Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27074 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. I, 15/12/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 15/12/2011), n.27074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8505/2009 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 20, presso l’avvocato ANGELA SAULLE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROSITA MORTATI, giusta procura

in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

15/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato D’AVANZO GABRIELLA (Avvocatura)

che aderisce alla rinuncia al ricorso incidentale, non al proprio

ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero della Giustizia impugnava il decreto della Corte d’Appello di Perugina del 12 novembre 2007, che lo aveva condannato al pagamento di somma in favore di Condominio (OMISSIS), in persona dell’amministratore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.

Resiste con controricorso il Condominio, che pure propone ricorso incidentale.

IL Ministero ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c..

Va dato atto che il Condominio presenta rituale rinuncia al ricorso incidentale, che pertanto va dichiarato estinto.

Il ricorso principale va accolto.

Di per sè il Condominio, quale ente di gestione, sarebbe legittimato a richiedere risarcimento del danno per durata irragionevole di procedimento. Questa Corte ha peraltro precisato (Cass., n. 25981/09) che la legittimazione ad agire dell’amministratore non sussiste, in mancanza, come nella specie, di apposita delibera assembleare di autorizzazione rispetto ad un’azione che esula dall’ambito delle prerogative direttamente riconosciute all’amministratore stesso, dall’art. c.c.. Va cassato senza rinvio il provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara estinto per rinuncia il ricorso incidentale; accoglie il ricorso principale; cassa senza rinvio il provvedimento impugnato; condanna il resistente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 (novecento) per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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