Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2707 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. II, 30/01/2019, (ud. 19/10/2018, dep. 30/01/2019), n.2707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1158/2015 proposto da:

ASPRO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore e legale

rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.

COLA DI RIENZO 264, presso lo studio dell’avvocato LUDOVICA LONGARI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE NICOLOSI;

– ricorrenti –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1255/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che il Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Mascalucia, riuniti due giudizi, accolta la domanda della s.r.l. ASPRO, condannò il convenuto C.A. al rilascio di un appartamento, nonchè al pagamento, quale risarcimento per occupazione senza titolo, nella misura di Euro 500,00 al mese, dalla domanda al rilascio, rigettando, la domanda da quest’ultimo avanzata ai sensi dell’art. 2932 c.c. e, infine, accolta domanda riconvenzionale della ASPRO, risolse il contratto preliminare per inadempimento del C., promissario acquirente;

che la Corte d’appello, accogliendo in parte l’impugnazione del C., in riforma della sentenza di primo grado:

a) dispose il trasferimento dell’immobile in favore dell’appellante, ex art. 2932, verso pagamento da parte di costui del residuo prezzo “determinato nella differenza tra Euro 134.278,79 e l’importo versato per la liberazione dell’immobile, entro giorni trenta dalla cancellazione delle formalità ipotecarie”, condizione, questa, che sospendeva l’effetto traslativo fino al suo adempimento;

b) condannò il C. a pagare la somma di 500 Euro per l’occupazione senza titolo di circa un mese (dal 20 maggio al 26 giugno 2004);

ritenuto che avverso la decisione di secondo grado la ASPRO ricorre sulla base di tre motivi di doglianza e che l’intimato non ha svolto difese in questa sede;

ritenuto che con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, sostenendo quanto appresso:

– la sentenza non aveva esaminato la preliminare deduzione dell’appellata, così statuendo su una circostanza estranea al dibattito, deduzione attraverso la quale si era evidenziato che in primo grado il C. non aveva affatto sostenuto di non aver adempiuto a cagione dell’inadempimento della controparte, la quale non avrebbe proceduto a cancellare trascrizione ipotecaria, ma, ben diversamente, affermato di avere pagato l’intero prezzo, senza che la controparte avesse adempiuto all’obbligo di trasferirgli l’immobile;

– la nuova prospettazione, costituente domanda nuova, era stata per la prima avanzata inammissibilmente con l’appello e la Corte locale, errando, non ne aveva dichiarato l’inammissibilità;

ritenuto che con il successivo motivo la ASPRO deduce violazione e falsa applicazione art. 2932 c.c., sulla base dei seguenti argomenti:

– dopo il preliminare il C. aveva affermato che le parti si erano accordate per il prezzo, riservandosi di formalizzare il rogito non appena l’immobile fosse stato liberato dall’ipoteca, con la conseguenza che trattavasi, quindi, di un accordo sopravvenuto con il quale si era teso alla modifica non consentita di elementi essenziali del negozio, in aderenza al principio di diritto espresso da questa Corte (la ricorrente richiama la sent. n. 21022/2011);

ritenuto che con il terzo ed ultimo motivo il ricorso prospetta violazione degli artt. 2932,1453 e 1460 c.c., in quanto:

– se in primo grado il C. avesse dedotto, come inadempimento della promittente alienante, l’omessa cancellazione dell’ipoteca, la ricorrente avrebbe potuto agevolmente difendersi dimostrando che già in data 19/7/2002 la formalità era stata cancellata, nel termine fissato per la stipula del definitivo;

– per contro, il Tribunale aveva disatteso la domanda del C. poichè costui non aveva dimostrato di aver corrisposto il prezzo pattuito;

– andavano, in ogni caso, comparati i due opposti inadempimenti;

– la Corte d’appello non aveva colto che il preliminare riportava un unico termine di adempimento delle contrapposte prestazioni e illogicamente aveva reputato l’ASPRO inadempiente e il C. adempiente;

considerato che esaminati unitariamente gli esposti motivi, tra loro collegati, il ricorso risulta infondato, per come segue:

a) non sussiste la novità della domanda sostenuta con il primo e principale motivo, infatti, siccome si trae dallo stesso ricorso, il quale alle pagg. 6/8, riporta testualmente il contenuto della citazione del C., quest’ultimo aveva prospettato di avere “regolarmente eseguito la prestazione relativa al pagamento del prezzo, mentre la convenuta ASPRO s.r.l. non ha ancora liberato l’immobile dall’ipoteca gravante in favore della banca di Credito Popolare” e, di conseguenza, deve escludersi che l’eccezione d’inadempimento del promissario acquirente per l’anzidetta ragione fosse stata sollevata per la prima volta con l’appello;

b) la doglianza evidenziata con il secondo motivo non supera il vaglio d’ammissibilità, per due ordini di ragioni, ognuno dei quali idoneo a sostenere l’assunto: 1. La critica non attinge la ratio decidendi enunciata a pag. 5 della sentenza, in base alla quale la promittente alienante era venuta meno ai propri obblighi, fra i quali quello di trasferire l’immobile libero da pesi e trascrizioni pregiudizievoli, derivanti dal contratto preliminare; 2. La deduzione è aspecifica, in quanto, priva della necessaria autosufficienza (art. 366 c.p.c., n. 6), evoca pretesi accordi negoziali non conoscibili in questa sede;

c) consequenziale all’infondatezza del primo motivo deve reputarsi quella del terzo, basato sul presupposto, come si è visto documentalmente smentito, che il C. non avesse dedotto, quale inadempimento della ricorrente, l’omessa cancellazione della trascrizione ipotecaria e, quanto alla denunzia di mancata comparazione fra gli adempimenti, posta in via subordinata, basti rilevare che la sentenza d’appello ha ritenuto che la mancata cancellazione ipotecaria aveva posto solo la promittente alienante in situazione d’inadempimento;

considerato che nulla deve disporsi per le spese stante che il C. è rimasto intimato;

considerato che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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