Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27082 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/11/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 26/11/2020), n.27082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7176-2015 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA

519, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA BONELLI, rappresentata

e difesa dagli avvocati CONCETTA LEONE, ANTONELLA LEONE;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2171/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 28/02/2014 R.G.N. 1114/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. SPENA FRANCESCA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con sentenza in data 28 febbraio 2014 n. 2171 la Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava l’appello proposto da M.G. nei confronti della sentenza del Tribunale di Locri, che aveva respinto, ritenendo maturata la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, la domanda proposta dall’appellante nei confronti della REGIONE CALABRIA per il pagamento degli assegni per il nucleo familiare sull’assegno percepito nel periodo 4.5.2000-31.12.2001 quale lavoratore di pubblica utilità (in prosieguo: LPU) presso il COMUNE di MARINA DI GIOIOSA JONICA.

2. La Corte d’Appello, assorbita ogni altra questione, riteneva essere carente la legittimazione passiva della REGIONE CALABRIA, affermando che l’azione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del Comune di MARINA DI GIOIOSA, ente utilizzatore, che pagava direttamente ed in proprio i sussidi ai LPU laddove la Regione rivestiva il ruolo di mero soggetto finanziatore, che utilizzava quanto derivante dal fondo nazionale – ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 8, – e quanto stanziato dei propri mezzi.

3. La M. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a cinque motivi, al quale la Regione Calabria non ha opposto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, censurando la pronuncia di decadenza resa dal giudice del primo grado e sostenendo la inapplicabilità del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, ai lavori di pubblica utilità ex D.Lgs. n. 468 del 1997.

2. Con il secondo mezzo la ricorrente ha denunciato -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, – omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, sempre in relazione alla pronuncia di decadenza resa dal Tribunale.

3. I due motivi, che per la loro connessione possono trattarsi congiuntamente, sono inammissibili.

4. Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, sono ricorribili in cassazione le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado (salvo il caso dell’accordo delle parti per omettere l’appello); la sentenza di primo grado appellata non può essere dunque oggetto del ricorso a questa Corte.

5. Con il terzo motivo si censura la sentenza d’appello – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, per violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 111 Cost., nonchè per omessa motivazione in ordine al motivo di appello con il quale si deduceva la inapplicabilità della decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47.

4. Con il quarto mezzo si ricorre avverso la sentenza d’appello per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e nullità della sentenza, in relazione all’art. 112 c.p.c.. Si lamenta la omessa pronuncia sulla decadenza dichiarata dal Tribunale, il cui rilievo era censurato con l’appello; si assume, altresì, che con la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della REGIONE CALABRIA il giudice dell’appello avrebbe ampliato il thema decidendum in assenza dell’appello incidentale della Regione.

5. I due motivi- con i quali sostanzialmente si denuncia il vizio di omessa pronuncia sul motivo di appello con cui si censurava la statuizione di decadenza e di ultrapetizione quanto al dichiarato difetto di legittimazione passiva della REGIONE CALABRIA – sono infondati.

6. Va in questa sede ribadito che il vizio di omessa pronuncia non sussiste in caso di assorbimento, che ricorre (anche) quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni (Cass., Sez. 2, 9 ottobre 2012, n. 17219; sez. 5, 16 maggio 2012, n. 7663, sezione 1, 27 dicembre 2013, n. 28663; Cass., sez. Un., 27/11/2019, n. 3102).

7. Nella fattispecie di causa il dichiarato difetto di legittimazione passiva della REGIONE CALABRIA escludeva la possibilità di provvedere sul merito della pretesa azionata.

8. Quanto alla denunciata ultrapetizione, la giurisprudenza di questa Corte è univoca nell’affermare che la “legitimatio ad causam” si ricollega al principio dettato dall’art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dai casi espressamente previsti dalla legge e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire la sentenza “inutiliter data”, comporta la verifica, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, in via preliminare al merito, della coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti che secondo la legge che regola il rapporto in giudizio, sono destinati agli effetti della pronuncia richiesta, con l’unico limite della formazione del giudicato interno (v. Cass., Sez. Un., 16/02/2016, n. 2951; Cass. sez. VI 06/12/2018, n. 31574; Cass. Sez. Un. 09/02/2012, n. 1912).

