Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27078 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. I, 23/10/2019, (ud. 27/09/2019, dep. 23/10/2019), n.27078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusep – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10032/2014 proposto da:

Comune Acquaviva Delle Fonti, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Muzio Clementi 9, presso lo

studio dell’avvocato Giuseppe Raguso e rappresentato e difeso

dall’avvocato Natale Clemente in forza di procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.T.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via Di

Pietralata 320-d, presso lo studio dell’avvocato Gigliola Mazza

Ricci, e rappresentata e difesa dall’avvocato Luciano Iacobellis, in

forza di procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 65/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 27/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI;

lette le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore generale

Dott. STANISLAO DE MATTEIS.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 26/8/1998 D.T.R., coniuge ed erede di C.S., ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari il Comune di Acquaviva delle Fonti, chiedendo la restituzione dei beni a suo tempo espropriati, a suo dire mai acquisiti dal Comune, e il risarcimento dei danni patiti per non aver potuto disporre dei beni immobili illegittimamente da esso occupati.

L’attrice ha esposto che con Delib. 28 ottobre 1977, n. 191 il Comune aveva adottato un piano di edilizia economico popolare (p.e.e.p.) nel cui ambito era prevista anche l’utilizzazione dei fondi appartenenti al C., censiti alle particelle (OMISSIS); che il 10/9/1980 le particelle erano state occupate d’urgenza, alcune in parte ed altre per l’intero; che il (OMISSIS) era morto C.S., lasciandola erede universale; che il 1/4/1983 era stato emesso nei suoi confronti decreto di espropriazione; che ella aveva proposto opposizione alla stima dell’indennità di esproprio, determinata dalla Corte di appello di Bari con sentenza n. 385 del 15/2/2005; che il terreno espropriato era rimasto inutilizzato e incolto; che il TAR con sentenze n. 146 e 147 del 26/1/1984, confermate dal Consiglio di Stato con sentenze del 15/6/1993, su ricorso di altri espropriati, aveva annullato il p.e.e.p.

Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Bari con sentenza del 7/4/2010 ha rigettato la domanda dell’attrice, a spese compensate, escludendo l’efficacia nei suoi confronti delle sentenze dei giudici amministrativi, ritenendo tardiva e inammissibile la richiesta dell’attrice, svolta solo con la memoria di replica alla conclusionale, di restituzione dei suoli espropriati in forza della Delib. Consiglio Comunale 1 maggio 2002, n. 37 e negando che l’attrice avesse tempestivamente proposto in giudizio una domanda di retrocessione dei terreni espropriati.

2. D.T.R. ha proposto appello contro la sentenza di primo grado, a cui ha resistito il Comune appellato.

La Corte di appello di Bari con sentenza del 27/1/2014, ha accolto parzialmente il gravame e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per il resto confermata, ha condannato il Comune di Acquaviva delle Fonti a retrocedere a D.T.R. i terreni a suo tempo espropriati per il prezzo di Euro 139.644,26 e a pagare all’attrice il 50% delle spese processuali del doppio grado, per il resto compensate, accollando alle parti in solido il costo della c.t.u.

La Corte di appello ha ritenuto che la domanda proposta dall’attrice al punto “D” delle sue conclusioni configurasse una domanda di retrocessione dei terreni espropriati, proposta sin dall’inizio della causa, che ricorressero i presupposti della retrocessione e che il prezzo da restituire da parte sua fosse quello fissato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 9/7/2009, con decisione nel merito dopo la cassazione della sentenza del 15/2/2005 della Corte di appello barese.

3. Avverso la predetta sentenza, notificata il 12/2/2014, con atto notificato il 11/4/2014 ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Acquaviva delle Fonti, svolgendo quattro motivi.

Con atto notificato il 22/5/2014 D.T.R. ha proposto controricorso, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità, anche per difetto di interesse ad agire, o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Il Procuratore generale ha concluso in data 28/8/2019 chiedendo di dichiarare inammissibili o infondati i primi due motivi e di accogliere il terzo, in punto giurisdizione, assorbito il quarto.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In linea del tutto preliminare la controricorrente eccepisce inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire del Comune ex art. 100 c.p.c. che vorrebbe desumere sic et simpliciter dal mancato utilizzo dei terreni a suo tempo espropriati.

