Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27071 del 15/12/2011
Cassazione civile sez. I, 15/12/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 15/12/2011), n.27071
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 978/2009 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.L.;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
12/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/09/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero della Giustizia impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma, del 12 novembre 2007, che lo aveva condannato al pagamento di somma in favore di S.L., quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.
Non si è costituito S.L..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto non autosufficiente: esso non ricostruisce puntualmente le vicende del procedimento presupposto, limitandosi a riportare, al suo interno, il contenuto del provvedimento impugnato, dal quale, a sua volta, non è dato conoscere esattamente tali vicende.
Nulla sulle spese, non essendosi costituita la controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011