Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27079 del 03/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 27079 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

Ct_ou

ORDINANZA
sul ricorso 18181-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA 97103880585 in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
PIERINI FEDERICA PRNFRC72L43A369T, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA
SERGIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LALLI
CLAUDIO, giusta delega a margine del controricorso;

– controlicorrente avverso la sentenza n. 1024/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del
6.7.2010, depositata il 07/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO ROMANO.

Fatto e diritto

0 -499

Data pubblicazione: 03/12/2013

Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ. ha depositato
la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. civ.:
“La prima questione posta col ricorso (primo motivo) delle Poste Italiane,
notificato in data 1- 6 luglio 2011 (a cui resiste la parte intimata), avverso la
sentenza del 7 luglio 2010 della Corte d’appello di Firenze, che ha confermato la
decisione di primo grado, di dichiarazione della nullità del termine apposto al

con Federica Pierini, ai sensi dell’art. 25 del C.C.N.L. 11 gennaio 2001

“per esigenze

di carattere straordinario conseguenti a processi di tioiganizzazione…”, con conseguente
conversione del rapporto a tempo determinato e con la condanna della società al
risarcimento dei danni dalla data di offerta della prestazione, investe la sentenza,
deducendo la violazione dell’art. 2697 c.c. 421 e 437 c.p.c. nonché il vizio di
motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l’onere di
provare l’osservanza della clausola di contingentamento (percentuale massima di
personale assumibile a tempo determinato rispetto a quello stabile, fissata dai
contraenti collettivi con riferimento alle ipotesi di legittima apposizione del
termine da essi individuate ai sensi dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987) gravi sul
datore di lavoro convenuto in giudizio, e per non avere comunque, al riguardo,
attivato i propri poteri istruttori.

Il motivo è inammissibile, in quanto riguarda un tema non esaminato
dalla Corte territoriale.
Col secondo motivo di ricorso, vengono censurate le conseguenze
risarcitorie tratte dalla Corte territoriale dalla ritenuta conversione del
contratto a tempo indeterminato e col terzo viene comunque invocata
al riguardo l’applicazione dello ius superveniens con efficacia retroattiva
rappresentato dall’art. 32 commi 5-7 della legge n. 183 del 2010.
Su quest’ultimo tema dovrà pronunciarsi il collegio, con eventuale
conseguente assorbimento del secondo motivo.
Concludendo, si chiede pertanto che il Presidente della sezione voglia
fissare la data dell’adunanza in camera di consiglio.”

2
Ric. 2011 n. 18181 sez. ML – ud. 03-10-2013

contratto di lavoro subordinato stipulato dal 1° ottobre 2001 al 31 gennaio 2002

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore in relazione al
primo motivo sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia.
In merito al secondo motivo si rileva che esso investe le conseguenze economiche
della nullità del termine e che con il terzo motivo si chiede l’applicazione dello ius

superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, com_mi 5, 6 e 7

giudizi, ivi compresi quelli pendenti, anche in grado di legittimità alla data di
entrata in vigore della legge ( Cass. . ord. n. 2112 del 2011).
Conseguentemente il ricorso va respinto in relazione al primo motivo e accolto
con riferimento al secondo terzo ; consegue la cassazione della decisione per
quanto concerne le conseguenze economiche dell’accertamento della nullità del
termine e la rimessione alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione,
anche ai fini delle spese del presente giudizio .
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo accoglie il secondo ed il terzo ; cassa la sentenza
impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del presente
giudizio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Roma 3 ottobre 2013
Il Presidente

Dott. ssa Maura La Terza

onu

in vigore dal 24 novembre 2010 . Tale disciplina trova applicazione per tutti i

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA