Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27072 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. I, 15/12/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 15/12/2011), n.27072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1694/2009 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.M.;

– intimato –

nonchè da:

T.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso l’avvocato PANARITI PAOLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato AIELLO CARMINE, giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

28/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero della Giustizia impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma del 28 settembre 2007, che lo aveva condannato al pagamento di somma in favore di T.M., quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.

Resiste con controricorso T.M., che pure propone ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c..

Quanto al ricorso principale, va innanzi tutto precisato che, essendo il provvedimento impugnato un decreto, è sufficiente la sottoscrizione del solo Presidente.

Il ricorrente Ministero eccepisce l’operatività della prescrizione.

Questa Corte già si è pronunciata sulla questione (tra le altre, Cass. N. 27719/09), e pare opportuno richiamare le argomentazioni già svolte in quella sede, ribadendosi che l’applicazione della prescrizione stessa introdurrebbe una limitazione all’esercizio del diritto all’equa riparazione, non considerata dal legislatore (che, non a caso, ha invece previsto il solo termine decadenziale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, conformemente all’art. 35 CEDU), e vanificherebbe lo scopo medesimo della disciplina introdotta dalla predetta legge, contraddicendone a ben vedere la stessa ratto. Il sistema della L. n. 89 del 2001, è chiaro: la decadenza opera, dopo un semestre dal passaggio in giudicato della decisione nel procedimento presupposto, e sicuramente anche nei procedimenti promossi anteriormente alle legge stessa. Non ha pregio, in tal senso, l’affermazione del ricorrente circa un’asserita, inammissibile retroattività della L. n. 89 del 2001.

E’ appena il caso di precisare che il computo della durata del procedimento opera dalla notifica della citazione, con la quale si costituisce il rapporto processuale.

Non si può affermare che l’avvenuto passaggio alle Sezioni Stralcio, con conseguente lungaggine processuale, non debba far carico all’Amministrazione, ancorchè ciò sia avvenuto a seguito di intervento legislativo.

Va pertanto rigettato il ricorso principale.

Per quanto attiene al ricorso incidentale, va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (per tutte, Cass., n 10415/209). Va altresì affermata, ai fini dell’equa riparazione, la piena autonomia del processo penale, in cui vi sia costituzione di parte civile, da un successivo procedimento civile, per il risarcimento dei danni relativi.

Il Giudice a quo ha correttamente determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 8.750,00; procedimento presupposto: marzo 1993 – prendente alla data di deposito del ricorso maggio 2007).

La “posta in gioco” non rileva di regola in ordine alla quantificazione del danno, per giurisprudenza consolidata, tranne situazioni specifiche ed eccezionali, che devono essere tempestivamente e puntualmente eccepite dall’Amministrazione. Non può accogliersi la domanda relativa al danno patrimoniale, derivante dall’aumento delle spese processuali, non essendo provato il nesso di causalità rispetto all’irragionevole durata del procedimento, nè indicata esattamente la quantificazione delle spese stesse.

Può accogliersi il ricorso incidentale, limitatamente agli interessi, che devono decorrere dalla domanda.

Le spese, considerato il tenore della decisione, andranno poste a carico dell’Amministrazione per il giudizio di merito, e compensate in ragione di metà per il presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; accoglie quello incidentale in parte qua; cassa il decreto impugnato e condanna l’Amministrazione a corrispondere al ricorrente incidentale gli interessi legali sulla somma già determinata dalla domanda, nonchè le spese del giudizio di merito,che liquida in Euro 500,00 per onorari, Euro 280,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge con distrazione a favore dell’antistatario av. C. Aiello; compensa per metà le spese del giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione della residua metà, e deteminandole per l’intero in Euro 600,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’antistatario, avv. C. Aiello.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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