Appare evidente la confusione concettuale fra la nozione di interesse ad agire, che si riferisce all’utilità della pronuncia invocata per l’ampliamento della sfera giuridica dell’autore della domanda (ovvero, nel caso, dell’autore della resistenza giudiziale alla domanda), e l’opportunità economica della scelta processuale, anche non volendo considerare il dirimente contenuto del quarto motivo di ricorso del Comune, inerente all’entità del corrispettivo da versare, comunque rilevante anche in caso di retrocessione dei terreni espropriati.

2. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, il Comune ricorrente denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di extra petizione.

2.1. Secondo il Comune ricorrente, la richiesta contenuta nella lettera “D” delle conclusioni della sig.ra D.T., diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, non costituiva affatto una domanda di retrocessione ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 60 e ss. poichè tale istituto, oltre alla inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, richiede ulteriori presupposti, a seconda che la retrocessione sia totale o parziale.

L’attrice non aveva chiesto la necessaria quantificazione del corrispettivo, nè con l’atto di citazione, nè con le memorie successive, nè con le deduzioni in sede di consulenza tecnica d’ufficio e solo con la seconda comparsa conclusionale del 3/10/2009, per la prima volta, aveva qualificato la sua domanda restitutoria come domanda di retrocessione, subendo la pronta eccezione del Comune.

La richiesta di compensazione con le somme ricevute a titolo di indennità di esproprio era collegata invece al risarcimento richiesto dall’attrice alle lettere Al e A3 per l’occupazione illegittima dell’area.

2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’interpretazione della domanda giudiziale, consistendo in un giudizio di fatto, è incensurabile in sede di legittimità e, pertanto, la Corte di cassazione è abilitata all’espletamento di indagini dirette al riguardo soltanto allorchè il giudice di merito abbia omesso l’indagine interpretativa della domanda, ma non se l’abbia compiuta ed abbia motivatamente espresso il suo convincimento in ordine all’esito dell’indagine. (Sez. 1, n. 5876 del 11/03/2011, Rv. 617196 – 01; Sez. 3, n. 7932 del 18/05/2012,Rv. 622562 – 01).

Il giudizio espresso dal giudice del merito circa l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione ad esso riservata, risolvendosi in un accertamento di fatto, e non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata avuto riguardo all’intero contesto dell’atto e senza che ne risulti alterato il senso letterale, tenuto conto, in tale operazione, della formulazione testuale dell’atto nonchè del contenuto sostanziale della pretesa in relazione alle finalità che la parte intende perseguire, elemento rispetto al quale non assume valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima (Sez. 3, n. 13602 del 21/05/2019, Rv. 653921 – 01; Sez. 1, n. 29609 del 16/11/2018, Rv. 651655 – 02; Sez. L, n. 12944 del 24/07/2012, Rv. 624034 – 01; Sez. L, n. 22893 del 09/09/2008, Rv. 605117 – 01).

2.3. Poichè la Corte di appello ha ritenuto di leggere nella richiesta articolata al punto D) delle conclusioni dell’attrice (“dichiarare il diritto degli attori alla restituzione dei beni oggetto di esproprio per scadenza del termine di efficacia del piano di zona di cui alla narrativa”), riconoscendo una qualche confusione espressiva (4 e 5 riga dei “Motivi della decisione”, a pagina 4), e superando, come era nei suoi poteri, lo stretto tenore letterale delle parole utilizzate, sulla base di una motivazione esistente, non meramente apparente e comunque non specificamente censurata nei ristretti limiti attualmente consentiti del c.d. “minimo costituzionale” dall’art. 360 c.p.c., n. 5, le censure del ricorrente debbono essere disattese.

2.4. Gli argomenti spesi dal ricorrente per contestare la predetta interpretazione non sono peraltro convincenti.

La L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 60 in tema di diritto degli espropriati di ottenere la retrocessione dei loro fondi non occupati nell’esecuzione delle opere di pubblica (abrogato dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 58 a decorrere dal 30/6/2003, come ribadito dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 58 con la decorrenza prevista dal medesimo art. 24, comma 1 e applicabile ratione temporis) prevedeva che qualora, dopo l’esecuzione di un’opera di pubblica utilità, qualche fondo a tal fine acquistato non avesse ricevuto, o in tutto o in parte, la preveduta destinazione, gli espropriati o gli aventi ragione da essi che abbiano la proprietà dei beni da cui fu staccato quello espropriato, avessero diritto ad ottenerne la retrocessione.

Il prezzo di tali fondi, ove non pattuito amichevolmente fra le parti, doveva essere fissato giudizialmente in seguito a perizia fatta a norma degli artt. 32 e 33.

Analogamente, il successivo art. 63 prevedeva che, fatta l’espropriazione, se l’opera non fosse stata eseguita e fossero trascorsi i termini a tal uopo concessi o prorogati, gli espropriati potessero domandare all’Autorità giudiziaria competente la decadenza dell’ottenuta dichiarazione di pubblica utilità e la restituzione dei beni espropriati, mediante il pagamento del prezzo determinato nel modo indicato dal precedente art. 60.

Tali norme non richiedono affatto, tantomeno come elemento imprescindibile di qualificazione della domanda di retrocessione, l’istanza di determinazione del prezzo, che costituisce piuttosto un necessario adempimento giudiziale in vista della pronuncia demandata al Giudice, tenuto ex lege a indicare il corrispettivo di retrocessione.

3. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 1 e 3, il Comune ricorrente denuncia difetto di giurisdizione per la non configurabilità del diritto e lamenta la falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 60 e ss..

3.1. La disciplina dell’istituto della retrocessione si ripartisce in due distinte ipotesi, quella di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 60 che riguarda il caso in cui, dopo l’esecuzione dell’opera pubblica siano rimasti dei fondi in tutto o in parte non utilizzati, e quella di cui al successivo art. 63, che riguarda il caso in cui l’opera pubblica non sia stata realizzata nel termine previsto dalla dichiarazione di pubblica utilità.

La domanda dell’attrice, del tutto carente nei suoi presupposti (indicazione del livello di attuazione del p.e.e.p. e menzione del corrispettivo da versare all’Amministrazione) non configurava alcun diritto alla retrocessione con la conseguente nullità della sentenza per difetto di giurisdizione.

Le due descritte ipotesi divergono nella procedura, nella natura giuridica della posizione dell’aspirante alla retrocessione e nella competenza giurisdizionale.

3.2. Il motivo, tranne nella parte in cui, di fatto riproponendo le censure del primo, prospetta un vizio nella deduzione della domanda giudiziale di retrocessione ravvisata dalla Corte barese, al cui proposito valgono le precedenti considerazioni, tende a denunciare un difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

3.3. Al riguardo, la controricorrente ha fondatamente eccepito l’inammissibilità dell’eccezione di difetto di giurisdizione alla luce del giudicato formatosi sul punto.

In effetto con la sentenza non definitiva n. 2305 del 19/10/2005, non impugnata e passata in giudicato, il Tribunale di Bari, respinte le eccezioni proposte dal Comune, ha dichiarato la propria giurisdizione sulla domanda attorea.

Inoltre – quand’anche non si fosse formato un esplicito giudicato interno per effetto della sentenza non definitiva di primo grado – la successiva sentenza definitiva di primo grado, rigettando nel merito la domanda dell’attrice, costituiva giudicato implicito sulla giurisdizione, che avrebbe preteso dal Comune la tempestiva proposizione di appello incidentale sul punto.

Infatti, il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicchè non può validamente prospettarsi l’insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all’esito del giudizio di secondo grado, perchè tale questione non dipende dall’esito della lite, ma da due invarianti primigenie, costituite dal petitum sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice (da ultimo Sez. Un., 27/04/2018, n. 10265).

Le osservazioni svolte dal Procuratore generale che si basano sull’erroneo assunto che sarebbe stato il giudice di appello, per la prima volta, ad affermare implicitamente la giurisdizione del giudice ordinario, in difetto di eccezione da parte del Comune, non possono essere condivise: il Comune aveva contestato la giurisdizione del giudice ordinario e il Tribunale l’aveva affermata sia esplicitamente, con la sentenza non definitiva, sia implicitamente con la sentenza definitiva di rigetto.

Non persuade neppure l’argomentazione proposta dal Comune di Acquaviva delle Fonti nella sua memoria illustrativa, peraltro rivolta a inficiare solo la statuizione della sentenza definitiva: l’affermazione della giurisdizione con il rigetto della relativa eccezione proposta dall’attuale controricorrente, comunque motivata, avrebbe dovuto essere impugnata in via incidentale.

4. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 1, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 2359 del 1865, art. 60 e ss. con conseguente difetto di giurisdizione.

4.1. Il Giudice aveva riconosciuto il diritto alla retrocessione dopo aver valutato l’inutilizzabilità delle sole aree espropriate la scadenza del termine di efficacia del piano di zona; in realtà l’attrice era titolare di un mero interesse legittimo, non essendo stata valutata la realizzazione parziale del piano di zona, a prescindere dalle aree espropriate all’attrice.

Ricorreva infatti l’ipotesi di retrocessione parziale di cui all’art. 63, in quanto il piano era stato in parte realizzato, come dimostrava la Delib. comunale 28 maggio 2002, n. 37 (allegato 42 alla c.t.u. e in particolare dagli allegati pareri del dirigente tecnico e del prof. L.G.G.).

4.2. A prescindere dal fatto che la Corte di appello ha inteso applicare l’art. 63 e non la L. n. 2359 del 1965, art. 60 come emerge dal richiamo contenuto nel terzo rigo di pagina 7, anche al proposito vale l’eccezione di giudicato interno, implicito ed esplicito, per le ragioni esposte nel precedente p. 4.3.

5. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il Comune ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 2359 del 1865, art. 60 e ss..

5.1. Del tutto erroneamente la Corte di appello aveva riconosciuto come corrispettivo l’entità dell’indennità di espropriazione come determinata giudizialmente quantificata però con riferimento al valore di mercato del terreno al momento dell’emissione del decreto di esproprio nel lontano 1983, mentre il corrispettivo avrebbe invece dovuto essere fissato con riferimento al valore del bene al momento del suo ritrasferimento.

5.2. La Corte di appello, inquadrata la retrocessione dei fondi legittimamente espropriati e non utilizzati come “una sorta di espropriazione all’incontrario, in virtù della quale l’originario proprietario acquista dal Comune i fondi ormai facenti parte del patrimonio di detto Ente”, ha affermato che per ottenere la restituzione la sig.ra D.T. doveva versare la somma di Euro 139644,26, determinata quale indennità di espropriazione dalla Corte di Cassazione con sentenza del 9/7/2009, con pronuncia nel merito, dopo aver cassato la sentenza della Corte di appello di Bari del 15/2/2005, escluso quanto dovuto a titolo di indennità di occupazione, e con facoltà di compensazione con il credito per l’indennità dovuta dal Comune per l’espropriazione, ove non ancora effettivamente corrisposta.

5.3. L’errore commesso dalla Corte territoriale e correttamente stigmatizzato dal ricorrente è evidente.

La retrocessione dei beni espropriati attua, nel concorso delle condizioni previste dalla legge, un nuovo trasferimento di proprietà, con efficacia ex nunc del bene espropriato e non utilizzato dall’espropriante, in conseguenza dell’esercizio del diritto potestativo dell’espropriato di ottenere il ritrasferimento mediante una sentenza costitutiva modificativa della situazione giuridica posta in essere dal provvedimento espropriativo.

Ne consegue che il prezzo di retrocessione va determinato con riferimento al momento della pronuncia di retrocessione, integrando da tale data un debito di valuta, in relazione al quale non opera il meccanismo automatico della rivalutazione, giacchè gli eventuali effetti negativi della mora restano regolati dall’art. 1224 c.c. (Sez. 1, 08/03/2018, n. 5574; Sez. 1, 24/05/2004, n. 9899; Sez. un., 08/06/1998, n. 5619).

Era quindi al valore di mercato e alla caratteristiche dell’immobile al momento della retrocessione e non già quello accertato al momento dell’espropriazione che la Corte di appello avrebbe dovuto attenersi, come del resto conferma la stessa disciplina legislativa che richiede l’accertamento giudiziale attuale del prezzo e non già la restituzione dell’indennità di espropriazione.

6. In accoglimento del quarto motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE

accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati i primi due e dichiarato inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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