Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27072 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. I, 23/10/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 23/10/2019), n.27072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19657/2018 proposto da:

A.J., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Barone ed

elettivamente domiciliato nel suo studio, in via Tranquillino

Benigni, n. 10;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma via dei

Portoghesi, 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende;

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/07/2019 dal Cons. Dott. FEDERICO GUIDO;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A.J., cittadino originario del Pakistan, propone ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso il decreto del Tribunale di Napoli che ha respinto le domande di protezione internazionale, accogliendo invece la protezione umanitaria del richiedente.

Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente, per la presenza di numerose contraddizioni e la mancanza di sufficiente precisione sui fatti principali posti a sostegno delle ragioni di fuga.

Il Tribunale, inoltre, ha rilevato che la situazione del (OMISSIS) non era sufficiente ad integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c).

Il Tribunale ha invece ritenuto che fosse ravvisabile una condizione di instabilità e fragilità, cui si troverebbe esposto il richiedente in caso di rimpatrio, che ne sconsigliava, allo stato, il rientro e gli ha pertanto riconosciuto la protezione umanitaria.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria del 23 gennaio 2019, rilevato che parte controricorrente non aveva ricevuto avviso di udienza, è stata disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione ed errata

applicazione degli artt. 3 e 5 D.Lgs. n. 251 del 2007 nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 lamentando che il Tribunale abbia respinto le domande di protezione internazionale unicamente in forza della mancanza di credibilità del ricorrente, omettendo di attivare i poteri officiosi.

Il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,7,8 e 11 in relazione alla mancata attribuzione della protezione sussidiaria, censurando l’affermazione del Tribunale secondo cui il ricorrente non aveva chiesto la protezione alle autorità statali.

I motivi, che, per la stretta connessione, vanno unitariamente esaminati, sono entrambi inammissibili, in quanto non si confrontano con la ratio della pronuncia impugnata.

Nel caso di specie la ratio decidendi fondamentale dell’impugnata sentenza è costituita dalla non credibilità dei fatti allegati dal richiedente: il Tribunale, con ampia e dettagliata motivazione, ha ritenuto condivisibile l’assunto della Commissione territoriale, secondo cui l’istante ha fornito una narrazione dei fatti del tutto non credibile, incoerente e lacunosa.

Orbene, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) del costituente un parametro di attendibilità della narrazione. Il vizio di violazione di legge consiste, invece, nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, e come tale è inammissibile in subiecta materia (Cass. 3340/2019).

Qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua dei criteri di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel paese di origine – con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) – salvo che ipotesi neppure allegata nella specie – la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018).

I motivi, si traducono dunque, sostanzialmente, per un verso, nella esposizione astratta dei principi giuridici in materia, per altro verso, in una richiesta di rivisitazione del merito, inammissibile in questa sede (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 02/08/2016, n. 16056).

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 14, lett. c) e con esso si contesta genericamente l’attendibilità delle fonti utilizzate dal tribunale per escludere una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato.

Il motivo è inammissibile.

Per quanto concerne la protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass., 28/06/2018, n. 17075; Cass., 12/11/2018, n. 28990). Al fine di ritenere adempiuto tale onere, inoltre, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312).

Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato, mediante il ricorso a fonti internazionali attendibili ed aggiornate, citate in motivazione (COI, Amnesty International, EASO) come richiesto dal recente indirizzo di questa Corte (Cass. 11312/2019), che la zona di provenienza dell’immigrato è immune da situazioni di violenza indiscriminata, risultando sussistente solo una situazione di instabilità compatibile con la protezione umanitaria; a fronte di tale accertamento, il motivo si traduce, per un verso, nella esposizione astratta dei principi giuridici in materia, per altro verso, in una richiesta di rivisitazione della valutazione di merito, inammissibile in questa sede.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi 2.100,00 Euro, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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