Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27070 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/11/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 26/11/2020), n.27070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8454-2014 proposto da:

D.L.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO

PRESTINARI, 13, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PALLINI, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati PAOLA MASSAFRA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 180/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/01/2014 r.g.n. 2142/2007.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza in data 9 gennaio 2013- 9 gennaio 2014 n. 180 la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da D.L.L. – già segretario comunale capo, transitata volontariamente alla dipendenze dell’INPDAP dall’1 settembre 1998 ai sensi del D.P.R. n. 465 del 1997, art. 18 ivi inquadrata nella terza fascia professionale – ex nona qualifica funzionale – diretta all’accertamento del proprio diritto all’inquadramento nei ruoli dirigenziali dell’INPDAP dall’1 gennaio 2005, data di entrata in vigore della L. n. 311 del 2014, art. 1, comma 49.

2.La Corte territoriale osservava che la D.L. non rientrava nell’ambito soggettivo di applicazione della norma in quanto sia alla data della entrata in vigore della norma che alla data di entrata in vigore del CCNL 2001 il suo trasferimento all’INPDAP era da tempo perfezionato, secondo la disciplina di legge e di contratto all’epoca vigente.

3.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza D.L.L., articolato in un unico motivo, cui ha resistito l’INPS, quale successore ex lege dell’INPDAP, con controricorso.

4. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con l’unico motivo la parte ricorrente ha denunciato violazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 48 e 49, in relazione all’art. 12 preleggi.

2. Ha censurato la interpretazione del suddetto art. 1, comma 49, posta a base della sentenza impugnata ed ha assunto che la disposizione si riferirebbe, invece, proprio ai segretari comunali e provinciali che, essendo transitati ad altre amministrazioni anteriormente al 16 maggio 2001, data di sottoscrizione del CCNL 1998/2001, non avevano potuto fruire delle più favorevoli disposizioni previste dall’art. 35 medesimo contratto in caso di mobilità, a tenore delle quali il segretario comunale delle fasce più elevate era equiparato al personale dirigenziale. La norma di legge avrebbe avuto lo scopo di evitare discriminazioni in danno dei segretari comunali e provinciali transitati in epoca anteriore alla sottoscrizione del CCNL.

3. Il ricorso è infondato.

4.Sulla questione di causa si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di passaggio dei segretari comunali e provinciali ad altra amministrazione pubblica, la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 49, che disciplina la possibilità del reinquadramento e dell’accesso alla dirigenza a seguito del processo di mobilità, non si applica, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica e teleologica della norma, ai segretari comunali o provinciali trasferiti per effetto di procedure di mobilità già esaurite alla data di entrata in vigore della citata legge, che si riferisce ai soli processi di mobilità eventuali e futuri e non a quelli espletati in applicazione del c.c.n.l. di settore del 16 maggio 2001, dovendosi ritenere una diversa interpretazione lesiva del principio costituzionale dell’accesso alla P.A. per concorso pubblico, applicabile anche alla dirigenza” (Cass. S.U. sentenze nn. 784, 785 e 786 del 2016).

5. Il Collegio intende dare continuità all’orientamento espresso nelle decisioni sopra richiamate, ribadito dalla giurisprudenza successiva (Cass. sez. lav. 6 agosto 2019 n. 20999; Cass. n. 15374/2019, Cass. n. 3652/2019, Cass. n. 20873/2018, Cass. n. 19516/2018; Cass. n. 22998/2017) e già in precedenza enunciato da questa Sezione (ex aliis: sentenze n. 165/2014, 1047/2014, 1324/2014).

6. Alle motivazioni ivi espresse si fa rinvio, anche sul punto della non ipotizzabilità di una illegittima discriminazione differenziata applicata alla stessa categoria temporali diversi.

7.Le valutazioni di cui innanzi inducono della ricorrente di rinvio del giudizio a nuovo deposito del 26 novembre 2019, a fronte di una disciplina di soggetti in momenti a disattendere la istanza ruolo, di cui alla nota di deposito del 26 novembre 2019.

7. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

8. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

9. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 6.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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