Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27070 del 03/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27070 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA
ORDINANZA
sul ricorso 2014-2012 proposto da:
DA CLA SAS 00589180124, in persona del coamministratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE
CLODIA 86, presso lo studio dell’avvocato MARTIRE ROBERTO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PULLI
CLAUDIO gi8usta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
CARLO RAFFAELLA, elettivamente domiciata in ROMA, CORSO
TRIESTE, 173, presso lo studio dell’avvocato TEODORA
MARCHESE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
DAVIDE ODDO, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente nonché contro
Data pubblicazione: 03/12/2013
OLIVO ALBERT LVOLRT47R29D181, CORBELLATI DIEGO
(CRBDGI63H14I138T) TIBERTI MARIO frBRMRA54A31G660O)
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SALARIA 292, presso lo
studio dell’avvocato BALDI FRANCESCO, rappresentati e difesi
dall’avvocato LANTERI MARIA giusta procura a margine del
– controricorrenti nonchè contro
GERBAUDI MARIA OLGA, SANREMO 83 SRL;
– intimate –
– ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 499/2011 del TRIBUNALE di SANREMO,
depositata il 03/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/11/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;
udito l’Avvocato Martire Roberto difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Baldi Francesco, (delega orale di Lanteri Ilaria ai sensi
dell’art. 14 L.N. 247/12) che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA che
aderisce alla relazione.
Premesso in fatto.
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
<< il ricorso è inammissibile poiché proposto per ottenere la cassazione di una
sentenza di primo grado pronunciata a seguito di opposizione, qualificata dal Ric. 2012 n. 02014 sez. M3 - ud. 06-11-2013
-2- controricorso; nel caso di specie, la qualificazione dell'azione come opposizione di terzo
all'esecuzione ex art. 619 cod. proc. civ. è stata data dal Tribunale e non è
dubbia, per come eccepito dalla resistente e risultante anche dal tenore del
ricorso;
pertanto, essendo stata la sentenza depositata il 3 ottobre 2011, la DA-CLA
s.a.s. avrebbe dovuto proporre appello». La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai
difensori.
Non sono state presentate conclusioni scritte. Parte ricorrente ha
depositato memoria.
Ritenuto in diritto.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
I rilievi contenuti nella memoria di parte ricorrente non sono
pertinenti poiché attengono a pretesi vizi del processo di merito,
laddove la relazione evidenzia una situazione di inammissibilità del
ricorso per cassazione, che comporta, evidentemente, il passaggio in
giudicato della statuizione di merito, precludendo a questa Corte di
conoscere della controversia.
Fondato è, invece, il rilievo concernente la tardività del controricorso
proposto per conto e nell'interesse di Raffaella Carlo, poiché notificato Ric. 2012 n. 02014 sez. M3 - ud. 06-11-2013
-3- giudice a quo come opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619
c.p.c.;
a seguito della legge 18 giugno 2009 n. 69, il cui art. 49, comma 2, ha
modificato nuovamente l'art. 616 c.p.c., eliminandone l'inciso finale introdotto
con l'art. 14 della legge n. 52 del 2006, attualmente, sono soggette all'ordinario
rimedio dell'appello, e quindi al doppio grado di impugnazione, le sentenze
conclusive sia dei giudizi di opposizione all'esecuzione, che dei giudizi di
opposizione di terzo all'esecuzione, in forza del richiamo che l'art. 619 cod.
proc. civ. fa all'art. 616 cod. proc. civ. (cfr. Cass. ord. n. 17321/11 e numerose
altre); il 30 marzo 2012, quindi ben oltre il termine dell'art. 370 cod. proc.civ.,
avuto riguardo alla data di notificazione del ricorso.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione nei controricorso di quest'ultima.
La ricorrente va invece condannata al pagamento delle spese
processuali in favore dei resistenti Diego Corbellati, Mario Tiberti e
Alberto Olivo, liquidate come da dispositivo. P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali in favore di Diego Corbellati, Mario
Tiberti e Alberto Olivo, in solido tra loro, complessivamente liquidate
in € 3.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori come per
legge.
Così deciso in Roma, il giorno 6 novembre 2013, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di
cassazione. rapporti tra la ricorrente e la Carlo, considerata l'inammissibilità del