Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27080 del 03/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27080 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA

CeouL.,2e

sul ricorso 18340-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, EMANUELE DE
ROSE, VINCENZO STUMPO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti contro
RUBINI FRANCESCO;

– intimato avverso la sentenza n. 4091/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI del
06 e.2
5.7.2010, depositata iltn/
2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO ROMANO che
si riporta alla relazione scritta.

Fatto e diritto

Data pubblicazione: 03/12/2013

Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ. ha depositato
la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. civ.:
” Con ricorso al Tribunale di Trani, Francesco Rubini, operaio agricolo a tempo
determinato, aveva convenuto in giudizio l’Inps chiedendo venisse accertato il suo
diritto alla differenza dell’indennità di disoccupazione dell’anno 2004; il ricorrente premesso che il trattamento di disoccupazione gli era stato corrisposto dall’Istituto

il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi del D.Lgs. n. 146
del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva
provinciale, con conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto
percepito.
La domanda è stata respinta dal giudice di primo grado e accolta dalla Corte
d’appello di Bari con sentenza depositata il 6 agosto 2010.
Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione con un unico
motivo.
La parte intimata non si è difesa in questa sede.
Il procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e
integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla legge 18 giugno 2009
n. 69.
Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente, lamentando violazione degli artt. 46, 51 e
55 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 2002 in relazione all’art. 6,
comma 4°, lettera a) del d.lgs. n. 314/97 nonché in relazione agli artt. 1362 e ss.,
2120 cod. civ. ed all’ artt. 4 commi 10 0 e 11 0 legge 297/82, censura la sentenza
unicamente per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la
liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la voce denominata “quota di
TFR”, la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere — contrariamente a quanto
affermato la Corte territoriale — effettiva natura di retribuzione differita.
Il ricorso è manifestamente fondato, per cui va trattato in camera di consiglio.
In proposito, questa Corte ha ripetutamente enunciato, ad es. con la sentenza n.
202/2011, con riferimento a fattispecie analoghe a quella in esame, il seguente
principio: “Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n.

10546/2007 per cui ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la
nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto
2
Ric. 2011 n. 18340 sez. ML – ud. 03-10-2013

sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 – sosteneva che

con il salario medio convenzionale ex art. 4 del D.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 – non è
comprensiva del trattamento di fine rapporto, va ulteriormente affermato che, sulla base del
suddetto principio, la voce denominata ‘quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da
quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in
considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della
disposizione di cui all’art. 3 D.L. 14 giugno 1996 n. 318 convertito in legge 29 luglio 1996 n.

collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi.
Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti
stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte
dell’autonomia collettiva.”
Recentemente il significato della norma di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 146 del 1997
individuato dalla giurisprudenza sopra citata è stato esplicitato anche dal
legislatore, che all’art. 18, comma 18° del D.L. n. 98 del 2011, convertito nella
legge n. 111 dello stesso anno, ha specificato che “L’art. 4 del D. Lgs. 16 aprile 1997

n. 146 e l’art. 1, comma 5° del D.L. 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con modificazioni dalla
legge 11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione utile per il calcolo delle
prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato non è comprensiva della
voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”.
Concludendo, si chiede che il Presidente fissi la data della relativa adunanza in
camera di consiglio.”
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto
condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia .
Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc.
civ. , per la definizione camerale..Conseguentemente il ricorso va accolto e non
essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, deciso nel merito con rigetto della
domanda di inclusione della quota cd Tfr nella base di calcolo della indennità di
disoccupazione agricola .La definizione del giudizio anche alla luce dello ius

superveniens di cui al dl. n.98 del 2011 configura la sussistenza di giusti motivi di
compensazione dell’intero giudizio.
P.Q.M.

3
Ric. 2011 n. 18340 sez. ML – ud. 03-10-2013

402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel meritq l
dichiara non dovuta la quota denominata TFR nella indennità di disoccupazione
agricola. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Roma 3 ottobre 2013

Dott. ssa Maura La Terza

Il Presidente

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