Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27076 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. un., 28/12/2016, (ud. 22/11/2016, dep.28/12/2016),  n. 27076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18749-2015 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VEIO 52/B,

presso lo studio dell’avvocato VALERIA PALOMBO, rappresentata e

difesa dall’avvocato RITA VALLEBELLA, per delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITA’ DI SASSARI, in persona del

Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MANCA, per delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2015 della CORTE D’APPELLO Cagliari –

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 14/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato Rita VALLEBELLA;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO

Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 15.7.2011 P.D. conveniva avanti il Tribunale di Sassari quale Giudice del lavoro l’Azienda Ospedaliera di Sassari (AOU) e deduceva di essere titolare di un diritto soggettivo all’assunzione essendo risultata tra gli idonei non vincitori della graduatoria del concorso bandito dalla ASL di Orestano la cui graduatoria era stata approvata il 10.7.2009 dalla quale, in virtù di convenzione, la AOU era tenuta ad attingere per la copertura di posti vaganti, mentre la AOU si era rifiutata di utilizzare la graduatoria ed aveva poi indetto un nuovo concorso. Chiedeva quindi che il Giudice accertasse l’illegittimità del detto comportamento con costituzione del rapporto e con condanna al risarcimento del danno. La AOU eccepiva il difetto di giurisdizione e deduceva l’infondatezza della domanda. Il Tribunale ritenuto che medio tempore la P. era risultata vincitrice di altro concorso indetto dalla AOU ed aveva preso servizio accoglieva la domanda risarcitoria e condannava la AOU al pagamento in favore della lavoratrice come specificato in sentenza.

La Corte di appello di Sassari con sentenza del 14.1.2015 accoglieva, invece, l’appello della AOU e dichiarava il difetto di giurisdizione. La Corte territoriale osservava che la P., prima ancora di adire il Giudice ordinario, si era rivolta al Tar chiedendo l’accertamento dell’illegittimità della condotta dell’AOU consistita nel rifiuto dell’assunzione e nell’aver poi bandito un altro concorso per la copertura del posto, ricorso accolto dal Tar con sentenza del 27.2.2013 passata in cosa giudicata. Sussisteva quindi il giudicato in ordine alla giurisdizione che impediva di configurare la pretesa della P. come diritto soggettivo rivendicabile avanti l’AGO posto che tale pretesa era stata qualificata dal Tar come di interesse legittimo, anche perchè rivolta a sindacare la decisione dell’AOA di mettere a bando il posto richiesto dalla P. in relazione alla scorrimento della graduatoria. Si trattava, quindi, effettivamente di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo all’assunzione in quanto la P. contestava la decisione dell’Amministrazione di non utilizzare la graduatoria, come da consolidata giurisprudenza di legittimità; anche in ordine alla pretese risarcitorie era competente il giudice amministrativo.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la P. con due motivi, resiste controparte con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 in riferimento all’art. 112 c.p.c., art. 276 c.p.c., comma 2 e art. 434 c.p.c., nn. 1 e 2 con riferimento all’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata nella memoria di costituzione del giudizio di appello. Il motivo di appello non rispettava le prescrizioni di cui all’art. 434 c.p.c.

Il motivo è inammissibile. In primo luogo difetta di allegazione posto che non riporta come sia stata formulata l’eccezione di inammissibilità del ricorso in appello che, comunque, risulta palesemente infondata in quanto dallo stesso motivo emerge che era stato proposto uno specifico motivo di appello in ordine alla carenza di giurisdizione in relazione al giudicato sul punto del Tar Sardegna adito proprio dalla P., profilo di impugnazione corredato da ampie argomentazioni difensive riportate anche a pagg. 5 e 6 del ricorso.

Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 per violazione dei criteri di ripartizione della giurisdizione e per contrasto con i principi di diritto enunciati dalla cassazione in materia di riparto della giurisdizione in ipotesi di avvenuto scorrimento di graduatoria concorsuale. Nella presente controversia si era fatto valere solo il diritto all’assunzione della P. e non si era investito alcun atto concorsuale; la graduatoria era già stata approvata. La AOU aveva già comunicato l’intenzione di assumere la P. che l’aveva accettata.

Il motivo appare inammissibile in quanto sul punto della giurisdizione è intervenuto il giudicato amministrativo da parte del Tar Sardegna adito dalla stessa lavoratrice per ottenere lo scorrimento della graduatoria e l’accoglimento del vantato diritto all’assunzione. Va in ogni caso osservato che a pag. 14 ultima riga dall’ago la difesa della P. dichiara che l’Amministrazione ha bandito un concorso per la copertura del posto vantato dalla P. il che, per granitica giurisprudenza di questa Corte (da ultimo cfr. Cass. S.U. 5.6.2013, n. 10404; Cass. S.U. 13.6.2011, n. 12895; Cass. S.U. 17,7.2011, n. 14955), determina la giurisdizione del giudice amministrativo.

Pertanto si deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso: le spese del giudizio di legittimità, liquidate come al dispositivo, seguono la soccombenza.

La Corte ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte:

dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi nonchè in Euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

La Corte ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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