9. Con specifico riferimento alla formazione del giudicato interno sulla questione della legittimazione, questa Corte ha costantemente affermato che esso deve essere “espresso”, non essendo sufficiente ad impedire la rilevabilità d’ufficio il giudicato implicito, che, in ordine alla questione pregiudiziale della legittimazione non può formarsi qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti ed il giudice (con implicita statuizione positiva sulla stessa) si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato sulla pregiudiziale impedita dall’impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito. Non può ritenersi, invero, che un giudicato interno si sia formato in via implicita- semplicemente perchè la legittimazione abbia costituito la premessa logica per la decisione- in quanto, affinchè una questione possa ritenersi decisa dal giudice di merito occorre che essa sia stata oggetto di discussione tra le parti. Una quaestio iuris come la riconducibilità della posizione dell’attore o del convenuto alla fattispecie astratta o quella della riconducibilità della posizione dell’attore o del convenuto quale emergente in fatto a detta fattispecie deve, pertanto, perchè si formi giudicato interno in difetto di impugnazione, essere state discussa e decisa espressamente (Cassazione civile sez. un., 20/03/2019, n. 7925; Cass., 13 settembre 2013, n. 20978; Cass., 11 settembre 2011, n. 23568).

10. Nella specie, la legittimazione alla lite della REGIONE CALABRIA non era stata trattata nella sentenza di primo grado, che aveva unicamente dichiarato la decadenza di parte ricorrente dal diritto e della azione.

11. Con la quinta critica si censura la statuizione del difetto di legittimazione passiva della REGIONE CALABRIA per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, insufficienza della motivazione e mancata valutazione delle prove documentali.

12. Si deduce che con il D.Lgs. n. 468 del 1997 e con il successivo D.Lgs. n. 81 del 2000, la REGIONE CALABRIA, in virtù del poteri acquisiti con l’autonomia in materia di politiche del lavoro, ha sostituito l’INPS quale ente gestore delle somme erogate ai lavoratori socialmente utili ed ai lavoratori impegnati in progetti di pubblica utilità.

13. Si evidenzia che la legittimazione passiva della REGIONE emergeva dalle convenzioni sottoscritte con il MINISTERO DEL LAVORO, dalle delibere di Giunta e dalle convenzioni con il COMUNE.

14. Il motivo è fondato, intendendosi in questa sede dare continuità a quanto sul punto affermato da questa Corte in fattispecie sovrapponibili (Cass., n. 34553/2019, n. 17370/2017, n. 6914 del 2016, n. 6711 del 2016, n. 6180 del 2016, cfr., anche Cass. n. 7862 del 2019).

15. Giova premettere che nell’ambito del rapporto giuridico previdenziale in materia di lavori socialmente utili gli oneri per il pagamento dell’assegno non gravano sull’ente utilizzatore, ad eccezione di quelli relativi all’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL e per la responsabilità civile verso terzi nonchè di quelli attinenti all’importo integrativo per le ore eccedenti rispetto a quelle remunerate con la prestazione a carico dell’Inps (v. Cass. n. 6670 del 2012).

16. Anche nell’ambito dei lavori di pubblica utilità, applicandosi principi comuni, l’ente utilizzatore non è il soggetto debitore dell’assegno e dell’eventuale onere aggiuntivo rivendicato da parte ricorrente, rimanendo esso estraneo alla determinazione dell’ammontare dell’emolumento nonchè alla ripartizione della relativa fonte di finanziamento.

17. Risulta dalla sentenza impugnata che, sulla base della disposizione della L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 6, in data 29 febbraio 2000 la REGIONE CALABRIA ha stipulato con il MINISTERO DEL LAVORO una convenzione con cui le veniva assegnata una somma dal Fondo per l’occupazione, quale trasferimento di fondi statali vincolati alla realizzazione delle misure di politica attiva dell’impiego.

18. Il trasferimento delle risorse dal Fondo per l’occupazione – da cui in epoca precedente l’INPS aveva attinto per l’erogazione del sussidio – alla REGIONE CALABRIA, che ha determinato l’ammontare dell’assegno ed ha ricevuto per esso il finanziamento vincolato dallo Stato, impone di ritenere che sia proprio l’amministrazione regionale la destinataria della pretesa creditoria del lavoratore che ritenga che l’emolumento a lui spettante sia stato quantificato in misura inadeguata.

19. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata in accoglimento del quinto motivo di ricorso, respinti gli altri e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Reggio Calabria in diversa composizione, la quale deciderà la controversia uniformandosi all’esposto principio di diritto, provvedendo altresì sulle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso; dichiara inammissibili il primo ed il secondo, rigetta il terzo ed il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia – anche per le spese – alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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