Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27071 del 03/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27071 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 23168-2012 proposto da:
MILANO ASSICURAZIONI SPA 09312740153 in persona del
procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. AGATONE
PAPA 50, presso lo studio dell’avvocato MELE CATERINA,
rappresentata e difesa dall’avvocato FERRUTI GIULIO EUGENIO
MARIA, giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente contro
MONTANARI MATTEO, elettivamente domiciliato in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.
BONTEMPI PAOLO, giusta

procura

speciale in calce al

controricorso;
– C011tratkOttelltC –

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Data pubblicazione: 03/12/2013

avverso la sentenza n. 815/2011 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA del 29.3.2011, depositata il 07/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE.

GOLIA.

Ric. 2012 n. 23168 sez. M3 – ud. 06-11-2013
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E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO

13) R. G. n. 23168/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. — La sentenza impugnata (Corte d’Appello di Bologna, 07/07/2011) ha,
per quanto qui rileva, rigettato l’appello proposto dalla Milano Ass.ni Spa
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Forlì, che aveva respinto le

secondo comma c.c., nei confronti di Matteo Montanari, chiedendo la
restituzione della somma erogata alle assicurate Flora Baldi e Tosca
Alessandri, madre e nonna del predetto, a seguito dell’incendio che aveva
arrecato danni ingenti al fabbricato delle stesse, nel quale il Montanari
viveva con la nonna, esponendo che l’incendio era stato provocato dal
convenuto stesso, quanto meno per colpa. La compagnia richiamava, al
riguardo, la sentenza penale di patteggiamento emessa nei confronti del
Montanari ed il comportamento del predetto, che aveva tentato, in un’altra
occasione, il suicidio. La Corte d’Appello di Bologna confermava la
sentenza di primo grado, ritenendo non provato il dolo del Montanari e,
circa la lamentata mancata valorizzazione della sentenza di patteggiamento,
con cui si era concluso il processo penale a carico dell’odierno resistente,
statuiva che la sentenza ex art. 445 c.p.p. non costituisce alcuna ammissione
di colpa (né, come nel caso specifico, di dolo, data la fattispecie penale
contestata), trattandosi di un rito a scopi deflattivi, nel quale non si forma
alcun giudicato sulla colpevolezza in merito al fatto ascritto all’imputato.
Inoltre, affermava l’irrilevanza dell’allegazione di atti del processo penale,
che, ove prodotti dalla parte interessata, possono costituire elementi di
valutazione e completamento della prova civile, che, come è noto, si basa su
presupposti diversi e deve essere autonomamente conseguita. Infine,
concludeva ritenendo non provato il comportamento doloso, richiesto ai fini
del regresso, del Montanari.
2. — Ricorre per Cassazione la Milano Ass.ni spa con quattro motivi di
ricorso; resiste con controricorso il Montanari. Queste sono le censure
dedotte dalla ricorrente:

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domande della Milano Ass.ni, la quale aveva agito in regresso ex art. 1916,

2.1 — Omessa o, comunque, insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5 c.p.c.), per non avere la
Corte d’Appello riconosciuto efficacia probatoria alla sentenza di
patteggiamento emessa all’esito del processo penale a carico del Montanari,
disattendendo, così, l’orientamento giurisprudenziale di questa S.C. secondo
cui la sentenza penale emessa a seguito del patteggiamento costituisce un
importante elemento di prova nel processo civile e senza dar conto delle

