Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2708 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2708 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TORRICE AMELIA

ORDINANZA

sul ricorso 14404-2012 proposto da:
TUNNO

LUANA

TNNLNU62B62A345U,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA AMITERNO 3, presso lo studio
dell’avvocato STEFANO NOTARMUZI, rappresentata e
difesa dall’avvocato FEDERICO CINQUE, giusta memoria
dì costituzione depositata il 25/11/2015 in atti;
– ricorrente contro
2017
4168

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C.F. 8018440587, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12,
(atto di costituzione del 19/09/2012);

Data pubblicazione: 05/02/2018

- resistente con mandato

avverso

la

sentenza n.

D’APPELLO di L’AQUILA,

1242/2011

della CORTE

depositata il 23/01/2012

r.g.n. 359/2011;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

N. R.G. 14404 2012

RILEVATO

che la Corte di Appello di l’Aquila con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della
sentenza di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto da Luana Tunno nei confronti
del Ministero della Giustizia volto al riconoscimento del diritto all’inquadramento nella
categoria della vicedirigenza, prevista dall’art. 17 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001 e, in

di Servizio Sociale, livello C3;
che la Corte territoriale, “in consapevole contrasto” con i principi affermati da questa
Corte nella sentenza n. 4690 del 2008, ha rigettato l’eccezione di tardività dell’appello
formulata dalla Tunno, sul rilievo che la notifica della sentenza di primo grado effettuata
presso il funzionario dell’Amministrazione era inidonea a far decorrere il termine breve
per l’impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c;
che, nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto che l’art. 7 c. 3 della L. n. 154 del 2002,
interpretata dall’art. 8 della L. n. 15 del 2009, nell’introdurre l’art. 17 bis del D. Lgs n.
165 del 2001, non aveva istituito l’area della dirigenza ma ne aveva demandato la
formale istituzione e la regolamentazione alla contrattazione collettiva, la quale non
aveva introdotto nella classificazione del personale l’area della vicedirigenza;
che la Corte territoriale ha ritenuto infondata la domanda subordinata proposta dalla
Tunno perchè, all’esito della partecipazione alla procedura riservata di riqualificazione
bandita dal Ministero, la lavoratrice aveva conseguito la posizione economica C2 ma
non aveva ottenuto il profilo di “direttore coordinatore di servizio sociale”, che
costituiva, ai sensi dell’art. 4 c. 1 della L. n. 154 del 2005, presupposto necessario per
l’inquadramento nella superiore qualifica rivendicata;
che avverso tale sentenza Luana Tunno ha proposto ricorso per cassazione, affidato a
due motivi;
che il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio al solo fine di partecipare alla
udienza di discussione;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

CONSIDERATO

che con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione dell’art. 417 bis c.p.c., degli artt. 325 e 326 c.p.c. e degli
i

via subordinata, al riconoscimento del diritto all’inquadramento nel profilo di Direttore

N. R.G. 14404 2012

artt. 170 e 285 c.p.c.; sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere
tempestivo l’appello proposto dal Ministero in difformità rispetto ai principi affermati da
questa Corte nella decisione n. 4690 del 2008;
che con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.,
violazione dell’art. 112 c.p.c.; assume che la Corte territoriale avrebbe omesso di
pronunciare sulla domanda subordinata volta alla attribuzione del profilo di Direttore di

appello incidentale;
che il primo motivo è fondato;
che il Collegio ritiene di dare continuità ai principi ripetutamente affermati da questa
Corte territoriale, secondo cui la previsione di cui all’art. 417 bis c.p.c. – che conferisce
in generale alle pubbliche amministrazioni, nelle controversie relative ai rapporti di
lavoro, la facoltà di stare in giudizio, in primo grado, mediante loro dipendenti costituisce un’ipotesi di difesa diretta da parte dell’amministrazione, non riconducibile
all’ipotesi in cui l’Avvocatura dello Stato abbia delegato per la rappresentanza della
Amministrazione a funzionario o procuratore a norma della R.D. n. 1611 del 1933, art.
2 (Cass. 17596/2016, Cass. 4690/2008); la delega concerne, infatti, la sola
rappresentanza in giudizio (cc.dd. funzioni procuratorie), mentre l’attività defensionale
vera e propria in questo caso rimane affidata all’ufficio dell’Avvocatura competente per
territorio (Cass. n. 13294/2002);
che essendo incontroverso, per quanto affermato nella sentenza impugnata, che il
Ministero si costituì in giudizio avvalendosi di un proprio dipendente secondo la
previsione di cui all’art. 417 bis c.p.c., la notifica della sentenza di primo grado, ai fini
del decorso del termine breve per l’impugnazione, effettuata allo stesso dipendente
(Cass. 17596/2016, Cass. 15054/2015, Cass. 10621/2015, Cass. n. 21806/2014, Cass.
n. 17404/2014, Cass. n. 4690/2008), era idonea a far decorrere il termine breve per
l’impugnazione della sentenza di cui all’art. 327 c.p.c,;
che, sulla scorta delle considerazioni svolte, il primo motivo va accolto, con
assorbimento del secondo motivo, perchè la Corte territoriale ha disatteso i principi
innanzi richiamati avendo ritenuto che la notifica della sentenza di primo grado
effettuata presso il funzionario dell’Amministrazione fosse inidonea a far decorrere il
termine breve per l’impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c;

2

Servizio Sociale, domanda proposta con il ricorso di primo grado e riproposta nell’

N. R.G. 14404 2012

che la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di Appello di
l’Aquila in diversa composizione che dovrà fare applicazione dei principi di diritto innanzi
richiamati e provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.
La Corte

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di l’Aquila, in diversa
composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella Adunanza Camerale del 25 ottobre 2017

Accoglie il ricorso.

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