Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27080 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. I, 23/10/2019, (ud. 27/09/2019, dep. 23/10/2019), n.27080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusep – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24151/2014 proposto da:

B.A.G., B.E.P., elettivamente domiciliati in

Roma Via Cosseria 2 presso lo studio dell’avvocato Alfredo Placidi E

rappresentati e difesi dagli avvocati Guglielmo Della Fontana e

Giovan Ludovico Della Fontana, in forza di procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Enel Distribuzione Spa, e Terna Rete Elettrica Nazionale Spa, in

persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliati in Roma Via A. Bertoloni 44, presso lo studio degli

avvocati Cesare Caturani e Giuseppe De Vergottini che le

rappresentano e difendono unitamente all’avvocato Carla Funes in

forza di procura a margine del controricorso e ricorso incidentale

condizionato;

– controricorrenti incidentali- –

contro

B.A.G., B.E.P., elettivamente domiciliati in

Roma Via Cosseria 2, presso lo studio dell’avvocato Alfredo Placidi

E rappresentati e difesi dagli avvocati Guglielmo Della Fontana e

Giovan Ludovico Della Fontana, in forza di procura in calce al

ricorso;

– controricorrenti al ricorso incidentale condizionato –

avverso la sentenza n. 1138/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 30/6/2005 Enel Distribuzione s.p.a. e Terna s.p.a. hanno convenuto in giudizio dinanzi alla Corte di appello di Bologna A.G. ed B.E.P., proponendo opposizione alla stima avverso la determinazione dell’indennità di asservimento e occupazione, determinata dalla Commissione provinciale di Modena per la realizzazione di un impianto elettrico che interessava un loro terreno sito nel Comune di (OMISSIS).

L’impianto era stato autorizzato con Delib. dirigenziale 3 luglio 1996, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità; con Delib. Giunta 9 giugno 1999 era stata autorizzata l’occupazione di urgenza del terreno; l’asservimento definitivo era stato pronunciato il 20/3/2001; la Commissione provinciale aveva determinato in Euro 15.750,79 l’indennità di asservimento, in Euro 9.416,25 il risarcimento del danno subito dal fondo agricolo e in Euro 2.146,85 l’indennità di occupazione.

Dopo la costituzione dei convenuti, con la proposizione di domanda riconvenzionale per la corretta determinazione delle indennità loro dovute, la sospensione e la riassunzione del giudizio per pregiudizialità amministrativa e l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza del 11/7/2013 la Corte di appello di Bologna ha determinato in Euro 14.424,88 l’indennità definitiva di asservimento e di occupazione dovuta da Enel Distribuzione e Terna, a spese compensate.

2. Avverso la predetta sentenza del 11/7/2013, non notificata, con atto notificato il 9/10/2014 hanno proposto ricorso per cassazione A.G. e B.E.P., svolgendo quattro motivi.

Con atto notificato il 20/11/2014 Enel Distribuzione e Terna hanno proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione e instando, a loro volta, con il supporto di due motivi, per la cassazione della sentenza impugnata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, i ricorrenti denunciano omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.

1.1. Secondo i ricorrenti, la Corte aveva omesso completamente di considerare quanto esposto dal C.t.u. nella relazione peritale del 4/11/2008 circa l’impatto dell’elettrodotto sui terreni e sui fabbricati e sulla loro conseguente perdita di valore e, trascurando questo elemento fondamentale, aveva sostenuto che non era stata fornita da parte dei convenuti alcuna prova della perdita di valore del loro terreno.

1.2. Il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, in tema di ricorso per vizio motivazionale per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. un., 07/04/2014, n. 8053; Sez. un., 22/09/2014, n. 19881; Sez. un., 22/06/2017, n. 15486).

Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

1.3. L’omesso esame denunciato non sussiste perchè a pagina 11 della sentenza impugnata la Corte bolognese ha espressamente valutato l’allegata configurabilità di un pregiudizio da deprezzamento o da diminuita possibilità di sfruttamento agricolo, escludendola motivatamente in difetto di specifiche prove, non ricavabili da considerazioni meramente presuntive.

Per confutare tale specifica motivazione, volta ad escludere un danno argomentato solo presuntivamente, nella prospettiva del vizio motivazionale denunciato, i ricorrenti avrebbero dovuto allegare e dimostrare che esisteva agli atti la prova oggettiva del pregiudizio in questione, e non solo che il Consulente tecnico d’ufficio aveva espresso un parere, peraltro meramente valutativo, in tal senso.

2. Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. (rectius R.D.) 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 123 e D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 44.

2.1. Il C.t.u. aveva accertato una perdita di valore del terreno in Euro 2.430,00 (determinato erroneamente con riferimento al v.a.m.) e di Euro 58.485,00 (con riferimento ai fabbricati) e la Corte di appello non aveva liquidato tale pregiudizio; invece la giurisprudenza relativa alle norme richiamate ritiene che l’esposizione alle onde elettromagnetiche determini una innegabile ed effettiva incidenza riduttiva dei prezzi concretamente offerti sul mercato.

2.2. il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 123 attribuisce al proprietario del fondo servente una indennità determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitù subiscono il suolo e il fabbricato, in tutto od in parte. Tale indennità è corrisposta prima che siano intrapresi i lavori d’imposizione della servitù. L’aggravio causato dalla servitù va considerato nelle condizioni di massimo sviluppo previsto per l’impianto.

In ogni caso, per l’area su cui si proiettano i conduttori, deve venir corrisposto un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture, e per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un’adeguata zona di rispetto, deve essere corrisposto il valore totale.

In tema di servitù di elettrodotto, ai fini della determinazione dell’indennità di asservimento, a norma del R.D. n. 1775 del 1933, art. 123, comma 1, la componente dell’indennizzo costituita dalla diminuzione di valore di tutto o parte del fondo, inteso come complessiva entità economica, non opera in modo indistinto ed automatico, potendo essere attribuita solo quando sia dimostrata l’attualità del deprezzamento e comunque il suo documentato verificarsi in connessione alla natura del fondo o all’oggettiva incidenza causale della costituzione della predetta servitù (Sez. 1, n. 3751 del 09/03/2012, Rv. 621901 – 01; Sez. 1, n. 19686 del 03/10/2016, Rv. 641331 – 01; Sez. 1, n. 22148 del 29/10/2010, Rv. 615472 – 01); analogamente, il deprezzamento di valore del fondo asservito, in conseguenza del danno alla salute che può, in tesi, derivare dai campi elettromagnetici – risarcibile in un giudizio ordinario come danno alle persone – esula dall’ambito delle voci ordinarie da liquidare nel diverso ambito risarcitorio da costituzione della servitù, restando comunque escluso che la riduzione di valore del fondo possa presumersi, dovendo piuttosto essere specificamente accertata e ritenuta sussistente nel caso concreto (Sez. 1, n. 5515 del 06/03/2017, Rv. 644651 – 01).

2.4. La Corte territoriale si è attenuta a tali principi, ammettendo in linea di principio l’indennizzabilità di un deprezzamento commerciale, incidente sul valore venale degli immobili, scaturente dalla presenza dell’impianto elettrico, ma esigendone una prova puntuale e rigorosa, non ravvisata nel caso concreto.

Di conseguenza, la violazione o falsa applicazione di legge denunciata non sussiste.

2.5. I ricorrenti aggiungono che l’ulteriore considerazione, proposta dalla Corte territoriale, secondo cui i fabbricati non rientrerebbero nella previsione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 123 in quanto non insistenti sui mappali asserviti, era erronea sia perchè la norma in questione si riferisce anche ai fabbricati accatastati autonomamente dai terreni, sia perchè il C.t.u. aveva accertato tale pregiudizio.

Da un lato, la giurisprudenza di questa Corte in tema di servitù di elettrodotto, esclude dalla determinazione dell’indennità di asservimento del fondo l’eventuale diminuzione del valore della residua proprietà (fabbricato) che si viene a trovare in posizione di vicinanza con l’opera pubblica realizzata e specificamente con il traliccio portante i cavi di conduzione dell’energia, riguardando tali effetti le limitazioni legali della proprietà che gravano in modo indifferenziato su tutti i beni che vengano a trovarsi in prossimità dell’opera pubblica (Sez. 1, n. 20136 del 30/07/2018, Rv. 649956 – 01).

Dall’altro, la censura non appare idonea a confutare la concorrente ratio decidendi esposta nella sentenza impugnata, secondo cui, comunque non sussisteva alcun provato pregiudizio da deprezzamento dei fabbricati in questione.

3. Con il terzo motivo di ricorso principale, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, i ricorrenti denunciano omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.

3.1. Il decreto di asservimento aveva previsto una percorrenza sulla proprietà B. in asse lineare di m.363 e una fascia di asservimento di m.29, con asservimento di m.q. 9.637 (cifra questa indicata per effetto di mero errore di calcolo in luogo di m.q. 10.498).

La sentenza impugnata aveva completamente disatteso le misurazioni eseguite dal C.t.u., riconoscendo l’indennizzo solo per le aree occupate dai sostegni (m.q. 220,50) e per quelle di transito (m.q. 341), a fronte di una fascia di rispetto di m.q. 10.498 imposta dal decreto di asservimento.

La Corte aveva trascurato tale elemento decisivo con considerazioni non pertinenti rispetto alla previsione della fascia di rispetto contenuta nel decreto.

3.2. Non sussiste anche in questo caso l’omesso esame di fatto decisivo lamentato dai ricorrenti.

La Corte felsinea ha espressamente valutato (a pag. 9) l’esistenza e l’ampiezza delle fasce di protezione e di rispetto, dando atto che esse erano state prese in considerazione tanto dalla Commissione provinciale, quanto dal Consulente tecnico di ufficio, ma ha ritenuto che nessun indennizzo potesse essere liquidato a tal proposito, negando rilevo alla Circolare prot. n. 3543 del 7/4/1978 della Regione Emilia Romagna e facendo leva sul contenuto della legge statuale, e in particolare al citato R.D. n. 1775 del 1933, art. 123 e alla necessità di una prova concreta di diminuzione di valore dell’area, non surrogabile da criteri liquidatori forfettari e predeterminati.

4. Con il quarto motivo di ricorso principale, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. (rectius R.D.) 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 123 e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 44.

4.1. La sentenza impugnata, secondo i ricorrenti, aveva violato le norme sopra indicate non considerando l’imposizione della fascia di rispetto contenuta nel decreto di asservimento.

4.2. La violazione denunciata non sussiste.

E’ pur vero che il R.D. n. 1775 del 1933, art. 123 distingue ai fini della determinazione dell’indennità dovuta al proprietario del fondo asservito le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un’adeguata zona di rispetto, per le quali deve essere corrisposto il valore totale, e l’area su cui si proiettano i conduttori, per le quali deve venir corrisposto un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture.

Nella liquidazione dell’indennità di asservimento, l’imposizione di una fascia di rispetto da osservare fra le costruzioni ed il transito dell’elettrodotto e la conseguente perdita di valore che in tal caso il terreno verrebbe a subire, non sono invocabili con riguardo ad un’area classificata come agricola dagli strumenti urbanistici, nemmeno in relazione a potenzialità edificatoria di carattere agricolo, in quanto diversamente si introdurrebbe un tertium genus, sia pure limitato, tra i suoli legalmente edificabili e quelli non edificabili, che il D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis conv., con modif., nella L. n. 359 del 1992, (applicabile anche per la determinazione dell’indennità di asservimento) ha inteso categoricamente escludere, consentendo valutazioni legate alla edificabilità solo in presenza di aree che gli strumenti urbanistici considerano edificabili. (Sez. 1, n. 13129 del 15/07/2004, Rv. 574626 – 01).

In tema di servitù di elettrodotto, il D.P.C.M. 23 aprile 1992, art. 5, comma 1, nello stabilire la necessità di adottare, in relazione a determinate linee elettriche aeree esterne, le distanze di rispetto ivi indicate, fa testuale riferimento soltanto all’ipotesi che si tratti di “fabbricati” (adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungata), con la conseguenza che tale disciplina è irrilevante ai fini della determinazione dell’indennità di asservimento, qualora sull’area interessata non esistano fabbricati e non ne sia consentita la realizzazione (Sez. 1, n. 112 del 09/01/2003, Rv. 559502 – 01).

4.3. Nella fattispecie la Corte di appello ha negato l’indennizzo per la fascia di rispetto, sia per la ravvisata necessità di una prova rigorosa della necessità in concreto di costituirla, pur concretamente indicata nel decreto di asservimento, ma anche per la necessità della prova di un pregiudizio in concreto derivante dalla previsione della fascia di rispetto per le attività di coltivazione del fondo in tali aree (non materialmente occupate dall’impianto e dalla sua proiezione).

A pagina 10 la Corte bolognese ha osservato che non era stata offerta nè dedotta adeguata prova circa la “concreta ridotta utilizzabilità delle aree indicate dal C.t.u. come “fascia di protezione” e “fascia di rispetto””.

Tale specifica affermazione coerente alla corretta lettura della norma di legge non risulta puntualmente e specificamente censurata e confutata dai ricorrenti.

4.4. Con la memoria illustrativa, nel trattare il tema del quarto motivo, i ricorrenti si sono riferiti al contenuto del decreto di asservimento con particolare riguardo alla fascia di rispetto osservando che erano state con esso imposte pesanti limitazioni ai diritti dominicali, riportandone il contenuto (diritto di ingresso libero del personale Enel con materiali, mezzi d’opera e di trasporto; divieto di mantenimento di alberi di alto fusto, coltivazioni e piantagioni di disturbo all’esercizio dell’elettrodotto; diritto dell’Enel di sfrondare, abbattere e capitozzare le piante ritenute di disturbo; necessità di preventiva comunicazione all’Enel di ogni eventuale innovazione).

Si tratta in sostanza di una nuova censura, sollevata solo con la memoria e non il ricorso, con il quale si è consumato il potere di impugnazione, silente sul tema delle limitazioni imposte ai diritti dominicali sulla fascia di rispetto e sul contenuto del decreto di asservimento.

Infatti l’eventuale vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2, la cui funzione – al pari della memoria prevista dall’art. 378 c.p.c., sussistendo identità di “ratio” – è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli. (Sez. 2, n. 30760 del 28/11/2018, Rv. 651598 – 01; Sez. 2, n. 24007 del 12/10/2017, Rv. 645587 – 01; Sez. 1, n. 26332 del 20/12/2016, Rv. 642766 – 01).

5. Le controricorrenti hanno proposto ricorso incidentale condizionato.

5.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, le ricorrenti incidentali denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 71 e ss. e della L. n. 865 del 1971, art. 20.

Secondo le ricorrenti incidentali, l’indennità di occupazione era stata calcolata in modo erroneo dalla Corte di appello, non considerando che ai sensi del predetto art. 20 tale indennità doveva essere calcolata in misura pari a 1/12 dell’indennità di asservimento, oltre alle frazioni di mese, per ciascun anno di occupazione, e non già con riferimento all’astratta indennità virtuale di espropriazione dell’area occupata, in quanto, salvo che per le aree occupate per la costruzione dei basamenti dei sostegni, l’attività realizzata sul fondo non determina alcuna sottrazione delle aree alla disponibilità del proprietario.

5.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, le ricorrenti incidentali denunciano ulteriore violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla L. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 71 e ss. e della L. 865 del 1971, art. 20.

5.3. L’esame di entrambi i motivi resta assorbito, poichè il ricorso incidentale è stato proposto in via condizionata all’eventuale accoglimento del ricorso principale, che viene invece rigettato.

6. I ricorrenti soccombenti dovranno rifondere le spese del giudizio di legittimità alle controricorrenti, liquidate come dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato, condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti, liquidate nella somma di Euro 5.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA