Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2708 del 02/02/2017
Cassazione civile, sez. III, 02/02/2017, (ud. 12/12/2016, dep.02/02/2017), n. 2708
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15467-2014 proposto da:
ACCREDO AG, in persona dei suoi amministratori con potere di firma
congiunta, Sig. HANS JURGEN LANGER e sig.ra ZHARA LANGER,
elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE LIEGI 42, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO GIOVANNI ALOISIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANTONIO BRAGGION giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona dei curatori
avv. R.B.A., Dott. M.V. e Dott.
P.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 11, presso
lo studio dell’avvocato VITTORIO VIRGA, rappresentata e difesa
dall’avvocato MANLIO LUCIA giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4510/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 10/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/12/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
udito l’Avvocato ANTONIO TIGANI SAVA per delega;
udito l’Avvocato MANLIO LUCIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza resa in data 16/9/2013, la Corte d’appello di Milano, giudicando in sede di rinvio a seguito di cassazione del giudice di legittimità, ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da Adinos AG (attualmente Listos AG in liquidazione) nei confronti della società (OMISSIS) s.p.a. (successivamente posta in liquidazione e attualmente fallita) per il pagamento di canoni relativi all’affitto di una struttura alberghiera.
Con la stessa sentenza, il giudice del rinvio ha rideterminato il credito della Listos AG nei confronti de (OMISSIS) s.p.a. in misura inferiore a quella originariamente determinata in sede monitoria.
2. Avverso la sentenza del giudice del rinvio, ha proposto ricorso per cassazione la Accredo AG (successore a titolo particolare della Listos AG nel diritto controverso, intervenuta nel corso del giudizio), sulla base di un unico motivo d’impugnazione, illustrato da successiva memoria.
3. Resiste con controricorso il Fallimento de (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso, con deposito di successiva memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con l’unico motivo di ricorso proposto, la Accredo AG censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 163-bis, 164, 171, 291, 342, 350, 393 e 394 c.p.c., nonchè dell’art. 101 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere il giudice del rinvio erroneamente omesso di rilevare la nullità della citazione in riassunzione per la fase di rinvio, notificata da (OMISSIS) s.p.a. senza il rispetto del termine di comparizione (pari a 150 giorni) imposto, a pena di nullità, dall’art. 163-bis c.p.c. (applicabile anche in sede di appello), con il conseguente mancato rilievo: 1) della nullità della sentenza impugnata; 2) della derivata estinzione dell’intero giudizio di opposizione e 3) del definitivo passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo originariamente opposto.
5. Il ricorso è infondato.
Devono essere preliminarmente destituite di alcun rilievo le argomentazioni avanzate dalla Accredo AG con la memoria difensiva depositata ex art. 378 c.p.c., con particolare riguardo alla pretesa carenza di interesse ad agire del Fallimento (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, avendo la società ricorrente con tale atto sollevato questioni del tutto nuove, non coinvolte dal ricorso originariamente proposto.
Varrà sul punto richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all’art. 378 c.p.c., destinate esclusivamente a illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l’atto di costituzione e a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare o integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e tanto meno, per dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell’esigenza per quest’ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica (cfr., ex plurimis, Sez. U, Sentenza n. 11097 del 15/05/2006, Rv. 588613).
6. Nel merito del ricorso, osserva il collegio come il giudice del rinvio, nel ritenere rituale il termine di comparizione (nella specie pari a 132 giorni, trattandosi di notificazione all’estero) concesso dalla società attrice in riassunzione in favore della controparte in sede di rinvio, si sia correttamente allineato all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità (che il collegio condivide, intendendo assicurarne continuità), ai sensi del quale il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita ad un nuovo e ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario (conf. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 779 del 19/01/2016, Rv. 638266; cfr., altresì, Sez. U, Sentenza n. 11844 del 09/06/2016, Rv. 639945).
Da ciò consegue che, se il processo è iniziato (come quello in esame, introdotto in data 20/12/2001) prima dell’entrata in vigore della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. g), che ha modificato l’art. 163-bis c.p.c., la citazione introduttiva del giudizio di rinvio deve fissare al convenuto un termine a comparire di 60 giorni (120 in caso di notificazione all’estero), a nulla rilevando che al momento della notifica di tale atto il termine in questione sia stato elevato a 90 giorni (Sez. U, Sentenza n. 19701 del 17/09/2010, Rv. 614355).
7. Sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata l’infondatezza della censura sollevata dalla società ricorrente, dev’essere disposto il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 13.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese e agli accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017