Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27072 del 03/12/2013
Civile Decr. Sez. 6 Num. 27072 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
DECRETO
Ud.
sul ricorso 7983-2013 proposto da:
MEROSMERE SRL UNIPERSONALE 09475160157 in persona
dell’amministratore unico, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA SALARIA 292, presso lo studio
dell’avvocato BALDI GIUSEPPE, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato LA SCALA GIANCARLO,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
SAGRANTINO ITALY SRL (già Minerva Sri per modifica
della denominazione sociale) e per essa quale
mandataria la Società Prelios Credit Servicing SpA
(nuova denominazione della PirelliRe Credit Servicing
2013
SpA) in persona del procuratore, elettivamente
321
domiciliata in ROMA, VIA E. QUIRIg0 VISCONTI 20,
presso lo studio dell’avvocato ANTONINI MARIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZI GEMMA,
giusta procura speciale alle liti in calce al
Data pubblicazione: 03/12/2013
controricorso;
– con troricorrente avverso la sentenza n. 1381/2012 del TRIBUNALE
dì
SASSARI del 27.9.2012, depositata il 03/10/2012.
udita la relazione della causa svolta nella camera di
ANTONIO SEGRETO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
consiglio del 07/11/2013 dal Presidente Relatore Dott.
R.G. 07983/2013
Il Presidente
La Merosmere s.r.l. unipersonale, difesa dagli avv.ti Giancarlo La Scala
e Giuseppe Baldi, ha proposto ricorso avverso la sentenza del tribunale
di Sassari n. 1381/2012 del 27 settembre – 3 ottobre 2012 nei confronti
della Sagrantino Italy s.r.1., che, assistita dall’avv. Gemma Maurizi, ha
resistito con controricorso;
è stata depositata nella cancelleria della Corte dichiarazione di
rinunzia sottoscritta sia dal legale rappresentante della società
ricorrente che dai suoi difensori, notificata alla Controricorrente e da
questa ultima accettata con atto sottoscritto, altresì dal difensore di
quest’ultima;
la dichiarazione di rinunzia presenta i requisiti richiesti dall’art. 390
c.p.c.;
che le parti hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione, con compensazione
delle spese; dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai
difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di giorni
dieci dalla comunicazione può chiedere che sia fissata l’udienza.
Così deciso in Roma 1’11 novembre 2013.
Ritenuto: