Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27074 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. I, 23/10/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 23/10/2019), n.27074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22551/2018 proposto da:

E.J., elettivamente domiciliato in Roma L.go Somalia 53

(tel. 06.86203950) presso lo studio dell’avvocato Pinto Guglielmo

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Tarchini Maria

Cristina;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 14/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/07/2019 da Dott. FEDERICO GUIDO;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il tribunale di Napoli con decreto del 14 giugno 2018 ha respinto la domanda di E.J., cittadino originario della Nigeria, volta al riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, di quella umanitaria.

Il Tribunale, in particolare, ha respinto l’istanza di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, pur in assenza della videoregistrazione, affermando che la disposizione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11 e la previsione dell’udienza di comparizione in caso di mancanza della videoregistrazione, doveva intendersi riferito ai casi in cui la videoregistrazione suddetta fosse già divenuta obbligatoria al momento dello svolgimento del colloquio.

Il Tribunale, inoltre, riteneva non credibile la vicenda posta a base della domandare escludeva che nel caso in esame sussistessero i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria o umanitaria, in assenza delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e art. 5, comma 6 TUI.

Avverso detto decreto E.J. ricorre per cassazione, con due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Con ordinanza interlocutoria, depositata l’8 marzo 2019 della VI-I sezione di questa Corte, è stata disposta la trattazione della causa in pubblica udienza, in considerazione della rilevanza e peculiarità della questione concernente la fissazione di udienza di comparizione in relazione alla tutela del contraddittorio e del diritto di difesa del richiedente ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 10, lett. a).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso si deduce la illegittimità costituzionale della L. n. 46 del 2017, per aver introdotto il rito camerale per la decisione di diritti fondamentali della persona, quali quelli relativi allo status.

Con il secondo motivo si deduce la nullità del decreto, in quanto il Tribunale pur non essendo stata disposta la videoregistrazione dell’audizione del richiedente innanzi alla Commissione, ha omesso di disporre l’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 35 bis, comma 11, lett. a) e c).

Il primo motivo è infondato.

Deve qui ribadirsi che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte(Cass. 17717/2018).

Il secondo motivo va accolto.

Come questa Corte ha già affermato, in tema di protezione internazionale, allorchè il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, a nulla rilevando la circostanza che il ricorrente abbia omesso di prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato un pregiudizio per la decisione di merito, in quanto la mancata videoregistrazione del colloquio, incidendo su un elemento centrale del procedimento, ha palesi ricadute sul suo diritto di difesa, essendo l’udienza di comparizione delle parti, conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione (Cass.10786/2019; 32019/2018).

E’, in particolare, errato l’assunto dell’impugnata sentenza, secondo cui il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 come modificato dalla L. n. 46 del 2017, di conversione del D.L. n. 13 del 2017 che ha introdotto – per quel che qui interessa – la previsione specifica della videoregistrazione, non si applicherebbe al caso di specie, essendo la domanda di protezione internazionale e la audizione del richiedente dinanzi alla Commissione territoriale anteriori al 18 agosto 2017, data di entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017.

Ed invero, il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ha disposto (con l’art. 21, comma 2) che la disposizione in questione si applica relativamente alle domande di protezione internazionale presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del suindicato D.L., sicchè per le domande di protezione internazionale presentate anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuerebbero ad applicare le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo D.L., che non prevedevano l’obbligo della videoregistrazione.

Per contro, a differenza di quanto affermato dal giudice di merito, nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017 (poi convertito dalla L. n. 46 del 2017) la disposizione processuale relativa alla fissazione dell’udienza si applica immediatamente, a prescindere dalla vacatio legis relativa all’obbligo di videoregistrazione.

Ciò che rileva è la data di introduzione del ricorso innanzi al Tribunale, data in cui era già vigente la disposizione che prevedeva la fissazione dell’udienza di comparizione in caso di mancata videoregistrazione del colloquio, indipendentemente dal fatto che la stessa fosse o meno obbligatoria al momento dell’audizione.

Tale situazione è infatti del tutto sovrapponibile rispetto a quella in cui la videoregistrazione non sia stata disposta per mancanza delle specifiche tecniche, posto che nella valutazione del legislatore, la mancanza di tale adempimento comporta necessariamente il recupero della tutela del contraddittorio mediante la fissazione di un’apposita udienza di comparizione.

Del pari, non rileva il fatto che il ricorrente abbia omesso di impugnare il merito della decisione del tribunale, contestando i presupposti della mancata concessione della protezione nelle forme richieste, limitandosi a censurare la violazione di disposizione processuale.

Invero, il principio di diritto secondo cui nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio, è immediatamente efficace ed applicabile fin dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, non influendo su tale immediatezza operativa la “vacatio legis”, riguardante l’obbligo di videoregistrazione delle dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione territoriale (Cass., 11/12/2018, n. 32029).

Nel nuovo sistema processuale, l’udienza costituisce elemento centrale del procedimento giudiziale, necessaria ogniqualvolta non sia documentato il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale; e ciò indipendentemente dalla ragione per la quale non siano disponibili le videoregistrazioni delle audizioni: nella logica della riforma del 2017 l’udienza di comparizione può essere sostituita soltanto dall’acquisizione della videoregistrazione, onde in assenza della stessa, l’udienza di comparazione dovrà essere obbligatoriamente disposta.

Tale violazione, inoltre, incidendo su un elemento centrale del procedimento, ha palesi ricadute sul suo diritto di difesa e comportando la radicale nullità del decreto, assorbe l’esame del merito della controversia, non potendo applicarsi nel giudizio di cassazione la disposizione dell’art. 346 c.p.c., incompatibile con la stessa struttura e funzione del giudizio di legittimità.

Il decreto va dunque cassato e la causa va rinviata al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte, respinto il primo motivo, accoglie il secondo motivo di ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, al tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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