Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27073 del 15/12/2011
Cassazione civile sez. I, 15/12/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 15/12/2011), n.27073
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3239/2009 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L.C., C.G., C.C., L.
G., L.R., CI.GI., L.S.;
– intimati –
nonchè da:
C.C. (c.f. (OMISSIS)), C.G.
(C.f. (OMISSIS)), nella qualità di eredi di CI.
G., L.C. (c.f. (OMISSIS)), in proprio e
nella qualità di procuratrice generale di L.R. (c.f.
(OMISSIS)), L.S. (c.f. (OMISSIS)),
L.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA L. CARO 38, presso l’avvocato LUCIO SGROI,
rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREOTTOLA SAVERIO, giusta
procure in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, CI.GI. (c.f.
(OMISSIS));
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
13/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/09/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero della Giustizia impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma del 13 dicembre 2007, che lo aveva condannato al pagamento di somma in favore di C.C., G., Gi., quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.
Resistono con controricorso C.C. e G., nonchè gli eredi di Ci.Gi., che pure propongono ricorso incidentale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c..
Quanto al ricorso principale, va innanzi tutto precisato che, essendo il provvedimento impugnato., un decreto, è sufficiente la sottoscrizione del solo Presidente.
Il ricorrente Ministero eccepisce l’operatività della prescrizione.
Questa Corte già si è pronunciata sulla questione (tra le altre, Cass. N. 27719/09), e pare opportuno richiamare le argomentazioni già svolte in quella sede, ribadendosi che l’applicazione della prescrizione stessa introdurrebbe una limitazione all’esercizio del diritto all’equa riparazione, non considerata dal legislatore (che, non a caso, ha invece previsto il solo termine decadenziale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, conformemente all’art. 35 CEDU), e vanificherebbe lo scopo medesimo della disciplina introdotta dalla predetta legge, contraddicendone a ben vedere la stessa ratio. Il sistema della L. n. 89 del 2001, è chiaro: la decadenza opera, dopo un semestre dal passaggio in giudicato della decisione nel procedimento presupposto, e sicuramente anche nei procedimenti promossi anteriormente alle legge stessa. Non ha pregio, in tal senso, l’affermazione del ricorrente circa un’asserita, inammissibile retroattività della L. n. 89 del 2001.
Per giurisprudenza ampiamente consolidata, pur non essendovi un automatismo assoluto tra irragionevole durata e responsabilità dell’Amministrazione, dev’essere l’Amministrazione stessa ad indicare elementi e situazioni specifiche, che escludano tale responsabilità e fornirne idonea prova (Al riguardo, per tutte, Cass. n. 1339/04).
Il Ministero afferma che il ricorso davanti alla Corte d’Appello era generico. Va precisato che, nel giudizio di cassazione, il riferimento non è dato dal ricorso, ma dal provvedimento impugnato.
Al riguardo, comunque il presente ricorso non è autosufficiente, in quanto non specifica i profili di “genericità”, lamentati a proposito del ricorso davanti al Giudice di Merito, nè precisa quanto essi possano aver inciso sulla decisione.
Va pertanto rigettato il ricorso principale.
Per quanto attiene al ricorso incidentale, va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (per tutte, Cass., n 10415/209).
Il Giudice a quo non ha correttamente determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 5.500,00; procedimento presupposto: aprile 1995 – gennaio 2006;
durata ragionevole tre anni).
Va cassato il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, può determinarsi, a titolo di danno non patrimoniale, una somma di Euro 6.850,00, con interessi dalla domanda, per ciascuna delle ricorrenti originarie (gli eredi pro-quota).
Le spese, considerato il tenore della decisione, andranno poste a carico dell’Amministrazione per il giudizio di merito e per il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; accoglie quello incidentale in parte qua; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti incidentali (agli eredi pro-quota) la somma di Euro 6.850,00, con interessi dalla domanda, nonchè le spese del giudizio di merito che liquida in Euro 600,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge, nonchè le spese del giudizio di legittimità, determinandole in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011