Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27081 del 15/12/2011
Cassazione civile sez. I, 15/12/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 15/12/2011), n.27081
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 6254/2008 proposto da:
L.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso l’avvocato MIGLINO
ARNALDO, rappresentata e difesa dall’avvocato CATTANEO Cesare, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositato il
17/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/10/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, nei confronti del Ministero della Giustizia, L.L. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Brescia del 17 gennaio 2007, che aveva rigettato la sua domanda volta a pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento Resiste con controricorso il Ministero.
Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Correttamene il Giudice a quo ha rigettato la domanda dello L.. Egli, precisa – e la circostanza emerge dall’esame degli atti di causa – che la ricorrente nelle sue conclusioni aveva richiesto il solo danno patrimoniale, e che dal contenuto del ricorso stesso non risulta con chiarezza che essa avesse domandato un risarcimento anche per il danno non patrimoniale.
Quanto al danno patrimoniale, come chiarisce il Giudice a quo, la ricorrente non fornisce prova sul nesso di causalità tra durata del procedimento (separazione personale tra i coniugi) e deterioramento delle condizioni economiche del marito. Precisa ancora la sentenza impugnata che l’assegno di mantenimento è comunque disposto rebus sic stantibus, e dunque il coniuge avrebbe potuto chiederne la revoca o la riduzione.
Il presente ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011