Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27080 del 15/12/2011
Cassazione civile sez. I, 15/12/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 15/12/2011), n.27080
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5369/2008 proposto da:
S.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, Via PAOLO EMILIO 57, presso l’avvocato BILOTTA
Roberto (c/o AW. MARCELLO GRECO), rappresentato e difeso
dall’avvocato VETERE Salvatore, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositato il
18/08/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/10/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per
quanto di ragione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, nei confronti del Ministero della Giustizia, S.G. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Salerno del 18 agosto 2007, che aveva rigettato la sua domanda volta al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.
Resiste con controricorso il Ministero.
Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Correttamene il Giudice a quo ha rigettato la domanda dello S.. Egli, contumace nella prima fase del giudizio, ha chiesto la riassunzione del procedimento interrotto ma il periodo intercorso, dall’istanza di riassunzione alla definizione del giudizio di primo grado (ottobre 2001 giugno 2004) appare di durata ragionevole. Nè l’odierno ricorrente ha chiesto di considerare il tempo del giudizio di secondo grado.
Il presente ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 700,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011