Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27070 del 27/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 27/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep.27/12/2016),  n. 27070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13567/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 335/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 19/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR della Liguria indicata in epigrafe che, confermando la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di rimborso IRPEF avanzata dal contribuente P.P. con riferimento alle ritenute effettuate dal suo datore di lavoro sulle somme corrisposte quale incentivo alle dimissioni; domanda basata sul contrasto – accertato con la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21.7.05, in causa C-207/04 – tra la Direttiva comunitaria 76/207 CE e la disposizione dettata dall’art. 19, comma 4 bis, T.U.I.R..

La CTR, per quel che qui rileva, affermava che l’istanza di rimborso era da considerare tempestiva dovendo lo stesso decorrere dall’epoca della decisione della Corte di giustizia resa il 16 gennaio 2008 nelle cause riunite da C-128/07 a C-131/07.

Con l’unico mezzo di ricorso la difesa erariale censura la sentenza gravata denunciando la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa ancorando la decorrenza del termine decadenziale previsto da tale disposizione non alla data del versamento indebito ma a quella della sentenza della Corte di Giustizia.

La parte intimata non ha depositato difese scritte.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Orbene, la questione di diritto relativa alla decorrenza del termine di decadenza anzidetto in fattispecie analoghe a quella qui esaminata è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13676/14. Si è in tale occasione affermato il principio che, nel caso in cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario.

Alla stregua di tali principi, ai quali non si è attenuto il giudice di appello, il ricorso va accolto e la sentenza gravata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Liguria, dovendo il giudice di merito fare applicazione dei principi sopra esposti considerando le singole epoche delle trattenute rispetto agli anni – dal 2003 al 2007 – ai quali si riferiva l’istanza di rimborso risalente al 26 maggio 2009.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Liguria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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