben possono rientrare anche in categorie ordinarie (C/6, C/2, D/1 o D/7).

Nè vale il richiamo della ricorrente al D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 14 del 2009), ai fini dell’invocato trattamento esonerativo per dimostrato possesso del requisito di ruralità dei fabbricati, in quanto, come questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha chiarito, “la norma interpretativa sostanzialmente conferma che la “ruralità” del fabbricato direttamente e immediatamente rileva ai fini della relativa classificazione catastale, ma pur sempre ricollega a questa conseguita classificazione l’esclusione del “fabbricato (catastalmente riconosciuto come) rurale” dalla (stessa) “nozione” di “fabbricato imponibile” (ai fini ICI)… con la conseguenza che il fabbricato che sia stato classificato “rurale”, con attribuzione della relativa categoria, perchè in possesso dei requisiti indicati dalla richiamata norma, sarà automaticamente escluso dall’area di imponibilità ai fini ICI, per effetto della disposizione di interpretazione autentica più volte ricordata”.

Ciò significa che, “qualora un “fabbricato” sia stato catastalmente classificato come “rurale” (categoria A/6 per le unità abitative, categoria D/10 per gli immobili strumentali alle attività agricole) resta precluso ogni accertamento, in funzione della pretesa assoggettabilità ad ICI del fabbricato in questione, che non sia connesso ad una specifica impugnazione della classificazione catastale riconosciuta nei riguardi dell’amministrazione competente… (prima l’UTE, ora l’Agenzia del Territorio)”.

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso dalla Cooperativa, “l’accertamento dei predetti requisiti in difformità della attribuita categoria catastale non può… essere incidentalmente compiuto dal giudice tributario” atteso che “il classamento… è rispetto alla pretesa tributaria concretamente opposta, l’atto presupposto e in ragione del “carattere impugnatorio del processo tributario, avente un oggetto circoscritto agli atti che scandiscono le varie fasi del rapporto d’imposta, e nel quale il potere di disapplicazione del giudice è limitato ai regolamenti ed agli atti amministrativi generali,… legittimati a contraddire in merito all’impugnativa dell’atto presupposto (possono essere) unicamente gli organi che l’hanno adottato” e non certo il Comune (Sez. Un. n. 18565/2009).

Con il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inosservanza dell’onere motivazionale e di quello probatorio, avendo il Comune di Mareno di Piave omesso di indicare, nell’avviso di accertamento notificato al contribuente, gli elementi seguiti per la determinazione del valore del cespite, in tal modo non consentendo di verificare il procedimento logico-formativo dell’accertamento, nè l’esercizio del diritto di difesa.

Anche tale doglianza va disattesa.

Innanzitutto, corre l’obbligo di rilevare che sulla censura involgente il vizio di motivazione dell’avviso di accertamento i giudici di appello non si sono pronunciati, sebbene la contribuente, vittoriosa in primo grado, avesse riproposto la questione costituendosi nel giudizio di secondo grado, sicchè trova applicazione il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto dì appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5” (Cass. n. 22759/2014; n. 1196/2007).

Inoltre, è appena il caso di richiamare, per mera compiutezza d’indagine, le ordinanze n. 24184 e n. 2485 del 2010 che, decidendo su analoghi ricorsi proposti dalla predetta Cooperativa, afferenti a diverse annualità Ici, ha evidenziato che “l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. n. 21571/2004, n. 14700/2001, n. 14566/2001)” e che grava sul ricorrente “l’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., n. 4, qualunque sia il tipo di errore (in procedendo o in iudicando) per cui è proposto, non può essere assolto per relationem con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto (Cass. n. 20454/2005; n. 14075/2002), essendovi il preciso onere, ribadito ed esplicitato con le novelle introdotte dall’art. 366 c.p.c., n. 6) e art. 369 c.p.c., n. 4, di indicare in modo puntuale gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, e dovendo contenere, in sè, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere, ex actis, al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (Cass. n. 849/2002; n. 2613/2001, n. 9368/2006; n. 1014/2006; n. 22979/2004).

Ebbene, alla luce di tali argomentazioni, ed attesa l’assoluta genericità della censura, appare dirimente, ai fini qui considerati, la circostanza che l’unità immobiliare risultava iscritta in catasto nella categoria D/7, con attribuzione di rendita, costituente la base imponibile dell’imposta, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5.

La Cooperativa si duole, con il terzo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del fatto che “la sentenza di appello qui impugnata non ha preso in considerazione per nulla” la riproposta questione concernente sia l’applicazione, che l’entità della sanzione tributaria, e rileva che nell’avviso di accertamento impugnato difetterebbe l’indicazione dei criteri seguiti per la determinazione della sanzione medesima, che non sarebbero state tenute in considerazione le obiettive incertezze normative in materia e che sarebbe stata omessa l’applicazione dell’istituto della continuazione, avuto riguardo alle sanzioni applicate dal Comune, con cumulo materiale, in relazione ad ulteriori annualità Ici non versate.

Deve nuovamente osservarsi che la ricorrente avrebbe dovuto dedurre la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, atteso che l’omessa pronuncia, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3 o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo.

La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro, ex actis, dell’assunta omissione, rende, pertanto, inammissibile il motivo (Cass. n. 1755 del 2006).

Nulla sulle spese del presente giudizio stante la mancata costituzione dell’intimato Comune.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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