Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2708 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. II, 30/01/2019, (ud. 19/10/2018, dep. 30/01/2019), n.2708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12017-2015 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, V. MONTELLO 30,

presso lo studio dell’avvocato GERMANO GIANNELLA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALFREDO GIANNELLA;

– ricorrente –

contro

M.A., A.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1177/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/10/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 17.3.2014, rigettava l’appello di A.M. avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, che aveva accolto la domanda di A.G. di ripristino dell’originario deflusso delle acque modificato a seguito della costruzione di un muro da parte di A.M., che aveva causato l’occlusione dello scolo.

Nel giudizio di primo grado, la convenuta A.M. era stata autorizzata a chiamare in causa M.A. sostenendo che questi avesse modificato l’originario canale di scolo, che correva nella sua proprietà.

M.A. si era costituito, contestando la sua responsabilità.

1.1. La corte territoriale, per quel che ancora rileva nel giudizio di legittimità, accertava l’esclusiva responsabilità di A.M., rilevando l’insussistenza della condotta colposa di M.A., che aveva realizzato il muro all’interno della sua proprietà; il giudice d’appello, aderendo alle risultanze della CTU e della prova testimoniale, accertava che il deflusso delle acque naturali era stato causato dalla realizzazione di un muro da parte di A.M., privo di fori di scarico, che aveva alterato il deflusso delle acque meteoriche.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso A.M. sulla base di un motivo; è rimasto intimato A.G. mentre il ricorso per cassazione non risulta notificato ad M.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Va preliminarmente osservato che, nonostante il ricorso per cassazione non sia stato notificato ad M.A., non occorre procedere all’integrazione del contraddittorio, trattandosi di attività superflua in considerazione dell’infondatezza del ricorso.

1.1. Come affermato da questa Corte, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli art. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue. Di conseguenza, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superflua, pur potendo sussistere i presupposti (come nella specie, per inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti del litisconsorti necessario), la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c. per l’integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.

2. Con l’unico motivo di ricorso, deducendo l’omesso esame di un fatto storico principale, decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente deduce che la deviazione del deflusso naturale delle acque era stata causata da M.A., attraverso la costruzione del muro sul confine e che il suo contributo causale era stato marginale poichè, solo successivamente alla realizzazione del muro da parte del M., avrebbe realizzato un muretto in blocchi di cemento privo di feritoie. Il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto che proprio dalla CTU emergeva che M.A. aveva realizzato il muro di recinzione all’interno dell’impluvio naturale delle acque meteoriche, cambiandone il corso.

2.1. Il motivo non è fondato.

2.2. Essendo stata la sentenza impugnata depositata il 17.3.2014, l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformato, va inteso come “omessa motivazione” che deve risultare dal testo della sentenza impugnata (Sez. 1, Sentenza n. 7983 del 04/04/2014).

2.3. Ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

2.4. Nella specie, la corte territoriale, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, ha accertato, aderendo alle risultanze della CTU, che il deflusso delle acque naturali era stato causato dalla realizzazione di un muro da parte di A.M., privo di fori di scarico, che aveva alterato il deflusso delle acque meteoriche. La sentenza, facendo riferimento alle conclusioni del CTU ed alle dichiarazioni dei testi, ha dato atto che, prima della realizzazione del muro, le acque si incanalavano nel solco naturale, che attraversavano il fondo di A.M. per poi scorrere lungo il confine tra la proprietà di questa e di M.A., fino a giungere nella cunetta stradale; a causa della realizzazione del muro da parte di A.M., le acque non hanno più seguito il percorso originario, con conseguente occlusione dello scolo.

2.5. L’affermazione della ricorrente, secondo cui il CTU avrebbe accertato che il muro di recinzione era stato realizzato da M.A. all’interno dell’impluvio naturale delle acque meteoriche, difetta di specificità, in assenza del deposito della CTU o della trascrizione della medesima nel ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c.; inoltre, la realizzazione del muro da parte del M. non costituisce fatto decisivo per il giudizio, di cui si allega l’omesso esame, poichè la sentenza impugnata ha preso in considerazione la condotta del terzo e, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha individuato la causa della deviazione del corso delle acque nella costruzione del muro da parte di A.M., escludendo l’apporto causale di M.A..

3. Il ricorso va pertanto rigettato.

4. Nessuna statuizione va adottata sulle spese di giudizio, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

5. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 19 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA