Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27078 del 28/12/2016

Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 21/06/2016, dep.28/12/2016),  n. 27078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10518/2012 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA RENATO

CESARINI 97, presso lo studio dell’avvocato DANIELA ETNA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO BERNARDI con procura

notarile del Not. Dr. G.F. in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI BARI UFFICIO DI BARI (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 110/2011 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 04/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.G., ex-dipendente della Banca Commerciale italiana fino al 30 novembre 1995, chiedeva il parziale rimborso delle ritenute subite in occasione della liquidazione della sua posizione previdenziale integrativa, acquisita in base alla sua iscrizione al Fondo Pensioni della Banca Commerciale Italiana, in quanto non era stata operata la deduzione dei contributi versati nei limiti del 4% dell’importo annuo dell’indennità, peraltro assoggettata a tassazione per l’intero anzichè nella misura dell’87,50%.

Formatosi il silenzio rifiuto, il contribuente proponeva ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari, che lo rigettava con sentenza confermata, su appello del C., dalla Commissione tributaria Regionale della Puglia.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il contribuente C.G. con quattro motivi, illustrati con memoria. Ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e secondo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2696 c.c., artt. 17 e 19 (già art. 17), 47 e 52 (già art. 48) T.U.I.R., D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 18 dello Statuto del Fondo, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, nonchè omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e deduce che il capitale ricevuto non poteva essere qualificato come reddito di lavoro dipendente, imponibile in base al D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 17 e 49, ma doveva essere tassato secondo l’art. 19, comma 2, sopra citato, il quale prevede che le indennità di fine rapporto e quelle assimilate devono essere tassate al netto dei contributi previdenziali obbligatori dovuti per legge, mentre dello stesso D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, erroneamente indicato in rubrica dal ricorrente come art. 52, prevede che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali ed assistenziali versati dal datore di lavoro e dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge. Nella fattispecie invece la tassazione era avvenuta sull’intero importo, senza tenere conto che i contributi previdenziali obbligatori versati dal datore di lavoro e dal lavoratore non concorrono a formare il reddito di lavoro e pertanto dovevano essere detratti nel limite del 4%, quale quota esente da ritenuta Irpef. In pratica secondo il ricorrente con semplice calcolo matematico doveva essere individuata la percentuale annualmente versata (sempre superiore al 4%) e calcolata l’aliquota del 4% sul totale dei contributi versati per ottenere la somma che doveva essere dedotta dall’imponibile.

1.1. Le due complessive censure sono fondate sotto il profilo del vizio di motivazione.

Infatti, secondo i giudici di appello, il ricorrente dal 1958 (data di iscrizione al Fondo) al 30 novembre 1995 (data di pensionamento) non aveva versato alcun contributo perchè, sulla base di quanto dichiarato dal Fondo pensione, risultava che in adempimento di un accordo aziendale dal 1955 al 1994 era stato attivato un meccanismo di incrocio contributivo, in forza del quale i contributi erano versati solo apparentemente dal lavoratore, perchè in realtà venivano compensati con quelli che la banca si accollava per il pagamento dei contributi obbligatori INPS, mentre, in base ad un nuovo accordo a decorrere dall’1 gennaio 1995, il carico relativo alla contribuzione INPS era stato ripartito tra la banca e i lavoratori secondo la regolamentazione legislativa in materia e la banca si era assunta interamente l’onere dei contributi da versare al Fondo.

Tuttavia la Commissione tributaria regionale, con la sentenza impugnata, ha fondato la propria decisione esclusivamente sulla circolare del Fondo pensione n. 96/1975, sebbene quest’ultima, quale dichiarazione di terzo che per giunta non attestava un fatto ma esprimeva una valutazione sulla situazione di fatto venutasi a creare, non avesse valore di piena prova, ma costituisse elemento indiziario liberamente valutabile.

I giudici di appello non hanno invece tenuto conto della documentazione prodotta in primo grado dal contribuente, e specificamente indicata nel ricorso per cassazione nel rispetto del principio di autosufficienza del medesimo, comunque potenzialmente dotata di efficacia probatoria decisiva (Statuto del Fondo, e in particolare l’art. 18; estratto conto sui contributi versati dal lavoratore; certificazione sulla sua retribuzione lorda dal 1958 al 1994; statini-stipendio attestanti le trattenute effettuate in favore del Fondo pensioni) e non ha spiegato le ragioni per quali tale documentazione non sia stata presa in considerazione o sia stata considerata come non attendibile.

2. Con il quarto motivo, erroneamente indicato come terzo e, per ragioni di priorità logiche, da esaminarsi prima del terzo (erroneamente indicato come secondo), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 19 (già art. 17), comma 2, art. 47, comma 1, lett. H bis T.U.I.R., D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dell’art. 18 dello Statuto del Fondo, dell’accordo 10 dicembre 2004 tra Banca Intesa s.p.a. e le organizzazioni sindacali, nonchè omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Deduce che erroneamente i giudici di appello hanno ritenuto che i fondi integrativi di previdenza non sono annoverabili tra le forme di previdenza complementare soggette alla vigilanza della COVIP e per questo motivo non beneficiano della deduzione del 12,50% e della conseguente agevolazione fiscale della tassazione all’87,50%.

La censura è fondata.

Osserva il collegio che, nell’esaminare il ricorso per cassazione, principale o incidentale, o il controricorso, e gli altri atti di parte a essi collegati, la Suprema Corte deve verificare la veridicità delle allegazioni in essi contenute, anche attraverso fonti ufficiali di conoscenza a mezzo del relativo sito “internet” ufficiale, atteso che ciò è conforme ai principi regolatori del giusto processo e può inoltre rilevare ai fini del controllo in ordine al rispetto del generale dovere di lealtà processuale, la cui violazione può avere altresì riflessi sul regime delle spese di giudizio, (Cass. 2 dicembre 2011, n. 25813).

Da ricerca informatica effettuata da questa Corte risulta che sul sito Internet della COVIP ((OMISSIS)), risulta che il Fondo pensione Comit risulta iscritto nell’Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP medesima, nella “Sezione speciale I – Fondi pensione preesistenti”, al n. 1427.

Deve quindi ritenersi che, diversamente da quanto affermato dai giudici di appello, il Fondo pensione Comit, in quanto iscritto all’Albo dei fondi presso la COVIP e assoggettato alla sua vigilanza, costituisce una forma di previdenza complementare, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica al fine di garantire all’avente diritto un adeguato tenore di vita nell’età pensionabile.

3. Con il terzo motivo, erroneamente indicato come secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2696 c.c., dell’art. 17 T.U.I.R., D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, della L. n. 88 del 1989, art. 54, dell’art. 18 dello Statuto del Fondo, nonchè omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Censura la sentenza impugnata, per avere i giudici di appello ritenuto che la pensione complementare in forma di rendita da lui percepita dall’1 dicembre 1995 sia stata sostituita dal 2006 con la liquidazione di un’unica prestazione in forma capitale. A tale riguardo deduce che la liquidazione del Fondo è avvenuta coattivamente, senza nessun accordo con i pensionati percettori delle rendite e che detta liquidazione si è verificata esclusivamente a seguito della sopravvenuta impossibilità del Fondo di proseguire nell’erogazione della pensione sotto forma di rendita, con la conseguenza che l’erogazione una tantum della somma non va qualificata come attribuzione di un capitale, ma va considerata alla medesima stregua delle rendite e pensioni corrisposte fino alla messa in liquidazione del Fondo.

La doglianza è fondata sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione, in quanto la Commissione regionale tributaria non ha in alcun modo argomentato sugli elementi di fatto sui quali ha fondato la propria convinzione che l’erogazione una tantum abbia costituito erogazione di capitale e non di pensione.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione alle censure accolte, con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, affinchè, pronunciando anche sulle spese della presente fase, esamini e decida la controversia alla luce dei principi sopra enunciati e ponendo rimedio alle carenze motivazionali riscontrate.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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