Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27081 del 06/10/2021

Cassazione civile sez. II, 06/10/2021, (ud. 31/03/2021, dep. 06/10/2021), n.27081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10139/2016 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE

104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA STORONI;

– ricorrente –

contro

T.D., T.A., T.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA G. G. BELLI 60, presso lo studio

dell’avvocato LUCIANA COLANTONI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCO BUONASSISI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 441/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 24/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. T.G. ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 473/2015 della Corte d’appello di Ancona, pubblicata il 24 marzo 2015.

Resistono con controricorso T.A., T.D. e T.F..

2. La Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza 18 aprile 2011 resa dal Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, ha condannato T.G. all’arretramento dell’ampliamento di un manufatto, nel rispetto di metri venti dal confine, come da domanda di T.A., T.D. e T.F.. La Corte d’appello ha accertato che il fabbricato oggetto di lite, destinato a civile abitazione, era stato ampliato in epoca antecedente al 31 marzo 2003 e si trovava a una distanza dal confine inferiore a quella di venti metri stabilita per la Zona agricola vincolata E2. Il giudice di primo grado aveva già affermato che T.G. aveva usucapito il diritto di mantenere il manufatto principale alla minore distanza, ma la ristrutturazione successivamente eseguita aveva comportato un aumento di volumetria, superficie, ingombro ed altezza rilevante ai fini della violazione della indicata distanza legale. I giudici di appello hanno altresì escluso l’applicabilità dell’art. 1062 c.c., in quanto l’ampliamento non era stato eseguito dal comune dante cause delle parti.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380 bis.1 c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria.

4. Il primo motivo del ricorso di T.G. denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., mentre il secondo motivo allega la nullità della sentenza impugnata per mancato rilievo dell’inammissibilità della domanda nuova inerente al solo ampliamento del fabbricato realizzato nel 2003 per mq. 35,31. Si tratterebbe, secondo il ricorrente, di allegazione mai svolta nel corso del giudizio di primo grado, a tal fine facendosi riferimento alle conclusioni della citazione introduttiva ed alla CTU ivi espletata, con correlate diversità di petitum, causa petendi e tema di indagine imposti dall’atto d’appello.

3.1. I primi due motivi di ricorso, proposti in modo promiscuo e da esaminare perciò congiuntamente, sono infondati.

A fronte della domanda originaria di T.A., T.D. e T.F. volta ad accertare la violazione delle distanze legali con riguardo alle costruzioni erette dal convenuto T.G., nonché della domanda originaria di quest’ultimo diretta a dichiarare l’avvenuta usucapione del diritto di mantenere il manufatto principale alla minore distanza, non costituisce domanda nuova, come tale improponibile per la prima volta in appello, l’allegazione che solo parte più limitata del fabbricato in contesa (ovvero l’ampliamento realizzato nel 2003) si trovasse a distanza illegale, parte rilevante anche ai fini del calcolo del tempo necessario per l’usucapione del diritto di servitù costituito dal mantenimento dell’opera. Il riferimento in subordine all’ampliamento di mq. 35.31, operato nel giudizio di appello da T.A., T.D. e T.F., è valso, invero, come riduzione del petitum della pretesa reale autodeterminata di demolizione per violazione delle norme sulle distanze, rientrante in quella, di maggiore ampiezza, ritualmente proposta dalla parte, nonché come mera difesa rispetto alla domanda riconvenzionale di usucapione della servitù, giacché volta a contestare il fatto costitutivo del possesso per il ventennio necessario delle opere visibili e permanenti destinate all’esercizio di quella (arg. da Cass. Sez. 2, 17/01/2002, n. 475).

4. Il terzo motivo del ricorso di T.G. denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e la nullità della sentenza in relazione alla mancata usucapione del diritto a tenere l’abitazione principale all’attuale distanza dal confine. Il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe affermato apoditticamente che soltanto nel 2003 venne realizzato l’ampliamento di mq. 35,31, con conseguente mancato decorso dei venti anni utili a usucapire. Sarebbe errata anche la descrizione dell’ampliamento fatta in sentenza come “CONDONO EDILIZIO N. (OMISSIS) nella planimetria denominata Ricostruzione frazionamenti della integrazione alla CTU in atti”.

Il quarto motivo di ricorso si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1061,1158 e 1073 c.c., per non avere i giudici di appello riconosciuto l’avvenuta usucapione del diritto di mantenere a una distanza inferiore a quella legale l’intero edificio, da considerare unitariamente, non essendo ravvisabile, né provata, una nuova costruzione.

4.1. Terzo e quarto motivo di ricorso, da esaminare in modo congiunto, perché evidentemente connessi, sono del privi di fondamento.

