Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27080 del 28/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 13/07/2016, dep.28/12/2016), n. 27080
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11750-2012 proposto da:
MB SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASIAGO 8, presso lo studio
dell’avvocato STANISLAO AURELI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MICHELE AURELI giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 266/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,
depositata il 09/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/07/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;
udito per il ricorrente l’Avvocato MICHELE AURELI che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato LA GRECA che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e delle relative sanzioni, conseguenti alla decadenza dai benefici di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 a seguito della mancata utilizzazione edificatoria, anteriormente al decorso del quinquennio, dall’acquisto dell’area.
La CTP accoglieva il ricorso della società MB SPA, mentre la CTR in riforma della sentenza di primo grado accoglieva l’appello dell’ufficio, affermando che quest’ultimo non doveva considerarsi decaduto dal potere impositivo di richiedere i benefici fiscali riconosciuti in sede di stipula dell’atto, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 per effetto della proroga di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1 bis.
Avverso la predetta pronuncia, la società contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi, mentre l’ufficio ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, e precisamente del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, comma 3 dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 167 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, poichè l’ufficio non si sarebbe difeso in primo grado, sull’eccezione di decadenza dal potere impositivo, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 76 sollevata dal ricorrente, si sarebbe cristallizzata la “non contestazione” sul punto, alla luce del disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, comma 3 e di cui all’art. 167 c.p.c. nonchè art. 115 c.p.c., come rilevato dai primi giudici, e ciò in quanto, secondo il disposto normativo testè citato, nelle controdeduzioni in primo grado, la parte resistente deve prendere posizione sui fatti dedotti dal ricorrente, proponendo le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio; in questa prospettiva, secondo l’assunto dell’odierno ricorrente, erano da considerare inammissibili le censure proposte dall’ufficio in sede d’appello, perchè sulla questione della decadenza non si era difeso in primo grado (quindi, erano nuove, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57) e, quindi, illegittima la sentenza per violazione del disposto indicato in rubrica.
Il motivo è infondato.
E’, infatti, insegnamento di questa corte, quello secondo cui “In tema di contenzioso tributario, la decadenza stabilita dalle leggi tributarie in favore dell’Amministrazione Finanziaria – quale quella statuita dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 per la proponibilità, entro diciotto mesi, delle istanze del contribuente di rimborso dei versamenti diretti – attiene a situazione non disponibile dell’Amministrazione stessa a norma dell’art. 2969 c.c. ed è, come tale, rilevabile d’ufficio. Pertanto la deduzione in appello della decadenza in argomento è proponibile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, (Cass. n. 18151/2004, 17613/2004, 10591/2002). Nel caso di specie, l’ufficio poteva sollevare, per la prima volta, l’eccezione anche in grado d’appello, e la CTR poteva rilevare l’eccezione e statuire in merito, anch’anche d’ufficio (come, in effetti, è accaduto), trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, ex art. 2969 c.c..
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, in particolare del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 19, comma 1 e dell’art. 76, comma 2, lett. b) in combinato disposto con la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il termine triennale di decadenza per l’ufficio dal potere impositivo di recuperare le agevolazioni fiscali, illegittimamente ottenute, per inadempimento della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 doveva decorrere non dalla comunicazione, soggetta a registrazione, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 19 del mancato avveramento della condizione di edificazione del terreno entro 5 anni dall’acquisto, ma dalla denuncia del mancato avveramento della condizione di edificazione espressamente inserita nell’atto di rivendita del terreno, ritualmente registrato e, quindi, nella giuridica conoscenza dell’amministrazione finanziaria.
Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
E’ insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “Nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili” (Cass. ord. n. 11223/16, n. 3338/11, ord. n. 14486/13, n. 8316/2012). Nel caso di specie, poichè, la perdita del beneficio fiscale, non doveva essere comunicato, del D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 19 con atto registrato, il termine di decadenza che l’amministrazione doveva rispettare non è quello quinquennale di cui al D.P.R. n. 131 cit., art. 76, comma 1 proprio degli atti soggetti a registrazione ma non registrati, ma quello triennale di cui al medesimo art. 76, comma 2 (concernente, nella presente vicenda, il mancato avveramento della condizione di edificazione per conservare i benefici, che comunque, era stata dichiarata in un atto registrato quello di rivendita) come previsto in altre ipotesi di recupero delle agevolazioni, in tema di imposta di registro (v. Cass. n. 2527/14, 2527/14, in tema di recupero delle agevolazioni “prima casa”, v. Cass. ordinanza n. 13703/13, in tema di recupero delle agevolazioni concesse per la realizzazione di piani di recupero, v. anche Cass. n. 1303/2007), pertanto, poichè l’atto di rivendita del bene, per il cui acquisto la parte aveva usufruito delle agevolazioni, è del 17.4.2003, anche conteggiando la proroga biennale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1 bis (di cui l’ufficio poteva avvalersi, v. Cass. n.23222 del 2015), l’ufficio risulta decaduto dal potere accertativo, avendo notificato l’atto il 9.6.2009.
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., accolto l’originario ricorso introduttivo.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito della già operata compensazione da parte delle CTR, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.
Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la società intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.200,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016.