Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27076 del 03/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27076 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 12121-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – società con socio unico – in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio
dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta procura a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
IANNACCONE ELISABETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LALLI CLAUDIO, giusta delega a
margine del controricorso;

– controticorrente avverso la sentenza n. 2689/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
18.3.2010, depositata il 03/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO ROMANO.

Fatto e diritto

Data pubblicazione: 03/12/2013

Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ. ha depositato
la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. civ.;
” 1 – La prima questione posta col ricorso (primo e secondo motivo) delle Poste
Italiane, notificato in data 26-28 aprile 2011 (cui l’intimato ha resistito con tardivo
e quindi inammissibile controricorso) avverso la sentenza definitiva del 3 maggio
2010 della Corte d’appello di Roma, che, in riforma della decisione di primo grado,

Iannaccone dal 15 aprile al 31 maggio 1999, ai sensi dell’accordo integrativo 25
luglio 1997 del C.C.N.L. 26 novembre 1994 “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase

di ristrutturazione e timodulazione degli assetti occupazionali in corso…”, con conseguente
conversione del rapporto a tempo indeterminato e con la condanna della società al
ripristino del rapporto e al risarcimento dei danni nella misura delle retribuzioni
corrispondenti all’inquadramento nell’area operativa dalla data di offerta delle
prestazioni lavorative (2.12.2004) al 31.12.2005, investe tale dichiarazione di nullità,
col sostenere che la Corte territoriale avrebbe, con la sua immotivata decisione,
violato gli artt. 23 della L. n. 56/’87, 8 CCNL 1994 nonché degli accordi sindacali
25.9.97, 16.1.98, 27.4.98, 2.7.98, 24.5.99 e 18.1.2001, in connessione con gli artt.
1362 e ss. c.c..
Tali censure sono manifestamente infondate.
Va infatti qui ribadita la consolidata giurisprudenza di questa Corte (d-r., per tutte,
Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866 e 20 marzo 2009 n. 6913), formatasi in ordine
all’esame di fattispecie analoghe alla presente, coinvolgenti l’interpretazione delle
norme contrattuali collettive indicate, la quale ha ripetutamente confermato le
decisioni dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto
dopo il 30 aprile 1998 a contratti di lavoro stipulati, in base alla previsione delle
“esigenze eccezionali” di cui all’accordo integrativo del 25 settembre 1997,
ritenendo che i contraenti collettivi, esercitando i poteri loro attribuiti dall’art. 23
della legge n. 56/1987, abbiano convenuto di limitare il riconoscimento della
sussistenza della situazione indicata per far fronte alla quale l’impresa poteva
legittimamente procedere ad assunzioni di personale con contratto a tempo
determinato unicamente fino al 30 aprile 1998, con la conseguente illegittimità dei
contratti stipulati successivamente a tale data.

2
Ric. 2011 n. 12121 sez. ML – ud. 03-10-2013

aveva dichiarato nullo il termine apposto al contratto di lavoro con Elisabetta

Da tali conclusioni della giurisprudenza non vi è ora ragione di discostarsi, in
quanto le opposte valutazioni sviluppate nel ricorso sono sorrette da argomenti
ripetutamente scrutinati da questa Corte nelle molteplici occasioni ricordate e non
appaiono comunque talmente evidenti e gravi da esonerare la Corte dal dovere di
fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda per larga parte l’assolvimento della
funzione ad essa affidata di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme

2 – Infine la società, con un terzo motivo di ricorso, deduce la violazione degli artt.
1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 1223, 1094, 2099 e 2697 c.c. in ordine alle
conseguenze economiche tratte dalla Corte territoriale dalla dichiarata nullità del
termine e conversione a tempo indeterminato del contratto, chiedendo comunque
l’applicazione dello ius superveniens rappresentato dall’art. 32 commi 5-7 della legge
n. 183 del 2010. Su tale ultima richiesta, assorbente le suddette censure dovrà
pronunciarsi il collegio, tenendo conto della recente sentenza della Corte
costituzionale 9 novembre 2011 n. 303.
3 – Concludendo, si chiede pertanto che il Presidente della sezione voglia fissare la
data dell’adunanza in camera di consiglio.”
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte in relazione ai primi due
motivi dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai
consolidata giurisprudenza in materia.
In merito al terzo motivo si rileva che esso investe le conseguenze economiche
della nullita’ del termine in relazione alle quali occorre fare riferimento allo ius

superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7
in vigore dal 24 novembre 2010 che trova applicazione per tutti i giudizi, ivi
compresi quelli pendenti, anche in grado di legittimità alla data di entrata in vigore
della legge ( Cass. . ord. n. 2112 del 2011).
..Conseguentemente il ricorso va respinto in relazione ai primi due motivi e
accolto con riferimento al terzo ; consegue la cassazione della decisione per quanto
concerne le conseguenze economiche dell’accertamento della nullità del termine e
la rimessione alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche ai
fini delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

3
Ric. 2011 n. 12121 sez. ML – ud. 03-10-2013

interpretazione della legge.

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo; accoglie il terzo; cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente
giudizio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Roma 3 ottobre 2013
Il Presidente

Dott. ssa Maura La Terza

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