La Corte d’appello di Ancona, nell’ambito dell’apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito e sindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha accertato che il fabbricato oggetto di lite, destinato a civile abitazione, era stato ampliato con una ristrutturazione compiuta nel 2000, o comunque in epoca antecedente al 31 marzo 2003. Tale ristrutturazione, che aveva dato luogo all'”ampliamento”, aveva comportato secondo la sentenza impugnata un aumento di volumetria, superficie, ingombro ed altezza e nei limiti di tale ampliamento, escluso l’usucapione della servitù, è stata perciò ordinata la riduzione in pristino con arretramento dal confine. La sentenza impugnata contiene, dunque, le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione.

E’ consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui può acquistarsi per usucapione una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 19/01/2017, n. 1395). Al fine della determinazione del “dies a quo” per l’usucapione del diritto di servitù costituito dal mantenimento di una determinata opera a distanza illegale deve farsi riferimento non al momento di inizio della costruzione bensì a quello nel quale questa sia venuta ad esistenza, in forza della realizzazione di elementi strutturali ed essenziali, idonei a rivelare anche al titolare del fondo servente l’esistenza di uno stato di fatto coincidente con l’esercizio di un diritto reale di servitù (Cass. Sez. 2, 27/05/2016, n. 11052). Ove, come accertato nella specie, tale stato di fatto muti nel tempo, in forza di intervento che – anche alla luce dei criteri di cui della L. n. 457 del 1978, art. 31, comma 1, lett. d), ovvero del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3 – abbia dato luogo non ad una semplice “ristrutturazione”, ma ad una nuova costruzione, per effetto di un incremento della superficie e volume, in forza del principio “tantum praescriptum quantum possessum”, non può che ravvisarsi la decorrenza di un nuovo termine per l’usucapione della servitù apparente in esatta corrispondenza con l’utilizzazione della nuova opera visibile e permanente destinata al suo esercizio (arg. da Cass. Sez. 2, 22/10/1998, n. 10481; Cass. Sez. 2, 27/01/2014, n. 1616; Cass. Sez. 2, 02/08/2018, n. 20433; Cass. Sez. 2, 22/05/2019, n. 13818).

E’ noto, peraltro, come l’accertamento relativo al possesso “ad usucapionem”, alla rilevanza delle prove ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell’usucapione è devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. Sez. 2, 21/02/2007, n. 4035; Cass. Sez. 2, 07/07/2000, n. 9106). A norma dell’art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Tale operazione, che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, non è consentita nel giudizio di legittimità.

I dubbi insinuati nel terzo motivo di ricorso sulla esatta descrizione nel dispositivo della sentenza impugnata della parte del fabbricato da demolire per violazione delle distanze non possono poi costituire motivo di cassazione, rientrando eventualmente negli accertamenti devoluti al giudice dell’esecuzione in base ai poteri previsti dall’art. 612 c.p.c. (arg. da Cass. Sez. 2, 28/11/2018, n. 30761; Cass. Sez. 3, 05/06/2007, n. 13071).

5. Il quinto motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 1062 c.c., nonché la nullità della sentenza, per non avere il giudice d’appello indicato le fonti del proprio convincimento in relazione al mancato perfezionamento della fattispecie dell’acquisto per destinazione del padre di famiglia, nonostante fosse stato documentalmente provato che l’edificio, poi adibito ad abitazione del ricorrente, era stato costruito dal pater familias già nel 1967, e quindi prima della divisione ereditaria del 1974 operata dai fratelli T.. Si contesta ancora dal ricorrente l’accertamento di fatto contenuto nella sentenza della Corte d’appello, secondo cui l’ampliamento dell’edificio principale era stato realizzato nel corso del 2003.

5.1. La ragione della manifesta infondatezza di questo quinto motivo di ricorso si trae già da quanto argomentato con riferimento alle precedenti due censure.

La costituzione di una servitù prediale (nella specie, di mantenimento di una determinata opera a distanza illegale) per destinazione del padre di famiglia postula che le opere permanenti destinate al suo esercizio, predisposte dall’unico proprietario, preesistano al momento il cui il fondo viene diviso fra più proprietari (Cass. Sez. 2, 05/04/2016, n. 6592). Poiché la Corte d’appello di Ancona ha limitato la propria statuizione di illegittimità alla sola parte del fabbricato realizzata in ampliamento in epoca prossima al 2003 (e dunque ben dopo la divisione del 1974), il quinto motivo di ricorso si riduce nella enunciazione di una contrapposizione alla valutazione delle prove compiuta dai giudici del merito, sollecitando inammissibilmente un nuovo giudizio di fatto in sede di legittimità.

6. Il ricorso va perciò rigettato, con condanna del ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 31 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

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