Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27070 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. I, 15/12/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 15/12/2011), n.27070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 977/2009 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.M. (c.f. (OMISSIS));

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

12/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero della Giustizia impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma, del 12 novembre 2007, che lo aveva condannato al pagamento di somma in favore di A.M., quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, Non si è costituita A.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzi tutto precisato che, essendo il provvedimento impugnato a un decreto, è sufficiente la sottoscrizione del solo Presidente.

il ricorrente Ministero eccepisce l’operatività della prescrizione.

Questa Corte già si è pronunciata sulla questione (tra le altre, Cass. N. 27719/09), e pare opportuno richiamare le argomentazioni già svolte in quella sede, ribadendosi che l’applicazione della prescrizione stessa introdurrebbe una limitazione all’esercizio del diritto all’equa riparazione, non considerata dal legislatore (che, non a caso, ha invece previsto il solo termine decadenziale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, conformemente all’art. 35 CEDU), e vanificherebbe lo scopo medesimo della disciplina introdotta dalla predetta legge, contraddicendone a ben vedere la stessa ratio. Il sistema della L. n. 89 del 2001 è chiaro: la decadenza opera, dopo un semestre dal passaggio in giudicato della decisione nel procedimento presupposto, e ciò sicuramente anche nei procedimenti promossi anteriormente alle legge stessa. Non ha pregio, in tal senso, l’affermazione del ricorrente circa un’asserita, inammissibile retroattività della L. n. 89 del 2001.

Correttamente il Giudice a quo esclude dal computo dell’irragionevole durata il periodo intercorrente tra una prima ordinanza di cancellazione dal ruolo e l’istanza di fissazione di udienza, con il reperimento del fascicolo d’ufficio, andatto temporaneamente smarrito. Non sussiste peraltro decadenza L. n. 89 del 2001, ex art. 4: vi fu una prima ordinanza di cancellazione dal ruolo, una nuova fissazione di udienza, dopo il reperimento del fascicolo d’ufficio, seguita dal definitivo provvedimento di estinzione: ovviamente è da quest’ultimo che deve computarsi il termine decadenziale.

Il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese, non essendosi costituita la controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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