Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27075 del 23/10/2019
Cassazione civile sez. I, 23/10/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 23/10/2019), n.27075
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22863/2018 proposto da:
N.E., elettivamente domiciliato in Roma Via Barnaba
Tortolini N. 30 presso lo studio dell’avvocato Ferrara Alessandro
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Coppola
Antonio;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma via dei
Portoghesi, 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 05/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/07/2019 da Dott. FEDERICO GUIDO;
udito l’Avvocato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE IGNAZIO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Il tribunale di Napoli con decreto del 5 luglio 2018 ha respinto la domanda di N.E., cittadino originario del Senegal, volta al riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, di quella umanitaria.
Il Tribunale, in particolare, ha respinto l’istanza di fissazione dell’udienza di comparazione delle parti, pur in assenza della videoregistrazione, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 35 bis, commi 10 e 11, stante la completezza della documentazione posta a sostegno della domanda, non sussistendo la necessità di conseguire elementi utili ai fini della decisione.
Il Tribunale inoltre ha ritenuto non credibile la vicenda posta a base della domanda ed ha escluso che nel caso in esame sussistessero i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria o umanitaria, in assenza delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e art. 5, comma 6 TUI.
Avverso detto decreto N.E. ricorre per cassazione con un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 378 codice di rito.
Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso si deduce la nullità del decreto, in quanto il Tribunale pur non essendo stata disposta la videoregistrazione dell’audizione del richiedente innanzi alla Commissione, ha omesso di disporre l’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 35 bis, comma 11, lett. a) e c).
Il motivo è fondato e va accolto.
Il Tribunale ha escluso l’obbligatorietà dell’udienza di comparizione sul rilievo che non ricorresse alcuna delle ipotesi di cui all’art. 35 bis, commi 10 e 11, stante la completezza della documentazione posta a sostegno della domanda, non sussistendo la necessità di conseguire elementi utili ai fini della decisione.
La statuizione non è conforme a diritto.
Come questa Corte ha già affermato, in tema di protezione internazionale, allorchè il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, a nulla rilevando la circostanza che il ricorrente abbia omesso di prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato un pregiudizio per la decisione di merito, in quanto la mancata videoregistrazione del colloquio, incidendo su un elemento centrale del procedimento, ha palesi ricadute sul suo diritto di difesa, essendo l’udienza di comparizione delle parti conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione (Cass. 10786/2019; 32019/2018).
Non rileva il fatto, specificamente dedotto dal controricorrente, che il ricorrente abbia fatto valere la nullità della sentenza derivante dalla violazione della disposizione di carattere processuale, che impone, in assenza di videoregistrazione, la fissazione dell’udienza di comparizione, senza investire il merito della decisione del tribunale.
Tale violazione, incidendo su un elemento centrale del procedimento, ha invero palesi ed essenziali ricadute sul diritto di difesa del richiedente e, comportando la radicale nullità del decreto, assorbe l’esame del merito della controversia, non potendo applicarsi nel giudizio di cassazione la disposizione dell’art. 346 c.p.c., incompatibile con la stessa struttura e funzione del giudizio di legittimità.
Il decreto va dunque annullato e la causa va rinviata per nuovo esame al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso.
Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, al tribunale di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019