Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27076 del 15/12/2011
Cassazione civile sez. I, 15/12/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 15/12/2011), n.27076
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 9600/2009 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.M.T., P.A., P.P.,
P.V., P.C.;
– intimati –
nonchè da:
P.M.T. (c.f. (OMISSIS)), P.
A. (c.f. (OMISSIS)), P.P. (c.f.
(OMISSIS)), P.V. (c.f. (OMISSIS)),
P.C. (c.f. (OMISSIS)), tutti nella qualità di
eredi di P.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
VALADIER 43, presso l’avvocato ROMANO GIOVANNI, che li rappresenta e
difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale condizionato;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
29/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/09/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero della Giustizia, impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma, del 29 febbraio 2008, che lo aveva condannato al pagamento di somma in favore di P.M.T., C., V., A., P. quali eredi di P.G., quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.
Resistono con controricorso i predetti, che pure propongono ricorso incidentale condizionato all’accoglimento di quello principale. Essi pure hanno depositato memoria per l’udienza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c..
Quanto al ricorso principale, va precisato che non sussiste decadenza alcuna ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4: il termine semestrale opera dal passaggio in giudicato della decisione, del tutto indipendentemente dal fatto che ad agire sia la parte del procedimento presupposto, ovvero i suoi eredi. Non rileva quindi al riguardo la data di morte del de cuius.
Per giurisprudenza consolidata (tra le altre, Cass., n 18266/05), anche gli atti preliminari, nell’ambito del procedimento penale, vengono considerati, ai fini dell’equa riparazione, dal momento in cui l’imputato ha acquisito consapevolezza del procedimento.
Va pertanto rigettato il ricorso principale, rimanendo assorbito quello incidentale condizionato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito quello incidentale condizionato; condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011