inesistente;
2.2 — Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per
erronea ripartizione dell’onere probatorio (art. 360, n. 3 c.p.c.), per avere la
sentenza impugnata negato efficacia probatoria alla sentenza penale di
condanna patteggiata e addossato alla Milano Ass.ni l’onere di dimostrare
positivamente il dolo della controparte;
2.3 — Violazione e falsa applicazione degli artt. 445 e 651 c.p.p. (art. 360, n3
c.p.c.), in quanto la disposizione di cui all’art. 445 c.p.p., nell’escludere che
la sentenza di patteggiamento spieghi effetti nel processo civile o
amministrativo, si riferirebbe soltanto a quell’efficacia di giudicato che l’art.
645 c.p.p. attribuisce alle sentenze penali irrevocabili di condanna
pronunciate in seguito a dibattimento. Ma l’inidoneità a costituire giudicato
nel processo civile, disposta dall’art. 445 c.p.p. ed enunciata nella sentenza
impugnata, sarebbe cosa del tutto diversa dall’attitudine della sentenza
penale patteggiata a valere o meno come prova di colpevolezza a carico del
convenuto nel giudizio civile. Così la Corte bolognese, facendo discendere
dall’art. 445 c.p.p. il suo diniego di efficacia probatoria alla sentenza ex art.
444 c.p.p., avrebbe frainteso la norma;
2.4 — Erronea motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio (art. 360, n. 5 c.p.c.), per avere la sentenza giustificato col disposto
dell’art. 445 c.p.p. il diniego di valenza probatoria alla sentenza penale di
condanna patteggiata a carico del Montanari.
3. — Il ricorso è manifestamente privo di pregio.
Tutti i motivi lamentanti nel ricorso possono essere trattati congiuntamente
data l’intima connessione, essendo tutti relativi alla ricostruzione del fatto in
lite. Invero, l’odierna ricorrente non tiene conto dell’orientamento
giurisprudenziale di questa S.C. secondo cui la sentenza con la quale il
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ragioni che avrebbero indotto l’imputato ad accettare una responsabilità

giudice applica all’imputato la pena da lui richiesta e concordata con il P.M.,
pur essendo equiparata a una pronuncia di condanna ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 445, comma primo, c.p.p., non è tuttavia ontologicamente
qualificabile come tale, traendo essa origine essenzialmente da un accordo
delle parti, caratterizzato, per quanto attiene all’imputato, dalla rinuncia di
costui a contestare la propria responsabilità. Ne consegue che non può farsi
discendere dalla sentenza di cui all’art. 444 cod. proc. pen. la prova della

sia utilizzabile nel procedimento civile (Cass. n. 8421/2011; 26263/2011).
La decisione impugnata non si è discostata da tali principi, sicché si rivelano
inammissibili gli ultimi due motivi, non rivelandosi neanche prospettabili le
violazioni di legge ed il vizio motivazionale prospettati.
Senza considerare che i primi due motivi ripropongono
un’inammissibile diversa lettura” delle risultanze probatorie, non tenendo
conto del consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui, quanto alla
valutazione delle prove adottata dai giudici di merito, il sindacato di
legittimità non può investire il risultato ricostruttivo in sè, che appartiene
all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, (Cass. n.
12690/10, in motivazione; n. 5797/05; 15693/04). Del resto, i vizi
motivazionali denunciabili in Cassazione non possono consistere nella
difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del
merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice
individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove,
controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze
istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare
prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente
previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n.
6064/08; nonché Cass. n. 26886 /08 e 21062/09, in motivazione). L’esame
dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la
valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il
giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di
altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più
idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto
riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria
decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite
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ammissione di responsabilità da parte dell’imputato e ritenere che tale prova

che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere
tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni
difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e
circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente
incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 5328/07, in motivazione;
12362/06).
La sentenza oggi impugnata, con congrua e corretta motivazione, ha

ha ritenuto non provato il comportamento doloso dell’odierno resistente. In
particolare, ritiene che le varie testimonianze escusse hanno confermato la
apparente “normalità” del Montanari, il quale prendeva i farmaci prescritti
ed era stato reperito dagli infermieri, per un controllo presso la sua
abitazione, in quanto seguito dal Dipartimento Salute Mentale AUSL di
Forlì: in quella occasione nessuno aveva percepito segnali preoccupanti né
odore di gas fuoriuscire dalla casa; valutava, inoltre, il comportamento
tenuto dal predetto in occasione dell’incendio, quando aveva acceso una
sigaretta, dimenticando che il gas era stato chiuso dai Vigili del Fuoco dal
rubinetto esterno, in occasione del tentato suicidio, mentre era rimasto
aperto quello dell’abitazione, per cui vi era stata una fuoriuscita di gas.
4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
La parte ricorrente ha presentato memoria, sostenendo la mancata
considerazione, nella relazione, del principio enunciato dalle SS.UU. n.
17289/2006, sostanzialmente richiamato nel primo motivo di ricorso
(concernente l’importanza che assume, quale elemento di prova in sede
civile, la sentenza penale emessa a seguito di “patteggiamento”, da non
potersi pretermettere senza dar conto delle ragioni che avrebbero indotto
l’imputato ad accettare una responsabilità inesistente) e, conseguentemente,
ha chiesto il rinvio della causa alla pubblica udienza.
R itenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, atteso che le
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rispettato i principi esposti e, condividendo le conclusioni del primo giudice,

