Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27077 del 28/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2016, (ud. 15/06/2016, dep.28/12/2016),  n. 27077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CAVERZAN GIANNI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Angelico n. 38,

presso l’avv. Vincenzo Sinopoli, rappresentata e difesa dall’avv.

Bruno Simeoni, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli

Venezia Giulia n. 18/08/09, depositata il 17 febbraio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

giugno 2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Bruno Simeoni per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

ZENO Immacolata, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Caverzan Gianni s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della contribuente per omesso versamento di ritenute alla fonte, in qualità di sostituto d’imposta, relative ad un lavoratore dipendente.

Il giudice di merito ha ritenuto provata l’esistenza di un rapporto di lavoro di fatto tra il detto dipendente, pur formalmente assunto da altra società, e la società contribuente.

2. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

3. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo, è denunciata l’insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, la detta norma richiede, a pena di inammissibilità, che, in ordine alle censure di vizi motivazionali, il motivo sia fornito della chiara e sintetica indicazione – che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del medesimo – del fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, o – per quanto qui specificamente rileva – delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della stessa la rende inidonea a giustificare la decisione, così da consentire al giudice di legittimità di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass., sez. un., n. 20603 del 2007 e Cass. nn. 16002 del 2007, 2652 e 8897 del 2008, 27680 del 2009, 5858 del 2013 e numerose altre conformi).

La formulazione del motivo risulta priva di una indicazione dotata degli anzidetti requisiti. Tale non può ritenersi, in particolare, la parte conclusiva del motivo, che si rivela inadeguata, di per sè, a far comprendere a questo giudice il denunciato vizio della motivazione della sentenza, se non a seguito di una inammissibile integrale lettura del ricorso.

2. L’inammissibilità dell’unico motivo, e quindi dell’intero ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, preclude l’esame della questione, sollevata dal ricorrente in memoria, concernente l’efficacia di giudicato esterno nel presente giudizio di sopravvenuta pronuncia del Tribunale di Udine.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA