Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27075 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. I, 15/12/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 15/12/2011), n.27075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8906/2009 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE CASTRENSE,7, presso l’avvocato TAGLIATATELA Giovanni,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il

28/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze impugnava il decreto della Corte d’Appello di Firenze del 28 gennaio 2009, che 10 aveva condannato al pagamento di somma in favore di C.M., quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.

Resiste con controricorso C.M., che pure ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sostiene il Ministero l’operatività della L. n. 133 del 2008, art. 54, che, per i procedimenti davanti al Giudice Amministrativo; ha introdotto, quale condizione di proponibilità del ricorso per equa riparazione, la presentazione di un’istanza di prelievo.

Il ricorso va rigettato.

Chiarisce il provvedimento impugnato che l’odierno resistente, a distanza di dieci anni dal deposito del ricorso presso il T.A.R. Toscana in data 4 dicembre 1995, aveva depositato istanza di fissazione di udienza, e successivamente varie istanze di prelievo, ben prima dell’entrata in vigore della predetta norma.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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