considerazioni svolte in memoria non giustificano una soluzione della
controversia diversa rispetto a quella prospettata nella relazione medesima.
In particolare, osserva il Collegio che il ricorso in esame, nella parte in cui
lamenta il malgoverno dei principi elaborati dalla giurisprudenza di
legittimità in ordine alla incidenza probatoria, nel giudizio civile di danno,
della sentenza penale resa a seguito di “patteggiamento”, è manifestamente
infondato. Questa Corte ha, invero, ripetutamente affermato: a) che la

concordata con il P.M., pur essendo equiparata a una pronuncia di condanna
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 445 cod. proc. pen., comma 1, non è
tuttavia ontologicamente qualificabile come tale, traendo origine
essenzialmente da un accordo delle parti, caratterizzato, per quanto attiene
all’imputato, dalla rinuncia di costui a contestare la propria responsabilità, di
talché non può farsi da essa discendere tout court la prova della ammissione
di responsabilità da parte dell’imputato stesso e ritenere tale prova
utilizzabile nel procedimento civile (Cass. III sez. civ. 12 aprile 2011, n.
8421); b) che, in ogni caso, posto che la medesima sentenza contiene pur
sempre un’ipotesi di responsabilità, il giudice di merito non può escluderne
il rilievo senza adeguatamente motivare sul punto (Cass. civ. 3 dicembre
2010, n. 24587; Cass. civ. 19 novembre 2007, n. 23906; e) che questo
principio non é in contrasto con quello espresso dalle SS.UU. 17289/2006 e
recentemente confermato da Cass. SS.UU, n. 21591/2013, perché queste
ultime decisioni si riferiscono a procedimenti disciplinari a carico di
avvocati, in relazione ai quali i valore delle sentenze rese a seguito di
“patteggiamento”, è regolato dagli artt. 445 e 653 c.p.p., come modificati
dalla legge 27.3.2001 n. 97.
Orbene, nella fattispecie, la Corte d’appello ha ritenuto non provato il dolo
del Montanari e, circa la lamentata mancata valorizzazione della sentenza di
patteggiamento, ha affermato che la sentenza ex art. 445 c.p.p. non
cost:.,tuisce alcuna ammissione di colpa (né, come nel caso specifico, di
dolo), trattandosi di un rito a scopi detlattivi, nel quale non si forma alcun
giudicato sulla colpevolezza in merito al fatto ascritto all’imputato.
Senza contare che, la Corte territoriale ha ritenuto, comunque, non provato
il comportamento doloso del Montanari, richiesto ai fini dell’invocato
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sentenza con la quale il giudice applica all’imputato la pena da lui richiesta e

regresso nei confronti del medesimo, sulla base delle risultanze probatorie
elencate nell’ultimo capoverso del punto 3 della relazione sopra riportata.
Ne deriva che i giudici di appello hanno addotto, a sostegno della scelta
decisoria adottata, ragioni che, persuasivamente, hanno integralmente
escluso il rilievo di quella sentenza, emessa a seguito di patteggiamento, al
fine dell’idoneità a dimostrare la sussistenza del dolo del Montanari.
Pertanto, le critiche della compagnia ricorrente si risolvono in una

manifestamente infondata, per quanto innanzi osservato nella relazione. Ne
deriva anche, stante l’indicata completa ed autonoma decisività delle ragioni
poste a base della ritenuta assenza di prova in ordine al dolo del Montanari,
il difetto d’interesse della ricorrente ad impugnare la statuizione della
sentenza d’appello riguardante (l’esclusione del) rilievo da attribuire alla
sentenza penale resa a seguito di patteggiamento (conformemente a quanto
risultante anche dal principio di cui a (‘ass. Sez. VI — 3, 26263/2011, ord);
che il ricorso deve perciò essere rigettato, essendosi rivelato manifestamente
infondato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in Euro 6000,00—, di cui Euro 5800,00= per
compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.

reiterazione della denuncia di malgoverno del materiale istruttorio, denuncia

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