Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27080 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/11/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 26/11/2020), n.27080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9794-2015 proposto da:

S.A., D.S.M., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato

CRISTIANO CASTROGIOVANNI, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7909/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/11/2014 R.G.N. 3302/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 7909/2014, pubblicata in data 5 novembre 2014, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’Ente Autonomo Nazionale D’Abruzzo Lazio e Molise, condannava S.A. e D.S.M. (oltre a N.S.) a restituire all’Ente le somme percepite a titolo di indennità mensile pensionabile D.P.R. n. 68 del 1984, ex art. 5 (Euro 25.943,90 per la D.S. ed Euro 37.448,16 per la S.);

l’Ente aveva agito in giudizio per ottenere la restituzione di detta indennità pensionabile sul presupposto che la stessa fosse stata indebitamente erogata alla S. e alla D.S.;

il Tribunale respingeva la domanda evidenziando che le somme erano state percepite in esito ad un atto transattivo di controversia giudiziale;

la Corte territoriale, invece, dava preliminarmente atto della circostanza che la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti aveva espressamente confermato l’illegittimità della Delib. n. 10 del 1995 con la quale i vertici dell’Ente avevano deciso di stipulare una transazione avente ad oggetto il riconoscimento, in favore dei dipendenti sottoscrittori, dell’indennità mensile pensionabile quale elemento costitutivo del loro trattamento economico a partire dal 1992;

rilevava, altresì, che sempre la Corte dei Conti, Sezione di controllo sugli Enti, con separata determinazione, aveva evidenziato che l’indicata indennità aveva quale presupposto l’appartenenza alle forze di polizia laddove nella specie si discuteva di dipendenti civili;

escludeva che il diritto all’emolumento in questione potesse essere previsto dall’accordo integrativo del 12 luglio 2002 trattandosi di accordo intervenuto in sede decentrata laddove la voce retributiva in questione, ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, artt. 45 e 49 avrebbe dovuto essere regolamentata in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria;

quest’ultima, viceversa, non aveva mai previsto che detta voce retributiva, riservata dalle originarie previsioni di cui alla L. n. 121 del 1981 alle Forze di polizia, potesse essere corrisposta al personale che è “impegnato per servizi di supporto del Corpo (Forestale) stesso”, essendo riconosciuta (Decreto M.A.F. 30 novembre 1983, n. 25195) solo per il personale svolgente attività tecnico-scientifica o tecnica attinente ai settori nominativamente indicati dal D.P.R. n. 337 del 1982, art. 1;

riteneva, in conseguenza, nulla la clausola dell’atto transattivo concernente il riconoscimento del diritto all’indennità mensile pensionabile senza che potesse assumere rilievo l’asserita non eccessiva onerosità per la finanza pubblica della spesa per l’indennità in questione che non poteva essere eretta a presupposto legittimante la sua indebita erogazione;

respingeva l’eccezione di prescrizione sollevata dalle appellate in ragione del fatto che, trattandosi di indebito, dovesse applicarsi la prescrizione decennale;

2. avverso tale sentenza hanno proposto ricorso S.A. e D.S.M. con quattro motivi;

3. l’Ente Autonomo Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise ha resistito con controricorso;

4. le ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., n. 4;

sostengono che nella specie non possa discutersi di indebito svincolato dal rapporto di lavoro con la conseguenza che la prescrizione è di cinque anni;

2. il motivo è infondato;

come da questa Corte già affermato (v. Cass. 5 novembre 2019, n. 28436; anche Cass. 21 marzo 2019, n. 14426; Cass. 10 settembre 2018, n. 21962; Cass. 21 marzo 2019, n. 14426) l’azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., n. 4, perchè nell’indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicchè il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l’indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita ex ante e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali;

3. con il secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.;

censurano la sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione laddove è stata dichiarata la nullità della transazione in assenza di una richiesta in tal senso formulata dall’Ente;

4. il motivo è innanzitutto inammissibile atteso che le ricorrenti non hanno trascritto nè il ricorso dell’Ente nè l’atto di transazione (si consideri, peraltro, che l’Ente controricorrente sostiene che la D.S. non avesse affatto stipulato la transazione avente ad oggetto l’indennità in questione e che la transazione stipulata dalla S. avesse un oggetto diverso rispetto alle pretese avanzate da quest’ultima);

si ricorda che il ricorso per cassazione deve essere redatto nel rispetto dei requisiti imposti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c. che al comma 1, n. 6, richiede “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”;

è, quindi, necessario che il ricorrente, oltre a riportare nel ricorso il contenuto del documento, quanto meno nelle parti essenziali, precisi in quale fase processuale è avvenuta la produzione ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione;

va precisato, al riguardo, che il requisito di cui al richiamato art. 366 c.p.c., n. 6 non può essere confuso con quello di procedibilità previsto dall’art. 369 c.p.c., n. 4 in quanto il primo risponde all’esigenza di fornire al giudice di legittimità tutti gli elementi necessari per avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, mentre la produzione è finalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento la cui rilevanza è invocata ai fini dell’accoglimento del ricorso (v. fra le più recenti, sulla non sovrapponibilità dei due requisiti, Cass. 28 settembre 2016, n. 19048);

5. in ogni caso, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa di una nullità contrattuale in primo o secondo grado, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo (Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242);

inoltre il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione – che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, nè le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia – trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio (Cass., Sez. Un., 22 marzo 2017, n. 7294);

6. con il terzo motivo le ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art. 2077 c.c. in relazione a quanto previsto dal c.c.n.l. di categoria applicabile al Corpo Forestale dello Stato;

sostengono che la Corte territoriale non avrebbe considerato che ciò che viene pattuito dalle parti, in via derogatoria e migliorativa, anche in forma decentrata ed anche in via transattiva è perfettamente legittimo;

7. il motivo, oltre a presentare profili di inammissibilità per avere quale presupposto fattuale gli atti transattivi non trascritti nè allegati, è infondato;

come già affermato da questa Corte (v. Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9146) la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, restando escluso che le Pubbliche Amministrazioni possano assumere obbligazioni in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione, con la conseguenza che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate (si veda anche, nel medesimo senso, 26 giugno 2014, n. 14530);

8. con il quinto motivo le ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 37 c.p.c.;

sostengono che non poteva essere la Corte territoriale a giudicare della eccessiva onerosità della prestazione e che in tal modo si sarebbe arrogato un potere interpretativo spettante al più alla Corte dei Conti quale giudice contabile;

9. il motivo è inammissibile;

lo stesso, infatti, riguarda una argomentazione ulteriore della Corte territoriale che non sorregge da sola l’impianto motivazionale che, per quanto evidenziato ai punti che precedono, resta fermo;

10. in conclusione il ricorso va rigettato;

11. le spese, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza;

12. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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