Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2708 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. I, 05/02/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 05/02/2020), n.2708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 33930/2018 proposto da:

O.G., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Laura Tartarini che lo rappresenta e difende

per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex

lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei

Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso la sentenza n. 916/2018 della Corte di appello di Genova

depositata il 06.06.2018.

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella Camera di consiglio del 19/11/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’impugnazione proposta da O.G. avverso l’ordinanza con cui il locale Tribunale aveva respinto l’opposizione dal primo promossa avverso il diniego della competente Commissione territoriale al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.

Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente – nel racconto reso persona proveniente dall’Edo State, di etnia “Esan” e di religione cristiana, costretta ad abbandonare il proprio Paese per le minacce di morte ricevute dallo zio che avrebbe tentato di avvelenarlo e che lo avrebbe raggiunto da una maledizione per la quale il richiedente pativa da anni gravi dolori addominali – deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e h), artt. 3, 8 e art. 14, lett. a), b) e c) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

La Corte di appello avrebbe deciso, ritenendo soggettivamente non credibile il racconto del richiedente e non provato il fumus persecutionis nel Paese di origine, non verificando, così, la sussistenza di condizioni obiettive di persecuzione e tanto in forza di informazioni relative alla situazione reale del Paese di provenienza.

2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 8 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, richiamato dal D.Lgs. n. 32 del 2008, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La Corte di merito avrebbe escluso la situazione di vulnerabilità integrante il rimedio atipico della protezione umanitaria, condizione ostativa del rientro del ricorrente nel Paese di origine.

3. Entrambi i motivi, che si prestano a congiunta trattazione perchè aventi ad oggetto i temi, tra loro strettamente connessi, della protezione internazionale e residuale sub specie degli oneri di deduzione e prova, sono inammissibili per loro genericità.

Si assiste invero per il proposto mezzo alla reiterazione di censure correttamente composte con l’impugnata sentenza di cui le prime non toccano la ratio decidendi.

La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. n. 19197 del 28/09/2015; Cass. n. 27336 del 29/10/2018).

In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona.

Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 16925 del 27/06/2018).

A fronte dell’indicata regola, che ha trovato corretta applicazione nella sentenza impugnata, il ricorrente ripropone le originarie generiche censure senza confrontarsi con la motivazione impugnata, in tal modo contrassegnando l’assunta iniziativa quale “non motivo” ex art. 366 c.p.c., n. 3, nella incapacità della portata critica di ogni efficace dialogo con la sentenza oggetto di ricorso.

4. Il ricorso, in via conclusiva, è inammissibile.

Nulla sulla spese nella tardiva costituzione dell’Amministrazione intimata che ha altresì formulato richieste inconferenti e prive di ogni scrutinabile contenuto.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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